Sulle cessioni d’azienda con utile da buon affare trattamento fiscale da chiarire
Dopo la risposta n. 126/2022, sarebbe opportuna una precisazione dell’Agenzia di portata generale
Quando il costo sostenuto per l’acquisto dell’attività aziendale, da parte di un soggetto IAS adopter, è inferiore alla sommatoria algebrica del fair value delle singole attività e passività che la compongono, l’acquirente deve rilevare detta eccedenza come un vero e proprio utile nell’ambito del prospetto dell’utile (perdita) di esercizio, alla data di acquisizione (§ 34 del documento IFRS 3). A differenza dei principi contabili nazionali, il documento IFRS 3 non contempla dunque l’opzione dell’iscrizione di detta differenza in un fondo rischi del passivo (c.d. “disavviamento”).
Dal punto di vista fiscale, l’utile in questione non concorre evidentemente a formare la base imponibile ai fini delle imposte sul reddito ogni qual volta ...