Credito d’imposta monopattini al 100%
Con il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 176217 pubblicato ieri, è arrivato l’ultimo tassello per la spettanza del credito d’imposta monopattini su rottamazione 2020.
Viene, infatti, definita la misura di spettanza del credito, che è “pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata” ai sensi del provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022 n. 28363.
L’art. 44 comma 1-septies del DL 34/2020 ha previsto un credito di imposta del valore di 750 euro, nei limiti di 5 milioni complessivi di spesa, per le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020:
- contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km;
- consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall’art. 1 comma 1032 della L. 30 dicembre 2018 n. 145.
Il DM 21 settembre 2021, ha individuato le modalità attuative dell’agevolazione, chiarendo che il credito d’imposta è riconosciuto, nei limiti suddetti, sulle spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per:
- l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari;
- abbonamenti al trasporto pubblico;
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il credito è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.
Per maturare il credito era necessario inoltrare, tra il 13 aprile e il 13 maggio 2022, esclusivamente in modalità telematica, apposita istanza, utilizzando il modello approvato dal provv. 28 gennaio 2022 n. 28363.
Infine, con il provv. n. 176217 di ieri, è stata definita la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Atteso che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate è risultato inferiore al limite complessivo di spesa, viene previsto che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata (purché non vi sia stata rinuncia).