Configura condotta antisindacale il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dal CCNL
Con decreto emanato ieri, 23 settembre 2022, il Giudice del lavoro triestino, ai sensi dell’art. 28 della L. 300/70, ha accolto in forma quasi integrale il ricorso presentato dalle OO.SS. di categoria (Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil) avverso il Gruppo industriale Wartsila Italia spa.
L’oggetto del provvedimento ha riguardato l’accertamento della condotta antisindacale derivante dal mancato rispetto degli obblighi di informazione preventiva derivanti dall’art. 9 del CCNL Industria Metalmeccanica, dall’accordo integrativo aziendale del 13 aprile 2016 e dal verbale di accordo del 9 maggio 2018, che sono stati omessi prima di avviare la procedura di esubero ex art. 1 comma 227 della L. 234/2021.
In base a provvedimenti collettivi sopra richiamati, infatti, l’azienda risultava obbligata a consultare periodicamente il sindacato, informandolo sull’andamento dell’attività produttiva.
Secondo il Giudice, non solo il datore di lavoro non ha rispettato detti obblighi informativi, ma ha anzi fornito alle sigle sindacali indebite rassicurazioni sul futuro del sito industriale, così determinando una lesione del principio di libertà sindacale.
Ulteriore motivo di antisindacalità della condotta è stato ravvisato nella violazione del principio di buona fede contrattuale intercorrente tra datore di lavoro e sindacati, giacché questi ultimi sono stati posti di fronte al fatto compiuto, e così privati della possibilità di rappresentare le istanze dei lavoratori.
A fronte di quanto sopra, il Giudice ha affermato che l’unica soluzione al fine di consentire al sindacato di svolgere il proprio ruolo, ai sensi della contrattazione collettiva e integrativa, è quella di riportare la situazione di fatto allo status quo ante, ordinando al datore di lavoro di revocare la comunicazione di cui all’art. 1 della L. 234/2021 in modo da dare luogo all’effettiva concertazione fra le parti sociali.
È stata anche accolta la domanda di risarcimento del danno all’immagine proposta dalle organizzazioni sindacali in ragione della prevaricazione delle loro funzioni costituzionali ed esautorazione del loro ruolo nel percorso decisionale.