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Dichiarazione fraudolenta compatibile con il dolo eventuale

/ REDAZIONE

Sabato, 12 novembre 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 42606/2022, ha ribadito che il dolo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000) può consistere anche nel dolo eventuale (cfr. Cass. n. 52411/2018).

In particolare, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto in questione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’IVA.

Anzi, ricorda la Cassazione, proprio su tali basi si è precisato come il liquidatore di una società di capitali possa rispondere, in relazione alle dichiarazioni presentate dopo il suo insediamento, del reato dichiarativo, purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione (cfr. Cass. n. 30492/2015).

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