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Mercoledì, 29 marzo 2023 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Agli arbitri anche l’azione di responsabilità contro l’amministratore di fatto

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 febbraio 2023

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 3271/2023, ha statuito che la clausola arbitrale che deferisce agli arbitri la decisione in ordine alle controversie insorte tra i soci, tra i soci e la società o tra questa e i suoi amministratori è applicabile anche all’azione di responsabilità esperita nei confronti dell’amministratore di fatto della società.
Il concetto di “amministratore di fatto”, infatti, individua:
- sia chi sia stato nominato in modo invalido, oppure abbia iniziato a esercitare le funzioni prima della nomina formale e dell’accettazione;
- sia chi abbia usurpato le funzioni ad altri e abbia gestito la società, o si sia comportato come suo rappresentante, senza averne i poteri.

In questi casi, gli amministratori di fatto sono soggetti alle stesse responsabilità previste per gli amministratori formalmente nominati (cfr. Cass. nn. 21730/2020 e 21567/2017) e sono destinatari degli obblighi e dei diritti che conseguono alla funzione che essi rivestono nei fatti, ivi compresi quelli di cui alle previsioni statutarie – tra le quali anche la clausola arbitrale – che riguardino gli amministratori di diritto.
Secondo la Suprema Corte, deporrebbe in questo senso anche il tenore letterale dell’art. 808-quater c.p.c., il quale dispone che, in caso di dubbio, la convenzione di arbitrato deve interpretarsi nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

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