Agevolate le quote con carried interest se i manager sono esposti al rischio
Con la risposta a interpello n. 444, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicazione della disciplina agevolata relativa ai carried interest ex art. 60 del DL 50/2017 in caso di partecipazione a un progetto di coinvestimento in ulteriori strumenti finanziari, privi di diritti patrimoniali rafforzati.
Non potendo tali ultimi strumenti “concorrere al calcolo alla percentuale minima di partecipazione” prevista dall’art. 60 del DL 50/2017, non viene rispettato il requisito dell’investimento minimo richiesto dalla norma per qualificare tout court i proventi come redditi di natura finanziaria e non come redditi da lavoro dipendente.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’ammontare dell’investimento idoneo a garantire l’allineamento di interessi fra gli investitori e i manager deve in ogni caso essere riferito alle c.d. “Quote Carried” e non anche degli strumenti finanziari privi di diritti patrimoniali rafforzati.
Per le c.d. “Quote Carried”, nel caso di specie l’esposizione al rischio da parte dei manager viene considerato idoneo, in quanto:
- non è prevista in alcun modo la possibilità per il manager di ottenere il “rimborso” (nemmeno parziale) del proprio investimento;
- in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, l’acquisto di una parte delle Quote Carried avverrebbe per un corrispettivo pari al minore tra il valore di mercato e il costo di sottoscrizione.
Inoltre, sebbene siano presenti delle clausole di leavership, in ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, il manager ha comunque diritto di continuare a detenere, a seconda delle ipotesi, tutte o almeno una parte delle “Quote Carried”.
Per questi motivi, si conferma che i proventi derivanti dalle c.d. “Quote Carried” sottoscritte dal manager tra i redditi di capitale.