Indennità per divieto di transito nelle acque di Venezia richiedibile fino al 30 novembre
L’INPS, con la circolare n. 83 di ieri, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.000 euro per l’anno 2022 prevista dall’art. 1 del DM 31 gennaio 2023 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi impiegati dai soggetti di cui all’art. 1 comma 4 del DL 103/2021 (conv. L. 125/2021), la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia.
Nella circolare vengono indicati i soggetti beneficiari, vale a dire:
- i lavoratori dipendenti stagionali, in somministrazione e quelli a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro al 9 marzo 2023 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
- i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
- i lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c.
Oltre ai requisiti di accesso, nella circolare n. 83/2023 viene precisato che la suddetta indennità è compatibile con il reddito di cittadinanza nonché cumulabile con, ad esempio, le erogazioni derivanti da stage e le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017 nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.
La domanda per ricevere la prestazione va presentata all’INPS entro il 30 novembre 2023 in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto o, in alternativa al portale web, tramite Contact center.