Per il reato di «inosservanze del fallito» basta la violazione degli obblighi di legge
La Cassazione, nella sentenza n. 47541/2023, ha stabilito che il reato di cui agli artt. 220 e 16 comma 1 n. 3 del RD 267/42 (oggi confluiti negli artt. 327 e 49 comma 3 lett. c) del DLgs. 14/2019) – che punisce il fallito che non rispetta il termine di tre giorni, dalla notifica della sentenza di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale), per depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori – è di mera condotta.
Inoltre, è finalizzato all’esatto adempimento degli obblighi imposti al curatore e diretti alla fedele ricostruzione della consistenza patrimoniale del fallito (debitore assoggettato a liquidazione giudiziale), funzionale alla successiva definizione dei rapporti economici e, con essi, alla soddisfazione delle pretese creditorie.
Si tratta, infine, di un reato omissivo proprio (ad effetti solo eventualmente permanenti), la cui consumazione si risolve nell’inadempimento agli obblighi di legge. Con la conseguenza che si presenta irrilevante l’eventuale ricostruzione aliunde dell’effettiva consistenza patrimoniale. Tanto più che l’oggettiva ristrettezza del termine imposto trova fondamento negli adempimenti urgenti cui è tenuto il curatore, evidentemente compromessi da un tardivo adempimento degli obblighi di consegna in questione.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41