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Possibile superare il beneficio di escussione

/ REDAZIONE

Giovedì, 30 novembre 2023

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 33176/2023, ha ribadito che il beneficio d’escussione, previsto dall’art. 2304 c.c. in favore dei soci di snc, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva.

In particolare, il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, senza, peraltro, impedirgli di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo, nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr. Cass. nn. 15966/2016 e 1040/2009).

A ogni modo, è vero che la violazione del beneficio di escussione è eccepibile da parte del socio, ma è anche vero che non c’è necessità per il creditore sociale di sperimentare l’azione esecutiva sul patrimonio della società quando sia in grado di provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, ovvero risulti aliunde dimostrata, in modo certo, l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata dal Registro delle imprese (cfr. Cass. SS.UU. n. 28709/2020 e Cass. n. 998/2022).

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