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L’esterovestizione societaria pesa anche per l’imposta di registro

/ REDAZIONE

Martedì, 27 febbraio 2024

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Nella valutazione della spettanza dell’agevolazione prevista dalla nota IV all’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (in base al quale sconta l’imposta di registro fissa il conferimento in società che abbia la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea) è necessario tenere conto delle norme in materia di residenza fiscale delle società di cui all’art.  73 del TUIR, negando il beneficio ove la società conferitaria risulti fittiziamente stabilita all’estero.
Pertanto, è necessario effettuare una “reale «valutazione», ancorata cioè ad elementi oggettivi, «sul luogo dell’effettiva direzione organizzativa ed amministrativa e sul luogo di svolgimento dell’attività economica della societ໓. 

Questo è il principio che si può estrapolare dalla sentenza della Cassazione n. 5003, depositata ieri, che si aggiunge ad altre due recenti sentenze (Cass. n. 3386/2024; Cass. n. 5537/2023) sullo stesso tema che, seppur con motivazioni non sovrapponibili, hanno esplicitato lo stesso concetto: l’imposta di registro fissa non può spettare se in capo alla società conferitaria sono presenti gli elementi che integrano la c.d. fattispecie della “esterovestizione”. 

Tuttavia – precisa la Suprema Corte – l’operazione in oggetto non ricade in un’attività di riqualificazione dell’atto ai sensi dell’art. 20 del DPR 131/86 (che non può fare riferimento ad elementi estranei all’atto), bensì si tratta di un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti normativamente previsti dalla Nota IV all’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Se è certamente vero che non si ricade nell’art. 20 del DPR 131/86, tuttavia si può rilevare che la nota IV fa letteralmente riferimento semplicemente alle società con “sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea”, sicché, nel rinviare ai principi in tema di residenza fiscale delle società, la Corte di Cassazione “aggiunge un tassello” alla norma e non si limita a fare “mera” applicazione delle condizioni normativamente previste dalla più volte citata nota IV all’art. 4. 

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