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Esercizio abusivo per il soggetto non abilitato che svolge l’attività stragiudiziale con continuità

/ REDAZIONE

Mercoledì, 3 aprile 2024

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Costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza penale quello per cui il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, integra il reato di esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 c.p. (Cass. SS.UU. n. 11545/2012).

In senso conforme si è, altresì, puntualizzato che non commette il reato in esame il soggetto che si limiti all’occasionale complimento di una attività stragiudiziale, non potendo una prestazione isolata essere sintomatica di un’attività svolta in forma professionale, in modo continuativo, sistematico e organizzato (in questo senso Cass. n. 32952/2017).

La sentenza n. 13341 depositata ieri dalla Cassazione si è allineata a tali precedenti riconoscendo, nel caso di specie, l’abusivo esercizio della professione di avvocato nell’attività stragiudiziale portata avanti da un soggetto non abilitato con continuità, organizzazione, onerosità e con modalità tali da creare le apparenze di un’attività professionale regolare (tra cui l’uso della carta intestata a nome di avvocato).

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