Procedura «rafforzata» per la fusione con indebitamento
Si applica se ci sono: rapporto di controllo, debiti per acquisire il controllo e garanzia generica o fonte di rimborso nel patrimonio della controllata
Con l’art. 2501-bis c.c., il legislatore della riforma del diritto societario, attuata con il DLgs. 6/2003, ha inteso disciplinare, con alcune specifiche disposizioni, una particolare tipologia di fusione, che deve la sua specificità non tanto alle caratteristiche sue proprie, quanto piuttosto al fatto che essa si inserisce a valle di una precedente acquisizione di partecipazioni finanziata con capitale di debito, per effetto della quale una delle società partecipanti alla fusione ha acquisito il controllo dell’altra.
Lo schema della “fusione a seguito di acquisizione con indebitamento” ricomprende al suo interno quello delle operazioni di c.d. “levereged buy out”, nelle sue diverse possibili configurazioni, ossia le operazioni di acquisto del controllo di ...
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