IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Per la trasparenza, non basta che il beneficiario del trust sia nominato
/ Anita MAURO e Salvatore SANNA
Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. 3 maggio 2026 n. 12381) fornisce lo spunto per riflettere sulla nozione di “beneficiario individuato”, che, nell’ambito della fiscalità diretta del trust, costituisce il concetto su cui si fonda la trasparenza del trust. Va premesso che l’art. 73 del TUIR include i trust tra i soggetti passivi IRES e, quindi, ne differenzia il trattamento impositivo a seconda che l’atto istitutivo identifichi o meno i beneficiari di esso. L’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 73 TUIR specifica che, nei “casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”. Pertanto, come illustrato già nella circ. Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007 n. 48 (§ 3) e, poi, ribadito anche nella più recente circ. 20 ottobre 2022 n. 34 (§ 3):
- si definiscono opachi i trust privi di “beneficiari individuati” e i redditi da essi prodotti vengono tassati direttamente in capo al trust;
- si definiscono trasparenti, invece, i trust con “beneficiari individuati”, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi. In questo quadro, quindi, la presenza di un “beneficiario individuato” rappresenta il discrimine tra tassazione per trasparenza e tassazione in capo al trust e diventa cruciale comprendere cosa si debba intendere, ai fini dell’art. 73 comma 2 del TUIR, per “beneficiario individuato”. L’Agenzia delle Entrate, nelle citate circ. nn. 48/2007 e 34/2022, ha chiarito, in proposito, che per “beneficiario individuato” deve intendersi “il beneficiario di «reddito individuato», vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale”. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, la trasparenza implica che “il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”. Questo principio è stato fedelmente ripreso dalla recente pronuncia n. 12381/2026 della Corte di Cassazione, il cui thema decidendum era proprio costituito dalla valutazione della natura “individuata” o meno del beneficiario di un trust. Il caso di specie, in particolare, riguardava un trust, costituito nello Stato di New York, che indicava quale beneficiario un contribuente fiscalmente residente in Italia. L’Agenzia delle Entrate imputava al beneficiario il reddito prodotto (nel 2007) dal trust medesimo, ritenendo, per l’appunto, che il beneficiario dovesse, ai fini dell’art. 73 comma 2 del TUIR, qualificarsi come “individuato”. Il contribuente, però, si opponeva, rilevando come egli non avesse, in concreto, titolo per ottenere la distribuzione dei redditi del trust, dato che l’atto istitutivo rimetteva al trustee il diritto di decidere se e in quale misura distribuire i proventi del trust al beneficiario. La vicenda giunge in Cassazione, la quale evidenzia come, nel caso di specie, l’atto di trust, pur indicando il contribuente ricorrente quale “beneficiario”, rimettesse alla discrezionalità del trustee la determinazione non solo dei tempi, ma anche della misura dei versamenti da effettuare nei confronti del beneficiario. Tale discrezionalità appare alla Suprema Corte incompatibile con la qualifica di “beneficiario individuato” che, come illustrato dall’Amministrazione finanziaria, richiede non solo che il beneficiario sia “puntualmente individuato come tale nell’atto di costituzione del trust”, ma anche che egli sia titolare del diritto a “pretendere dal trustee l’assegnazione di quel reddito che gli viene imputato per trasparenza”. La pronuncia appare coerente, del resto, anche con la recente risposta a interpello n. 239/2025 che, pur giungendo a conclusioni opposte (in quanto viene riconosciuta la natura trasparente del trust), applica lo stesso principio, ritenendo “individuati” i beneficiari cui l’atto di trust riconoscesse il diritto a percepire una quota pari ad 1/4 ciascuno dell’84% del patrimonio del trust. In tal caso, infatti, i beneficiari palesavano, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale, mentre l’unica forma di discrezionalità riconosciuta in capo al trustee riguardava la possibilità di differire la distribuzione. Anche la precedente risposta a interpello n. 258/2024 appare in linea con questa impostazione, avendo qualificato trasparente il trust oggetto di esame, in considerazione dell’assenza di discrezionalità sull’an e sul quantum delle attribuzioni ai beneficiari nominati nell’atto istitutivo. Si ricorda, infine, che, come desumibile da una lettura a contrario dell’art. 45 comma 4-quater del TUIR, la trasparenza riguarda i redditi prodotti dal trust, mentre non sono imponibili le somme, anche ove distribuite ai beneficiari finali, configuranti “patrimonio” del trust. In conclusione, emerge un orientamento giurisprudenziale, coerente con l’impostazione della prassi, secondo cui la trasparenza del trust implica non solo l’individuazione nominativa del beneficiario, ma anche il suo diritto effettivo a ottenere la distribuzione, in assenza di discrezionalità del trustee.