Con la circolare n. 13/V, il Ministero delle Imprese e del made in Italy fornisce chiarimenti riguardo alla predisposizione delle relazioni semestrali ex art. 205 del RD 267/42 e art. 306 del DLgs. 14/2019 (CCII), a fronte delle carenze informative e della disomogeneità dei dati riscontrati nella predisposizione delle stesse, che rendono necessario uniformare (e migliorare) il sistema di vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa (LCA). L’Autorità di vigilanza, con alcune note chiarificatrici, si sofferma, in primo luogo, sull’esigenza di attualizzazione e individuazione delle attività realizzate nel periodo di riferimento della “semestrale”. Pur riconoscendo l’utilità di un resoconto storico per le procedure di LCA risalenti nel tempo, la circola evidenzia la necessità di una maggiore specificazione delle attività svolte nel semestre di riferimento, contenuta all’interno di un’apposita sezione dedicata, che riporti precisi argomenti quali: il riepilogo degli accadimenti fattuali e delle attività svolte, ovvero i motivi per i quali la situazione è rimasta invariata rispetto al periodo precedente; l’indicazione delle situazioni economiche attualizzate all’inizio e anche alla fine del periodo semestrale di riferimento; la specifica indicazione delle spese sostenute, delle entrate prodotte e di ogni altra variazione economica nel periodo di riferimento; le attività residuali e quelle che, approssimativamente, verranno attuate nel semestre successivo. Quanto alla compilazione della modulistica contabile e informativa ministeriale, invece, si richiede ai commissari liquidatori maggiore attenzione (se una semestrale, ad esempio, si chiude con una determinata disponibilità, la successiva dovrà ricominciare dal medesimo dato). Si richiama anche una maggiore attenzione da parte dei membri dei comitati di sorveglianza. Circa l’affidamento di incarichi a professionisti per il contenzioso giudiziario, atteso il combinato disposto degli artt. 132, 303 e 307 del CCII, ovvero degli artt. 35, 200 e 206 del RD 267/42 – nonché per prassi – la scelta del legale della procedura è lasciata alla discrezionalità del commissario liquidatore; tuttavia, esigenze di economicità richiederebbero che il commissario sia tenuto a garantire che il compenso per il professionista non superi i minimi tariffari ex DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022. Per le procedure prive di attivo, o dotate di attivo insufficiente, invece, il commissario dovrà attivarsi al fine del riconoscimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a favore della procedura. La pendenza o l’insorgenza di giudizi, la scelta del legale, il preventivo ex art. 13 comma 5 della L. 247/2012, la successiva notula, nonché la copia della fattura quietanzata (o saldata) dal professionista, devono essere riportate e allegate all’interno della relazione semestrale del periodo a cui si riferiscono. Quanto alla consulenza (contabile, fiscale, legale, ecc.) e alla richiesta di pareri o di generica assistenza legale, in applicazione l’art. 129 del CCII, ovvero l’art. 32 del RD 267/42 – commi 1 o 2, a seconda dell’ipotesi – è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. La scelta del professionista ricade nella discrezionalità del commissario, tuttavia:
- per le ipotesi di sostituzione o delega di attribuzioni proprie dell’organo gestorio (comma 1), il compenso per il coadiutore sarà determinato e liquidato dall’Autorità di vigilanza in proporzione all’attività svolta e detratto da quello del commissario, qualora liquidabile;
- per i soggetti incaricati a svolgere attività tecnica in settori che esulano dalla competenza dell’organo gestorio (comma 2) il compenso dell’incaricato, nel rispettare il principio di economicità, dovrà essere rendicontato all’interno della relazione semestrale, con l’allegazione della copia della fattura quietanzata (o saldata). Del compenso riconosciuto a tali soggetti si terrà conto ai fini della liquidazione del commissario liquidatore. La circolare, infine, si sofferma sul pagamento delle competenze a favore degli organi della procedura. Salva diversa disposizione del decreto di liquidazione, le somme in favore degli organi della procedura restano omnicomprensive degli oneri accessori. Per i compensi liquidati ai componenti del comitato di sorveglianza, la circolare evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del DL 233/86 conv. L. 430/86 con l’art. 301 del CCII (art. 198 del RD 267/42), l’attività sarà prestata dal soggetto in qualità di creditore o di esperto, a prescindere dal titolo di studio o attività professionale svolta (commercialista, avvocato, medico, ecc.). Con riferimento ai commissari liquidatore, invece, per i casi in cui l’incarico venga affidato a un avvocato, nel calcolo delle spese accessorie non dovrà aggiungersi il rimborso spese forfetario del 15%, ex artt. 13 comma 10 della L. 247/2012 e 2 del DM 55/2014, che resta fuori dall’applicazione della disciplina.
20 febbraio 2026
/ Antonio NICOTRA