Con la sentenza del 30 settembre 2025, il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla sussistenza di una sostanziale modifica dell’oggetto sociale a fronte della conclusione di un contratto di affitto di azienda da parte dell’amministratore di una srl in stato di scioglimento, in assenza della preventiva autorizzazione assembleare ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. Il contratto di affitto d’azienda era stato stipulato dall’amministratore della srl concedente che risultava essere, nel contempo, socio unico e amministratore della società affittuaria. I soci di minoranza della srl concedente avevano eccepito la nullità del contratto per violazione dell’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c., sostenendo che locare l’unica attività della società costituisse una sostanziale modifica dell’oggetto sociale; circostanza che rendeva necessario un preventivo passaggio assembleare. Nel rigettare il ricorso, il Tribunale rileva, innanzitutto, il venir meno dell’interesse ad agire in capo ai soci della srl cedente, che, nel frattempo, era stata messa in liquidazione e aveva venduto l’azienda alla società affittuaria; la coincidenza, in capo alla medesima, delle qualifiche di “affittuaria” e “proprietaria” determinava la cessazione di ogni efficacia del contratto di affitto d’azienda. Peraltro, ai fini della decisione in ordine alle spese processuali, il Tribunale ricorda come stipulare un contratto di affitto dell’azienda costituente l’attività principale e prevalente di una srl possa comportare effettivamente una sostanziale modifica dell’oggetto sociale qualora si accerti che la società abbia, di fatto, mutato radicalmente il proprio oggetto. Questa operazione non è vietata nelle srl, ma deve essere preceduta da una delibera autorizzativa dell’assemblea, in applicazione dell’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c.; in mancanza, quindi, il contratto d’affitto d’azienda concluso dall’amministratore potrebbe porsi come un atto compiuto in difetto assoluto di potere e, come tale, risultare nullo. L’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. costituisce, infatti, un limite legale all’azione degli amministratori di srl che, quando agiscono senza una decisione autorizzativa dell’assemblea, travalicano i limiti del potere di rappresentanza generale attribuito loro dall’art. 2475-bis c.c. Trattandosi della violazione di un limite legale, non trovano applicazione né la disciplina generale dettata dagli artt. 1398 e 1399 c.c., né l’art. 2475-bis comma 2 c.c., che prevede un’eccezione alla regola della inefficacia del contratto concluso dal c.d. falsus procurator, sancendo l’inopponibilità a terzi delle limitazioni al potere gestorio degli amministratori di srl, ancorché pubblicate, fatta salva l’exceptio doli. La regola dell’inopponibilità a terzi, spiega il Tribunale, vale esclusivamente per le limitazioni al potere gestorio degli amministratori di natura convenzionale (poste dall’atto costitutivo o con la delibera di nomina) e non anche per le limitazioni di fonte legale. In tali casi, infatti, l’azione degli amministratori esorbita dalle attribuzioni conferite dalla legge. Oltre alla prerogativa assembleare, il Tribunale sottolinea che la valutazione circa l’effettiva modifica dell’oggetto sociale deve essere condotta “in concreto”, tenendo in considerazione tutti gli aspetti della società. Infatti, sebbene, in astratto, possa essere corretto affermare che l’affitto dell’azienda costituente l’unica o la più rilevante attività di impresa svolta dalla srl possa comportare una modifica dell’oggetto sociale, in concreto, nel caso all’esame del Tribunale, la scelta gestoria contestata è stata compiuta dall’amministratore quando la srl si trovava da tempo in uno stato di scioglimento causato dalla paralisi dell’assemblea per un profondo dissidio tra i soci. In una situazione di questo tipo, la circostanza che l’amministratore abbia formalmente constatato lo stato di scioglimento della srl il giorno successivo alla stipula del contratto di affitto di azienda non incide sul fatto che tale condizione della società esistesse ormai da tempo, tenuto conto che l’accertamento dello stato di scioglimento, ai sensi dell’art. 2485 c.c., consiste in una manifestazione di scienza non costitutiva, con effetti meramente dichiarativi (ciò, peraltro, vale rispetto ai rapporti interni alla società, mentre nei confronti dei terzi gli effetti della causa di scioglimento operano solo a partire dalla pubblicazione nel Registro delle imprese dell’atto di accertamento da parte degli amministratori, che riveste, quindi, efficacia costitutiva dello scioglimento stesso; cfr. Cass. n. 5610/2026). Rileva il fatto che, in tale situazione, la società abbia come prospettiva non più la gestione corrente dell’attività di impresa e il conseguimento dell’oggetto sociale, bensì quella liquidatoria; in questo contesto non può ritenersi che l’affitto di azienda modifichi sostanzialmente l’oggetto sociale con effetti distonici rispetto alle prospettive operative della società e all’azione conservativa cui è tenuto l’organo gestorio, anche perché la situazione di scioglimento già di per sé comporta una modifica dell’oggetto sociale. Nel caso in esame, dunque, l’affitto dell’azienda si pone al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c., poiché costituisce una scelta pre-liquidatoria rientrante fra le opzioni dell’organo amministrativo della società in stato di scioglimento.
18 settembre 2026
/ Maurizio MEOLI e Elisa TOMBARI