Lo scorso 9 ottobre è stato siglato il CCNL contenente la nuova disciplina collettiva applicabile agli addetti ai servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi (codice CNEL T131), in precedenza definita dall’Accordo 23 luglio 2025 (si veda “Istituzioni socio-assistenziali aderenti ad Anaste con nuove retribuzioni da agosto” del 9 agosto 2025). Il nuovo contratto collettivo, valido per il triennio 2026-2028, è stato sottoscritto per parte datoriale da Anaste e in rappresentanza dei lavoratori, dalle OO.SS. Ciu, Snalv-Confsal, Confsal, Cse, Cse-Sanità, Cse-Fulscam, Confelp e Unilavoro PMI, organizzazione – quest’ultima – che aveva aderito al CCNL con verbale del 10 dicembre 2025 (si veda “Unilavoro PMI sottoscrive il CCNL Anaste per i servizi socio-sanitari-assistenziali e educativi” del 20 dicembre 2025). Quanto ai minimi retributivi è stato previsto un incremento complessivo pari a 90 euro medi rapportati al livello 4, distribuiti tra il mese in corso (40 euro) e i mesi di gennaio 2027 e gennaio 2028 (25 euro di aumento per ciascuna delle due decorrenze). Per effetto di tale incremento dal corrente mese di ottobre le retribuzioni minime si attestano sui seguenti nuovi valori: liv Q, 2.184,70 euro; liv. 10, 2.022,63 euro; liv. 9, 1.941,97 euro; liv. 8, 1.814,90 euro; liv. 7, 1.797,82 euro; liv. 6, 1.739,81 euro; liv. 5, 1.678,98 euro; liv. 4, 1.602,10 euro; liv. 3S, 1.564,08 euro; liv. 3, 1.526,06 euro; liv. 2, 1.425,72 euro; liv. 1, 1.328,60 euro. Rimanendo nell’ambito delle disposizioni di rilevanza economica diretta, si segnala che gli importi degli scatti di anzianità (come già definiti dall’art. 73 del CCNL vigente), dell’indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro (pari a 77,47 euro ai sensi dell’art. 70 del CCNL) e dell’indennità professionale spettante agli infermieri (pari a 155 euro in virtù del medesimo art. 70), sono stati confermati. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti hanno ampliato l’elenco delle causali di cui all’art. 25 del CCNL, che consentono, al ricorrere delle relative condizioni, di estendere la durata del rapporto oltre i 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi. Tra le nuove causali, si segnalano: necessità di garantire la continuità assistenziale, educativa, sanitaria, riabilitativa, alberghiera, amministrativa o di supporto in presenza di assenze programmate o non programmate del personale, picchi temporanei di attività, incremento temporaneo della complessità assistenziale o temporanee scoperture di organico; attivazione, sperimentazione, ampliamento, trasformazione o riorganizzazione di servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari, territoriali, sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi o riabilitativi; esigenze temporanee derivanti da difficoltà di reperimento di personale qualificato o abilitato sul mercato del lavoro (con particolare riferimento a figure sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, educative, riabilitative, amministrative o di coordinamento necessarie a garantire la continuità e la qualità dei servizi). Novità riguardano anche la durata di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, rispetto alla quale si registra il passaggio da un sistema misto (comporto secco, pari a 180 giorni consecutivi o comporto per sommatoria, pari a 180 giorni nel triennio, come risultante dall’art. 63 del CCNL) a un computo solo per sommatoria, con i giorni complessivi nel triennio elevati a 270. Con riferimento alla violenza di genere si registra l’estensione delle tutele già previste dall’art. 54-bis del CCNL, con prolungamento da 90 a 120 giorni della durata del congedo fruibile nel corso di un triennio con indennità al 100% della retribuzione corrente. In materia di previdenza complementare le Parti si impegnano a individuare, entro il prossimo 15 novembre, il Fondo previdenziale di riferimento; mentre per quanto concerne la bilateralità è stato previsto l’avvio del percorso finalizzato alla costituzione dell’ente bilaterale, da completare entro il 16 settembre 2027. Con riferimento infine all’assistenza sanitaria integrativa, è stata confermata, in continuità con quanto già previsto dal CCNL del 2025, la contribuzione mensile di 12 euro per tutti i lavoratori, con esclusione di quadri e dirigenti, di cui 10 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore. Per le altre novità si rimanda al testo integrale del CCNL.
15 ottobre 2026
/ Andrea MEROLA