Il Ddl. n. 1434, presentato al Senato il 31 marzo 2025 e in corso di esame in Commissione Giustizia, mira a introdurre norme finalizzate a tutelare i soggetti sovraindebitati e, al contempo, rafforzare le misure anticipatorie di uno stato di crisi ovvero di insolvenza. L’intento, infatti, è quello di introdurre strumenti di prevenzione basati su un sistema di consulenza a favore del debitore: si potrà valutare preventivamente la sua capacità di rimborso, evitare la perdita di reddito e l’erosione del patrimonio e, dunque, evitare la situazione di sovraindebitamento. In tal senso, è prevista l’istituzione della piattaforma telematica denominata “debito sostenibile”, gestita dalla Banca d’Italia e accessibile tramite il portale istituzionale di quest’ultima (art. 3 del Ddl. n. 1434). Attraverso la piattaforma, il debitore avrà accesso all’elenco completo delle posizioni finanziarie scadute e in scadenza; il flusso informativo terrà conto delle informazioni risultanti dalla Centrale rischi della Banca d’Italia e da altre centrali rischi italiane che forniscono servizi a istituti bancari e finanziari. Inoltre, sarà possibile disporre delle informazioni relative al debito nei confronti dei creditori pubblici qualificati (es. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL, ecc.) e degli enti locali. Sarà anche disponibile un test pratico per la verifica della capacità di restituzione di nuove posizioni debitorie. Sulla scorta delle informazioni disponibili e del test pratico, la piattaforma stima il rating creditizio, che potrà essere utilizzato dal debitore per l’accesso a ulteriore credito. Ai sensi dell’art. 5 del Ddl. n. 1434, gli OCC promuovono la costituzione di organismi di consulenza sul debito che, a loro volta, possono sottoscrivere apposite convenzioni per l’erogazione dei relativi servizi con enti del Terzo settore. All’organismo di consulenza possono partecipare anche le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e, se presenti sul territorio, gli enti e le associazioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura. L’ente convenzionato è chiamato a fornire, gratuitamente, servizio di consulenza sul debito, nel tentativo di conciliare la necessità di credito con la capacità di rimborso del richiedente, evitando rischi di insolvenza (art. 4 del Ddl. n. 1434). In tal senso, è necessario che il debitore comprenda la scelta di accesso al credito, gli effetti e i rischi connessi ma, soprattutto, la compatibilità con la sua complessiva situazione personale, patrimoniale, economica e finanziaria. La consulenza, come previsto dall’art. 8 del Ddl. n. 1434, potrà estendersi anche alle situazioni non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali attraverso i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento: al debitore potrà essere fornito supporto per reperire la documentazione necessaria per definire la propria posizione debitoria, per una sua ricostruzione e per ogni altro aspetto utile per l’avvio della procedura. Particolare attenzione è dedicata anche alla salvaguardia dell’abitazione principale del debitore, attraverso l’istituzione del fondo salva casa (art. 12 del Ddl. n. 1434) e l’introduzione di un’attività ad hoc erogata dagli enti. Nell’ipotesi in cui il debitore sia inadempiente di tre rate consecutive del mutuo ipotecario, potrà rivolgersi all’ente che, stimato il relativo rischio di incapacità di rimborso, potrà rilasciare una specifica attestazione circa la potenziale emersione dello stato di sovraindebitamento. Lo stesso ente potrà predisporre una proposta di accordo di ristrutturazione del debito che il debitore potrà presentare al fondo salva casa e depositare presso il Tribunale territorialmente competente, con una disciplina simile, per diversi aspetti, a quanto previsto per gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento di cui al DLgs. 14/2019. L’Associazione nazionale commercialisti, sentita ieri in audizione dalla Commissione Giustizia del Senato, si è detta favorevole all’impianto generale del Ddl., pur evidenziando alcune criticità meritevoli di modifica. Su tutte, la necessità di definire il ruolo degli enti del Terzo settore, che deve essere di “assistenza e accompagnamento e non di consulenza tecnica”. Secondo l’ANC, tali enti “devono essere valorizzati per le attività di assistenza sociale, psicologica e documentale, ma non possono sostituirsi ai professionisti e agli OCC, ai quali competono le valutazioni tecnico‑professionali”. Ancora più critica, sul punto, è l’Associazione dottori commercialisti che, in un comunicato stampa diffuso ieri, ha parlato di “mostro legislativo”. “È inaccettabile – si legge – che si ipotizzi di affidare una materia complessa come il debito a soggetti non qualificati, scavalcando i gestori della crisi che affrontano percorsi di formazione e aggiornamento deontologico rigidissimi”. L’ADC “respinge con forza l’istituzione di ulteriori albi” e propone di “potenziare gli OCC esistenti”, che sono “garanzia di terzietà e competenza”. Il Ddl. è “lesivo della dignità dei professione” che sta subendo, conclude la nota stampa, “un’erosione di competenze da più fronti e senza alcune apparente ragione”.
13 marzo 2026
/ Francesco DIANA