Nel nuovo Codice doganale dell’Unione istituito dal Regolamento (Ue) 2026/2108, l’Eu Customs Data Hub, nella versione italiana “centro doganale digitale dell’Ue”, dà attuazione a uno degli indirizzi centrali della riforma: assumere il dato, anziché la singola dichiarazione, come perno del rapporto doganale. I Considerando del Regolamento collegano questa scelta alla crescita dell’e-commerce, alla frammentazione dei sistemi e all’ampliamento delle normative applicate alla frontiera; in particolare il Considerando 61 del CDU presenta proprio la transizione da un sistema basato sulle dichiarazioni a uno fondato sulla comunicazione o messa a disposizione di informazioni nel Data Hub. Su procedure già elettroniche cambia così l’architettura di fondo: le informazioni possono essere collegate e riutilizzate oltre il singolo adempimento e si compie un altro passo verso un approccio once only, nel quale la contabilità (o le scritture, per utilizzare il wording del Codice) è il luogo in cui convergono i dati aziendali, utili per varie e infinite, se si vuole, finalità, dunque anche doganali. L’obiettivo ambizioso è quello, però, per le imprese, di essere attrezzate sul piano dell’infrastruttura e affidabili sul piano del dato; per le autorità doganali, invece, è quello di essere pronte a ricevere tali dati, in procinto di confluire nel centro digitale dell’Ue (il Data Hub), incardinato nella competenza dell’Agenzia doganale europea – EUCA. In dettaglio, l’art. 38 del nuovo Codice configura il Data Hub come una raccolta di servizi, applicazioni, dati e infrastrutture elettronici. Le informazioni degli operatori potranno essere integrate con altre fonti e riutilizzate per le finalità del Codice, secondo le regole di accesso e trattamento previste, come per altre finalità, prime fra tutte quelle di ordine extratributario (si pensi al monitoraggio delle operazioni ristrette, alle emissioni di CO2, alla deforestazione, alla sicurezza, alla salute ed agli oneri sanitari, ecc.). L’integrazione – basata sul modello EU CSW-CERTEX, componente dell’Ee Customs Single Window Environment – consentirà il raccordo con i sistemi e le formalità unionali non doganali previsti dal Regolamento (Ue) 2022/2399, delineando un circuito comune: gli operatori alimentano il Data Hub; l’Autorità doganale dell’Ue e le autorità nazionali impiegano i dati nella gestione del rischio, anche mediante analisi avanzate e intelligenza artificiale; gli esiti dei controlli tornano nel sistema, alimentandolo assieme alle nuove, quotidiane dichiarazioni. L’informazione concorre così a una lettura più ampia delle merci, dei soggetti e delle supply chain, nel quadro di un sistema certamente ambizioso, che vede interessati forti investimenti economici ed energetici, sia per l’autorità, sia per i privati, chiamati in forma variabile, a seconda del loro ruolo e del loro status, a concorrere ad alimentare il centro Ue. Alla centralità del dato si accompagna, poi, lo spostamento del baricentro dal dichiarante agli operatori responsabili delle merci. Il CDU, infatti, individua nell’importatore, nell’esportatore e nel titolare del regime di transito i soggetti responsabili della comunicazione delle informazioni, superando la valorizzazione del ruolo del “dichiarante”; cambia la definizione di importer ed exporter of records, come cambiano gli elementi utili per accedere ai regimi che, peraltro, sono i regimi standard e non i regimi speciali, eppure richiedono ora l’attuazione di schemi di compliance superiori ai precedenti. L’art. 74 del Codice, ad esempio, traduce questa impostazione nell’obbligo di fornire o mettere a disposizione nel Data Hub i dati necessari al vincolo delle merci al regime doganale non appena disponibili e, salve le deroghe previste, prima della notifica della disponibilità delle merci, così compiendosi il passo decisivo del paradigma che porta “dalla dichiarazione al dato”. Il passaggio sarà graduale: dal 1° luglio 2028 per i flussi relativi alle vendite a distanza individuati dall’art. 285; dal 1° marzo 2031 gli altri importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito potranno utilizzare il Data Hub, con obbligo dal 1° marzo 2034. Per l’impresa, però, questo modello rafforza il rilievo dell’organizzazione che produce e verifica il dato doganale, spingendo verso una forte (e immediata) attività di preparazione. Governare le informazioni provenienti dai sistemi contabili, gestionali e logistici richiede scritture affidabili e controlli interni adeguati. Su questo rapporto tra responsabilità, trasparenza e semplificazioni si innesta lo status di operatore economico di fiducia e certificato (Trust and Check), disciplinato dall’art. 31 del nuovo Codice e costruito a partire dai criteri dell’AEO, superandolo per arrivare a consentire, tramite il Data Hub, l’accesso alle scritture e ai sistemi aziendali rilevanti per i controlli, per arrivare al riconoscimento di misure premiali quali la dichiarazione mediante iscrizione nelle proprie contabilità o il self assessment, ossia la possibilità per l’operatore di eseguire da solo determinati tipi di controllo e svincolo delle merci.
7 ottobre 2026
/ Ettore SBANDI e Gianluca SIGISMONDI