Ancora incertezze sulla confisca nell’autoriciclaggio e nel riciclaggio
/ Maurizio MEOLI
In tema di quantificazione del profitto del reato di riciclaggio e autoriciclaggio continuano a registrarsi divergenti soluzioni della Cassazione (si veda “Da confiscare sia il profitto che il prodotto del riciclaggio” del 16 maggio 2024). Secondo un primo orientamento, il provvedimento che intende recuperare il profitto in questione dovrebbe essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all’utilità economica tratta (cfr. Cass. n. 18184/2024 e Cass. n. 10218/2024). In particolare, si ritiene che il profitto sia da individuare in tal modo perché, in assenza di tali operazioni, le somme da “ripulire”, provento del delitto presupposto, sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente ad una possibile ablazione. Se davvero il legislatore avesse voluto far sequestrare e confiscare solo le utilità economiche del riciclatore o autoriciclatore (ovvero il compenso o l’utile percepito) avrebbe dovuto utilizzare proprio (e solo) la locuzione “prezzo del reato”. Di contro, l’avere indicato anche il prodotto e il profitto non può che significare che l’intento sia quello di “colpire” l’illecito ben al di là del mero compenso o utile, in genere poco significativo, sotto il profilo economico, rispetto ai reali benefici perseguiti (cfr. Cass. n. 32176/2024). D’altra parte, il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa si prestano, comunque, ad essere qualificate come prodotto del reato, rappresentando il risultato dell’attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater commi 1 e 2 c.p. (così Cass. n. 10218/2024). Peraltro, si è evidenziato anche come siano le fonti sovranazionali (cfr., in particolare, le Convenzioni di Strasburgo dell’8 novembre 1990 e di Varsavia del 16 maggio 2005, nonché la direttiva 2014/42/Ue, su congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato) a imporre tale soluzione (cfr. Cass. n. 18184/2024). A giudizio dell’opposto orientamento, invece, la confisca del profitto potrebbe essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito. In particolare, in caso di riciclaggio, la misura ablativa non potrebbe essere disposta per un importo diverso o superiore da quello conseguito dal soggetto autore delle operazioni di ripulitura (cfr., tra le altre, Cass. n. 30899/2020 e Cass. n. 2166/2023), mentre, nel caso di autoriciclaggio, atterrebbe ai proventi conseguiti dagli impieghi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (cfr. Cass. n. 30401/2018). A sostegno di tale ricostruzione si è recentemente espressa anche la sentenza n. 27671 del 23 luglio scorso, sottolineando come essa presenterebbe una migliore, se non piena, rispondenza alla particolare struttura del delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p. Nel caso di specie si contestava l’utilizzo del profitto di reati tributari in attività economiche e imprenditoriali, quali il traffico d’oro puro, così “scardinando l’evidenza del nesso” rispetto ai reati presupposto e ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme utilizzate. La norma – afferma la recente decisione della Cassazione – sanziona condotte che, diversamente, sarebbero ricomprese nel c.d. post factum, generalmente non punibile. La ratio della sanzione penale è, infatti, la necessità di presidiare con maggiore tutela la circostanza che le risorse rinvenienti dalla commissione di un delitto siano, dallo stesso autore, reimmesse in attività economiche, a loro volta produttive di reddito; l’obiettivo è quello di impedire che, attraverso la reimmissione di proventi di reato nel circuito produttivo, l’autore di un delitto possa trarne ulteriore profitto. Coerentemente con tale intento, da un lato, non si ritrova la clausola (presente invece negli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., in tema di ricettazione, riciclaggio e reimpiego), che applica la fattispecie “fuori dei casi di concorso nel reato …” e, dall’altro, al quarto comma dell’art. 648-ter.1 c.p., si precisa che, fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate “alla mera utilizzazione o al godimento personale”. Se la fattispecie mira a sanzionare – anche attraverso la confisca del profitto ex art. 648-quater c.p. – le condotte espressamente tipizzate, il profitto di tali condotte deve necessariamente essere parametrato ad esse ed individuarsi nel guadagno (diverso dal detto mero godimento) originato dall’impiego, dalla sostituzione o dal trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal reato presupposto. Si tratta di una interpretazione – conclude la pronuncia della Cassazione n. 27671/2026 – che consente di distinguere tra il profitto dei reati presupposto e quello dell’autoriciclaggio e di chiarire i reciproci confini tra i delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio.