Con il consueto provvedimento illustrativo delle novità fiscali introdotte per decreto ministeriale, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n. 8 pubblicata ieri, passa in rassegna la disciplina delegata di cui al DM 29 dicembre 2025, attuativo delle novità apportate al Testo unico accise dal DLgs. 43/2025. Il regime dell’imposizione indiretta sui consumi di gas naturale è, assieme a quello sull’energia elettrica (attuato con il DM del 10 marzo 2026), il regime che nella riforma in materia risulta essere maggiormente impattato, oggetto di una serie di interventi sull’accertamento, la liquidazione e il pagamento dell’imposta rilevanti, operati con la modifica radicale degli artt. 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del TUA. Il decreto non incide sui presupposti oggettivi e sogge, con la circolare in commento l’Agenzia ha inteso sottolinearne le novità più importanti, che sono numerose.ttivi dell’imposizione ma, poiché introduce una regolamentazione attuativa di carattere organico e sistematico a completamento del quadro normativo Si parte con l’importanza degli adempimenti preliminari a cui sono tenuti i soggetti obbligati, impattanti su due profili, oggettivo e soggettivo (art. 2 del DM). Anzitutto, sul piano oggettivo è previsto che nella denuncia di attività vada indicata l’ubicazione della sede legale, quale luogo effettivamente provvisto dei requisiti tecnico-operativi funzionali ad assolvere il ruolo centrale di direzione dell’impresa. Sotto il profilo soggettivo, torna il controllo della c.d. affidabilità fiscale, concetto che – negli ultimi anni – ha avuto applicazioni e considerazioni assai variabili e che investe la società e i suoi amministratori. Interessante, poi, è il focus sull’art. 3, che illustra le disposizioni inerenti alla gestione della cauzione, il cui versamento in misura inferiore al 15% dell’imposta annua dovuta, nei casi di inizio attività, in mancanza dell’integrazione richiesta dall’Ufficio competente determina il diniego dell’autorizzazione richiesta, con enfasi sugli obblighi di monitoraggio, pena la revoca, a cui sono tenuti gli operatori, in modo che essa sia sempre “non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti”. Si noti che, sul tema fideiussioni, anche l’Agenzia è in attesa dell’adozione della disciplina attuativa del SOAC, in assenza della quale resta in applicazione la disciplina tradizionale del TUA. Si passa poi agli artt. 4, 5 e 6, in cui vengono disciplinate le modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale e vengono dettagliate le modalità di assolvimento dell’imposta, prevedendo in particolare:
- la definizione dei termini e delle modalità di versamento dell’accisa;
- l’obbligo di presentare dichiarazioni semestrali dei quantitativi di gas naturale, fatturati o consumati, suddivisi per ambito territoriale e per destinazione d’uso;
- le procedure da seguire in caso di versamenti insufficienti o eccedenti, nonché i conseguenti adempimenti dell’ufficio competente. Tali disposizioni, osserva l’amministrazione, “rappresentano un elemento di novità rilevante, in quanto trasformano le previsioni generali del Testo Unico in un sistema strutturato di dichiarazione e controllo”, perché in affetti il sistema si tara, ora, su un principio di attualità, dove alle comunicazioni mensili (art. 8 del DM) fanno seguito i versamenti periodici e, poi, la dichiarazione semestrale (o annuale, per i SOAC) con il relativo conguaglio; un calendario serrato, insomma, dove però quanto fatturato (art. 9 del DM) è quanto andrà versato, a distanza ridotta di tempo. Sono anche commentate le disposizioni sul riconoscimento dei casi di esclusione dall’applicazione dell’accisa, dell’aliquota d’accisa per usi non domestici, di riduzione dell’aliquota d’accisa o di esenzione nonché per l’applicazione del criterio di tassazione per uso promiscuo, ponendo a carico del soggetto obbligato specifici obblighi informativi nei confronti dell’Ufficio e, a valle, analoghi obblighi per i cessionari che intendono beneficiare di aliquote di favore. Sul punto, si evidenzia che, in caso di nuovo fornitore, è necessario che quest’ultimo venga informato dal consumatore per poter procedere alla corretta tassazione del prodotto rifornito, garantendo, comunque, la continuità del trattamento fiscale. Le Dogane chiariscono che il richiamato principio di continuità fiscale può trovare applicazione, in costanza di erogazione e in assenza di modifiche rispetto agli usi, anche nelle ipotesi in cui, in costanza di attività, muta il cliente finale e non il fornitore e, ancora, nel caso in cui, sempre in costanza di attività, mutano sia il fornitore che il cliente finale. Infine, si ribadisce che la mancata presentazione della documentazione richiesta determina l’assoggettamento dell’intera fornitura di gas naturale alla tassazione applicabile rispetto all’utenza rifornita, in relazione alla destinazione d’uso del gas naturale definita nel contratto di somministrazione stipulato tra venditore e cliente finale.
17 marzo 2026
/ Ettore SBANDI