Il panorama delle relazioni commerciali Ue-Usa trova un nuovo, sofisticato assetto nel pacchetto normativo licenziato dal Parlamento europeo e dal Consiglio lo scorso 25 giugno 2026, con l’adozione dei regolamenti (Ue) 2026/1455 e 2026/1461, che rendono esecutivi gli accordi informali di luglio 2025. Con queste nuove decisioni (cfr. avviso Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 3 luglio 2026), l’Ue riconosce ai beni Usa dazio zero, ridotto o accesso a contingenti tariffari su pressoché tutte le voci tariffarie industriali, inclusi l’acciaio e l’alluminio, già oggetto di strette daziarie rilevanti, oltre ad ampi riconoscimenti sui prodotti agricoli e alimentari. Sul fondamento giuridico dell’art. 207 par. 2 del TFUE, queste disposizioni recepiscono in particolare l’accordo politico del 27 luglio 2025 e la successiva dichiarazione comune del 21 agosto 2025 (il c.d. pacchetto del Deal Ue-Usa). Si applica, dunque, un modello radicalmente nuovo e, se si vuole, anche discutibile, perché garantisce una preferenza tariffaria unilaterale senza un accordo di libero scambio in senso proprio, presentandosi a oggi, per taluni versi, discriminante, seppure – come si legge nei regolamenti – adottato a tutela delle catene del valore europee e del tessuto delle piccole e medie imprese, gravemente colpito dalle misure Usa, che l’Amministrazione americana ha scelto di contenere proprio in vista dell’adozione delle misure in commento. In questo quadro di rinnovato equilibrio, la misura di maggiore rilievo è quella di cui al regolamento (Ue) 2026/1455, che introduce, in particolare, un’articolata architettura doganale basata su due direttrici a carattere provvisorio, destinate a operare dal 1º luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2029. La prima si sostanzia nell’azzeramento dei dazi della tariffa doganale comune per una selezionata platea di merci industriali e agricole (di cui all’Allegato I), prevedendo una peculiare tecnica di scomposizione, specifica, per i prodotti ortofrutticoli e i succhi (Allegato II), in virtù della quale la sospensione della componente ad valorem coesiste con la salvaguardia del dazio specifico qualora i prezzi all’importazione flettano al di sotto dei prezzi d’entrata predefiniti. L’elenco dei beni riportato nell’Allegato I è estremamente ampio e copre quasi l’intero spettro dei prodotti industriali: dai prodotti chimici (capitoli 25-29, con alcune eccezioni) a quelli farmaceutici (cap. 30), dalla plastica (cap. 39) alla gomma (cap. 40), dai tessili e calzature (cap. 50-64), ad acciaio (cap. 72), alluminio (cap. 76), rame (cap. 74), fino a macchinari (cap. 84-85), veicoli (cap. 87-88) e altri, tra i quali una serie selezionata di prodotti agroalimentari (ortaggi freschi e congelati, frutta, sementi, succhi, preparazioni alimentari). La seconda direttrice si traduce, invece, nell’apertura di specifici contingenti tariffari preferenziali (Allegato III), che introducono tetti massimi flessibili su base annuale per settori sensibili quali le carni suine, i prodotti lattiero-caseari, la frutta a guscio e l’olio di soia. L’accesso a tali benefici è subordinato a una rigorosa (quanto peculiare) disciplina transitoria in materia di origine delle merci: nelle more di future intese sull’origine preferenziale, gli operatori sono chiamati a conformarsi ai canoni dell’origine non preferenziale previsti dal regolamento (Ue) 952/2013, imponendo standard elevati nella tracciabilità dei processi produttivi. Solo le merci di origine non preferenziale Usa beneficeranno, dunque, dei dazi zero o ridotti, oltre a poter accedere ai contingenti. La prova d’origine è libera, nel senso che non è vincolata a una dichiarazione o a un certificato dedicato, ma è evidente che, sulla base dell’art. 60 e ss. del CDU, è onere del dichiarante provare l’origine delle merci, a ciò potendo non bastare la mera indicazione del country of origin in fattura, occorrendo certificazioni o evidenze più robuste, almeno in sede di verifica e controllo. A presidio della tenuta del mercato interno, il legislatore europeo ha poi configurato specifiche clausole di sicurezza, la prima per inadempimento statunitense, attivata se al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti mantengano dazi superiori al 15% sui derivati europei di acciaio e alluminio, oltre a una più generale in caso di comprovate minacce di grave pregiudizio derivanti da flussi import anomali. In complementarità con tale impianto, il regolamento (Ue) 2026/1461 interviene in un settore merceologico ad alta valenza strategica, rinnovando e ampliando la portata del previgente regolamento (Ue) 2020/2131. L’innovazione oggettiva della norma risiede nella totale rimozione, peraltro qui retroattiva, delle barriere tariffarie per cinque specifici codici afferenti al comparto ittico di lusso (aragoste e astici, con aggiunta per la prima volta di preparazioni e conserve). In ultimo, come già anticipato dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli nell’avviso citato, si anticipa che la Commissione europea ha annunciato l’introduzione, nel sistema TARIC, di una specifica misura tariffaria (142) per richiedere il beneficio e la prossima pubblicazione di un documento di orientamento anche ai fini dell’intera disciplina dell’origine non preferenziale.
7 luglio 2026
/ Ettore SBANDI e Ludovica Clara MILANI