Con la sentenza n. 13506/2026, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in materia di obbligo di iscrizione alla Cassa italiana di previdenza e assistenza geometri (CIPAG), con particolare riferimento agli oneri probatori gravanti sul geometra che, pur essendo iscritto all’albo professionale, intenda dimostrare di non aver esercitato la libera professione, avendo invece prestato la propria attività come lavoratore subordinato. Il caso di specie sorgeva da un ricorso presentato da un lavoratore, volto a ottenere l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla CIPAG e la conseguente declaratoria di illegittimità della sua iscrizione disposta nell’arco temporale compreso tra il 2009 e il 2016. In particolare, nel periodo in questione, il prestatore di lavoro, pur essendo iscritto all’albo dei geometri, dichiarava di aver svolto, sin dal 1994, attività lavorativa come dipendente presso un’azienda, per la quale si era occupato della direzione lavori, della manutenzione e della ristrutturazione e nuova costruzione degli impianti. In ragione di tale attività, svolta in primis come impiegato di primo livello e successivamente come quadro, lo stesso risultava iscritto al Fondo lavoratori dipendenti INPS, non aveva esercitato la libera professione, né era titolare di partita IVA o percettore di redditi professionali; inoltre, le pratiche da lui curate recavano esclusivamente il timbro della società. Riformando la decisione del Tribunale, la Corte d’Appello aveva dichiarato infondate le pretese del lavoratore. A fondamento della decisione, i giudici di seconde cure avevano rilevato che l’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con DM 27 febbraio 2003, impone l’iscrizione alla Cassa di tutti i geometri che esercitano la libera professione, salvo prova contraria. Le delibere n. 2 del 23 gennaio 2003 e n. 123 del 20 maggio 2009 del Consiglio di amministrazione della Cassa, unitamente a un comunicato del Direttore generale relativo a quest’ultima delibera, individuano inoltre gli elementi di prova che il geometra dipendente di aziende, enti pubblici o società deve fornire per dimostrare il mancato esercizio della libera professione. In particolare, secondo quanto previsto nel menzionato comunicato, il geometra, per vincere la presunzione di esercizio della libera professione, avrebbe dovuto, tra le altre cose, dimostrare di essere stato inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e che l’attività svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro rientrasse tra le mansioni proprie di tale ruolo. Secondo la Corte, il prestatore di lavoro non avrebbe assolto a tale onere probatorio. Investite della vicenda in seguito al ricorso del lavoratore, le Sezioni Unite della Cassazione ne affermano, invece, la fondatezza. In primo luogo i giudici di legittimità evidenziano che l’art. 5 dello Statuto della CIPAG, nello stabilire che l’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’albo salvo prova contraria, che l’iscritto “può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera [...]”, fa discendere dall’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, ex art. 2729 c.c., spettando al geometra l’onere di fornire la prova contraria. In tal senso, le indicazioni contenute nelle menzionate delibere nn. 2/2003 e 123/2009, come precisate al punto 14 lett. a) e b) del comunicato del Direttore generale del 20 maggio 2009, sulle modalità per fornire la prova contraria per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società, costituiscono forme di agevolazione probatoria per il geometra che se ne intenda avvalere, che tuttavia non restringono il ricorso agli ordinari mezzi di prova dinnanzi al giudice. Infatti, sottolinea la Corte, le limitazioni all’ammissibilità e al regime delle prove possono essere disposte solo dal legislatore, nei limiti della ragionevolezza e senza compromettere il diritto di azione e di difesa, mentre, nel caso in parola, promanano da un ente previdenziale privatizzato. In sostanza, l’autonomia regolamentare non può porsi d’ostacolo alla possibilità di dimostrare il mancato esercizio di un’attività libero professionale. Infine, le Sezioni Unite chiariscono come, con riferimento alla prova contraria che il lavoratore deve fornire in giudizio, essa non possa avere un contenuto meramente negativo. È invece necessaria la dimostrazione di circostanze tali da far ritenere che l’attività svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione – dunque, in regime di autonomia – bensì secondo il paradigma legale proprio delle tipologie di rapporto di lavoro disciplinate dal legislatore e incompatibili con l’esercizio della libera professione.
12 maggio 2026
/ Federico ANDREOZZI