IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Anche per i neo domiciliati i Trattati, se più favorevoli, prevalgono sulla norma interna
/ Emanuele LO PRESTI VENTURA
I benefici fiscali attivabili da coloro che si trasferiscono nel nostro Paese sono riconosciuti solo ove, tra le altre, manchi una residenza pregressa della persona in Italia, per un numero di anni altresì variabile a seconda della specifica disciplina. Si pensi al riguardo a quanto richiesto per applicare il regime degli impatriati ex art. 5 del DLgs. 209/2023 o per ricorrere alle agevolazioni previste per i neo domiciliati e per i titolari di pensione estera ex artt. 24-bis e 24-ter del TUIR. Tanto premesso, una questione spinosa attiene ai criteri in base ai quali maturare un giudizio sul punto e, nello specifico, alla possibilità o meno di ricorrere all’eventuale Trattato esistente per smarcarsi da una residenza italiana passata, appurata in uno o più dei periodi sotto monitoraggio ex art. 2 comma 2 del TUIR. Le Convenzioni bilaterali conformi al modello OCSE, infatti, riportano, tipicamente all’art. 4, un sistema di tie-breaker rules, volto a risolvere gli stati di c.d. dual residence della medesima persona: Tizio, quindi, potrebbe vedersi comunque riconosciuta sulla base di esse, nel dato periodo d’imposta alle spalle, un’univoca residenza nel Paese estero e così accedere al regime di suo interesse. Il dubbio, come già segnalato su Eutekne.info (si veda “Nei trasferimenti agevolati valutazione della residenza pregressa ancorata al TUIR” del 23 luglio 2025), non dovrebbe in verità neppure porsi, solo avendo a mente il carattere sovraordinato degli accordi internazionali, così come previsto dalla Costituzione e dagli artt. 75 del DPR 600/73 e 169 del TUIR, con una reviviscenza delle norme interne solo ove più favorevoli al contribuente. E invece è necessario muoversi sulla questione con grande cautela, in ragione di una tecnica legislativa adottata per regolare le agevolazioni capace, almeno apparentemente, di sparigliare le carte. Il legislatore, infatti, è risultato fuorviante, alla luce dei Trattati stipulati, nello stabilire che in senso agli artt. 24-bis e art. 24-ter del TUIR il giudizio nel corso del periodo di monitoraggio deve essere tratto sulla base dell’art. 2 comma 2 del TUIR. Sempre il legislatore ha poi ritenuto di dover tornare sul regime degli impatriati (e anche sugli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti) per normare espressamente una possibilità che doveva ritenersi già esistente: ci si riferisce, nel dettaglio, a quella, per gli italiani non iscritti all’AIRE, di dichiararsi, Trattato sul tavolo, comunque fiscalmente non residenti in Italia negli anni necessari. A scontato corredo di tale quadro normativo, infine, gli Uffici hanno assunto un atteggiamento assai restrittivo in materia, con una ritenuta rilevanza degli Accordi pattizi, per superare una residenza italiana appurata secondo criteri nostrani, solo ove, appunto, espressamente previsto dallo specifico regime (così le circ. Agenzia delle Entrate nn. 17/2017, 21/2020 e 20/2024). [CATENACCIO] La “barra dritta” in materia, tuttavia, come era legittimo attendersi, la sta mettendo la giurisprudenza. La C.G.T. I di Vicenza, ad esempio, è stata interessata da un contenzioso avente a oggetto la reale possibilità da parte di una cittadina italiana di avvalersi del regime dei neo domiciliati, stante la “sola” mancanza in parte del periodo di monitoraggio di un’iscrizione all’AIRE. I giudici, con la sentenza 22 gennaio 2026 n. 34/2/26, forti di consolidata giurisprudenza di legittimità tesa a rammentare la prevalenza degli accordi internazionali (ad esempio, proprio in tema di residenza, con riferimento alla lettera dell’art. 2 comma 2 del TUIR ante recente riforma, si ricordano qui Cass. nn. 29463/2024 e 19459/2025), hanno riconosciuto le ragioni della contribuente: nel dettaglio, di fronte alla sua capacità, Convenzioni alla mano, di dimostrare la prevalenza del radicamento estero, hanno sancito la piena legittimità dell’applicazione nella fattispecie del regime ex art. 24-bis del TUIR, con buona pace degli interventi unilaterali del nostro legislatore e delle relative sue interpretazioni. Nulla osta, a questo punto, a che tali principi trovino applicazione, mutatis mutandis, anche ai titolari di pensioni estere intenzionati a usufruire del regime ex art. 24-ter del TUIR, di modo che la residenza estera pregressa possa essere dimostrata su base convenzionale in relazione alla totalità dei regimi agevolativi per il trasferimento in Italia delle persone fisiche.