Per la scelta della dismissione conta solo l’antieconomicità della liquidazione
/ Tommaso NIGRO
È intricato il tema del rispetto degli obblighi ambientali nel contesto della liquidazione giudiziale, con particolare riferimento ai rapporti tra istituto della derelictio ex art. 213 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII) e disciplina pubblicistica, segnatamente quella del “chi inquina paga”, già approfondito su Eutekne.info (si veda “Nesso tra obblighi ambientali del curatore e detenzione del bene da contemperare” del 27 aprile 2024). Si esamini il caso affrontato nella sentenza n. 13993/2026 resa dalla Cassazione nell’ambito del medesimo procedimento originato dal decreto del Tribunale di Treviso 4 aprile 2024, che aveva colto la specifica esigenza di contemperamento tra le distinte sfere normative. La vicenda posta all’attenzione della Corte originava dall’autorizzazione, resa dal giudice delegato in funzioni vicarie ex art. 140 comma 4 del CCII, alla non acquisizione all’attivo di materiale qualificato come rifiuto, già oggetto di sequestro preventivo penale, collocato all’interno di un compendio immobiliare di proprietà di società terza, creditrice ammessa al passivo. La scelta gestoria poggiava sulla “manifesta non convenienza” della liquidazione, atteso che, a fronte di un valore di realizzo pari a 52.900 euro, il costo di smaltimento ammontava a 280.000 euro, oltre agli oneri di bonifica del sito. Il reclamo della proprietaria, respinto dal Tribunale di Treviso, perveniva all’esame della Cassazione, che lo dichiarava inammissibile per difetto del requisito di decisorietà e definitività del provvedimento. La preliminare pronuncia non ha, però, impedito, l’enunciazione del principio di diritto secondo cui “il potere riconosciuto al curatore dall’art. 213, comma 2 codice della crisi, di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati”. L’arresto in commento recepisce e conferma, dunque, tale prospettiva, sancendo la netta separazione tra il piano privatistico, nel quale si muove il principio della derelictio quale atto endofallimentare di gestione, e il piano pubblicistico, che definisce il perimetro degli obblighi di tutela ambientale. Così facendo, nella prospettiva della Corte, l’antieconomicità della liquidazione resta l’unico dato valutativo da prendere a base per la scelta gestoria della dismissione, e ciò indipendentemente dalla qualificazione dei beni come rifiuti. Diversamente opinando, l’art. 213 comma 2 del CCII subirebbe, di fatto, una disapplicazione non prevista dal legislatore, con un aggravio della massa per attività intrinsecamente antieconomiche. In tale prospettiva la Cassazione si limita, però, a “prendere atto”, pur non conformandosi, dell’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sviluppatosi a partire dalla sentenza n. 3/2021 e da ultimo ribadito con la sentenza n. 1/2026, secondo cui la legittimazione passiva all’ordine di rimozione gravante sulla curatela sussiste sia ove l’abbandono si sia consumato in aree dell’imprenditore fallito sia, addirittura, ove esso abbia interessato aree di proprietà di terzi, rilevando piuttosto l’inerenza dei rifiuti all’attività economica svolta dall’impresa insolvente. La soluzione adottata appare sistematicamente coerente, ma lascia aperto un nodo che la stessa Corte si limita esclusivamente a registrare, ponendosi in posizione di sostanziale neutralità. Il rinvio della trattazione degli obblighi pubblicistici alla “sede appropriata” (giudizio amministrativo di impugnazione dell’ordinanza sindacale ex art. 192 comma 3 del DLgs. 152/2006 ovvero giudizio di insinuazione al passivo dell’ente pubblico creditore) non scioglie, infatti, quella che resta la questione di fondo: la derelictio sottrae il bene al concorso, ma non opera sul piano dell’esenzione della responsabilità pubblicistica del curatore, posto che “eventuali atti di dismissione dei beni anche se legittimamente adottati in base all’art. 104-ter l.f., andranno considerati come atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico”. Sicché la pronuncia non compie alcun passo in avanti, lasciando aperto il rischio operativo che l’esercizio del potere di derelizione, pur confermato nella sua legittimità, si risolva in un risultato solo apparente, considerato che anche in detto caso residuerà, comunque, in capo alla curatela l’obbligo di rimozione e, conseguenzialmente, il rischio di sopportare il relativo costo. Sarebbe stato forse auspicabile, in tal senso, un più deciso intervento nomofilattico, idoneo a comporre l’ancora imperante dissidio con la giurisprudenza amministrativa e penale. Resta, comunque, il pregio dell’arresto di aver riaffermato la natura squisitamente privatistica della valutazione di convenienza, sottraendola a quelle interpretazioni “sistematiche” che, sotto l’egida della primazia del diritto unionale, ne avrebbero finito per snaturare la funzione. Per il resto continuerà a operarsi valutando, caso per caso, il “rapporto di materialità” con il bene inquinato, unico presidio a tutela della posizione del curatore.