IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Criteri di tassazione delle retribuzioni differite in cerca di coerenza
/ Emanuele LO PRESTI VENTURA
È frequente e per certi versi strutturale che il lavoratore sia titolare di redditi di lavoro dipendente la cui genesi affonda nel passato: ipotesi tipiche sono il TFR, i bonus per i risultati conseguiti medio tempore e i maggiori valori maturati nel tempo da azioni oggetto di un piano di stock options. Il fenomeno presenta in verità risvolti fiscali assai peculiari ove calato in un contesto di mobilità internazionale della persona, in particolare nel momento in cui ci si interroghi sulla possibilità di una loro tassazione da parte di uno o più degli Stati potenzialmente titolati a farlo, norme interne e Trattati conformi al modello OCSE alla mano. Qualche esempio chiarirà meglio lo scenario sul tavolo, evidenziando alcune prime soluzioni. Si ipotizzi che Tizio sia fiscalmente residente in Italia, ove svolge altresì per intero la sua attività, per poi trasferirsi all’estero, ove percepisce o comunque produce il reddito di lavoro dipendente maturato avuto riguardo solo ad essa. O ancora, che Tizio sia sempre stato residente fuori dal nostro Paese, pur avendoci prestato per intero la sua attività prima di produrre il predetto reddito. In entrambi i casi, dando rilievo al solo status quo e, quindi, alla sola attuale residenza della persona in uno Stato straniero, si concluderebbe per una carenza di potestà impositiva nostrana: questo, almeno, ove non si fosse in presenza, ad esempio, di un TFR pagato da una realtà italiana, visto che in questo caso l’art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR legittimerebbe comunque la tassazione nazionale. Tale carenza, tuttavia, ben potrebbe essere superata valorizzando l’integrazione dei requisiti del TUIR durante l’attività di Tizio, per come avallati in sede pattizia: ecco, pertanto, che in presenza, appunto, di un lavoro svolto sul territorio italiano la tassazione del reddito differito anche nel nostro Paese risulterà legittimata sia dall’art. 23 del TUIR, che dall’art. 15 della Convenzione nel suo tipico assetto. In verità, ma qui iniziamo a entrare in mondi inesplorati, si potrebbe supportare la tesi di un’imposizione nel nostro Paese anche ove Tizio avesse lavorato interamente all’estero, in pendenza però di residenza italiana: in tali casi, infatti, sia l’art. 3 del TUIR che l’art. 15 del modello OCSE pongono generalmente il dato a supporto di una tassazione concorrente. Tanto scritto, è evidente che un risvolto negativo della vicenda, almeno per l’Amministrazione finanziaria, sarà quello per cui, sulla scorta di tali assunti, il TFR pagato dall’ex datore di lavoro italiano al soggetto da sempre residente oltreconfine, ove almeno il Trattato non abbia in merito disposizioni ad hoc, potrà essere qui inciso per la sola quota maturata in corrispondenza di un’attività concretamente svolta in Italia. Allargando ora il discorso, c’è da chiedersi se uno Stato di neo-residenza della persona possa apprendere a tassazione identiche fattispecie, maturate quando la stessa vi era lontana sotto ogni punto di vista, sia esso, appunto, la residenza, che il luogo di svolgimento dell’attività. La questione è assai dibattuta, ma colpisce che nell’incertezza l’Italia abbia adottato soluzioni diverse, a seconda della prospettiva. In ambito di TFR, ad esempio, la risoluzione n. 341/2008 (sull’asse Italia-Germania), la risoluzione n. 61/2013 (sull’asse Italia-Regno Unito), la risposta a interpello n. 343/2020 (sull’asse Italia-Svizzera) e la risposta interpello n. 167/2024 (sull’asse Italia-Olanda) hanno visto l’Agenzia delle Entrate concludere per la tassazione esclusiva del reddito nello Stato ove il soggetto era (al tempo) residente, svolgendovi parallelamente per intero l’attività: tale potestà era destinata a divenire concorrente solo in presenza di un diverso Paese ove la persona aveva lavorato, in proporzione altresì alla correlata quota maturata. Peccato, solo, che in tutti i casi citati, con altresì accordi bilaterali standard, la persona o non era mai stata residente in Italia, o non lo era più alla percezione del reddito differito: in altre parole, l’Agenzia non è stata qui chiamata a esprimersi sull’ipotesi più “scottante”, ovvero quella di un primo e completo arrivo del soggetto in Italia. L’occasione è in verità arrivata altrove e, come detto, in tali sedi si è innescato un corto circuito. Nella risoluzione n. 92/2009 (stock options sull’asse Italia-Regno Unito) e nella risposta a interpello n. 199/2025 (bonus, anche qui sull’asse Italia-Regno Unito), infatti, l’integrata residenza nostrana è stata ritenuta sufficiente a giustificare (anche) la tassazione italiana, a dispetto di fattispecie maturate lontano, sotto ogni punto di vista, dai nostri confini: con l’infelice contorno per cui la risposta n. 199/2025 si è resa necessaria per smentire la diversa conclusione tratta, pari caso, nella risposta n. 81/2025. Un repentino ripensamento, insomma, a beneficio dell’Erario.