IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Il creditore particolare del socio non può revocare il trust istituito dalla srl
/ Monica VALINOTTI
In linea generale il nostro ordinamento consente, sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, di conferire in trust i propri beni. Nella seconda ipotesi, ci si può però domandare se il creditore particolare del socio di una srl abbia titolo ad agire, mediante l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., sul trust istituito dalla società. Nell’interessante sentenza n. 23811/2026, la Corte di Cassazione fornisce risposta negativa a tale interrogativo, ribadendo il principio generale di autonomia soggettiva e patrimoniale della srl rispetto al suo socio. Nel caso di specie, una srl aveva conferito in trust la totalità dei propri beni. Il creditore particolare del socio titolare di una quota dell’80% del capitale sociale e altresì amministratore della società aveva quindi agito in giudizio per domandare la revoca del trust istituito dalla società stessa oppure, in subordine, la dichiarazione di nullità del medesimo. In primo grado, il Tribunale aveva accolto tale ultima richiesta, ritenendo il trust in questione privo di una causa meritevole di tutela, perché esclusivamente finalizzato a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, e la sentenza era stata confermata in appello. La Cassazione “ribalta” le decisioni di merito accogliendo il ricorso promosso dalla società ed evidenziando, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva, nonché il difetto di interesse ad agire, del creditore particolare del socio rispetto alle domande proposte con riguardo al trust istituito dalla società. Si ribadisce, infatti, il principio di autonomia soggettiva e patrimoniale della società rispetto al socio (ancorché si trattasse, nella specie, del socio di maggioranza). Considerato che l’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. presuppone che l’atto dispositivo che si assume pregiudizievole provenga dal debitore di chi agisce in giudizio, difetta la legittimazione attiva del creditore particolare del socio, che non è, per ciò solo, creditore anche della società. È ben vero che, in alcuni casi, l’ordinamento consente di “superare” lo schermo societario, ma si tratta di ipotesi eccezionali (non ricorrenti nel caso di specie), quali i casi di società unipersonali o di abuso della personalità giuridica, configurabili con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza e ravvisabili solo quando la forma societaria nasconda, nella realtà, una gestione individuale che consenta di ipotizzare la responsabilità illimitata del c.d. “socio tiranno”, che risponde con il proprio patrimonio. Di qui l’impossibilità, per il creditore particolare del socio, di sindacare il merito delle scelte gestionali di una società terza, anche quando il socio debitore detenga una partecipazione di maggioranza. Il creditore personale del socio, infatti, può solo aggredire la partecipazione sociale del suo debitore, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ma non può sostituirsi alla società, ai soci o ai creditori della società nel contestare gli atti dispositivi del patrimonio sociale. La Cassazione evidenzia, inoltre, che dall’azione revocatoria promossa nei confronti del trust istituito dalla società non sarebbe potuto derivare al creditore del socio alcun vantaggio concreto. Quand’anche l’atto di conferimento in trust fosse stato dichiarato inefficace nei suoi confronti, infatti, questi non avrebbe comunque potuto aggredire i beni sociali, non essendo ad alcun titolo creditore della società. Né vale a superare tale rilievo il fatto che, per il tramite della revoca del trust, si sarebbe ripristinato il valore della quota del socio. Sul punto, la Suprema Corte rileva come si tratti di una “mera congettura economica”, senza rilevanza giuridica, in quanto “l’azione pauliana tutela la consistenza della garanzia patrimoniale diretta del debitore e non le fluttuazioni del valore di mercato di partecipazioni societarie determinate da atti di gestione dell’ente”. La sentenza in commento esclude, infine, l’interesse concreto dell’attore a ottenere la dichiarazione di nullità del trust, evidenziando che lo stesso, non essendo creditore della società disponente, non avrebbe potuto agire esecutivamente sui beni sociali neppure in caso di accoglimento di quella domanda. In questo senso, si stabilisce che i creditori personali dei soci non hanno titolo a far valere la nullità degli atti dispositivi della società per difetto di causa o per motivo illecito, e ciò per una pluralità di ragioni:
- la gratuità del trasferimento o l’assenza di una sua valida giustificazione rileverebbe solo nei rapporti interni tra società, amministratori e soci (ex art. 2476 c.c.), mentre il terzo potrebbe, al più, domandare un risarcimento;
- laddove l’amministratore abbia compiuto atti distrattivi, l’azione di responsabilità o quella avente ad oggetto l’annullamento dell’atto compiuto in conflitto di interessi spetta ai soci o alla società (oltre che, nel primo caso, ai creditori sociali);
- i creditori personali del socio, anche di maggioranza, sono terzi estranei rispetto alla società e non sono legittimati a sostituirsi agli organi sociali per eccepire un vizio di causa di un contratto concluso dalla società, a maggior ragione quando essa sia in bonis e l’operazione non abbia causa illecita ex art. 1343 c.c.