Con la sentenza n. 9676 del 15 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di licenziamento del dirigente, con particolare riferimento alla spettanza dell’indennità supplementare “automatica” in caso di recesso datoriale giustificato da una ragione economica. Nel dettaglio, il caso di specie vedeva coinvolto un dirigente del settore industria, il quale, in seguito alla soppressione della sua posizione, era stato licenziato dalla datrice di lavoro: agendo dinanzi al Tribunale nei confronti di quest’ultima, il lavoratore aveva dedotto di aver ricevuto, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, quattro mensilità anziché le otto spettanti ai sensi dell’art. 19 del CCNL Confapi, applicato al rapporto, e di non aver ricevuto l’indennità supplementare “automatica” prevista dal medesimo art. 19. Nel corso dei primi due gradi di giudizio, le doglianze del dirigente non erano state accolte. In particolare, la Corte d’Appello, con riferimento al primo aspetto, riguardante il quantum dell’indennità sostitutiva del preavviso, aveva ritenuto applicabile l’allegato all’art. 19 menzionato, che dispone, per i dirigenti neoassunti, tra le altre cose, una “sospensione” della disciplina di cui allo stesso art. 19, con l’applicazione di un preavviso di quattro mesi, invece degli otto individuati dal testo contrattuale. Benché mancasse, nel contratto individuale di lavoro, un espresso richiamo a tale allegato, i giudici di seconde cure avevano ritenuto sufficiente, ai fini dell’applicabilità dello stesso, il richiamo, generico, al CCNL in esame, inteso in senso “omnicomprensivo”. Invece, con riferimento alla spettanza dell’indennità supplementare “automatica”, secondo i giudici d’Appello doveva ritenersi necessaria l’“ingiustificatezza” del licenziamento, non sussistente nella fattispecie. A fronte di tale pronuncia, il dirigente aveva presentato ricorso in Cassazione che, investita della vicenda, ne ha accolto le doglianze. In primo luogo, i giudici di legittimità si interrogano circa l’applicabilità al caso di specie della deroga contenuta nell’allegato all’art. 19 del CCNL Confapi. La Corte, sul punto, chiarisce che il mero e generico rinvio, contenuto nell’accordo individuale, al contratto collettivo applicato al rapporto non può ritenersi idoneo a rendere attuabile il regime derogatorio introdotto dall’allegato. A ben vedere, è proprio quest’ultimo a richiedere un richiamo “espresso” nella lettera di assunzione: le parti sociali, spiega la Cassazione, hanno delegato alle parti individuali del rapporto di lavoro la scelta consensuale di applicare la disciplina “speciale” e derogatoria di cui all’allegato, imponendo però un “onere di chiarezza”, disponendo cioè che quella scelta venga dichiarata espressamente nel contratto individuale. Giungere a una diversa conclusione, evidenzia la Corte, si risolverebbe in un’“interpretatio abrongans” della delega così conferita. Ciò chiarito, i giudici di legittimità passano all’esame della seconda questione, inerente alla debenza, nel caso di specie, dell’indennità supplementare “automatica”. Anche in merito a tale aspetto, la Cassazione chiarisce che la tesi fatta propria dalle Corti di merito, per cui l’identità supplementare è prevista dal CCNL Confapi solo in caso di ingiustificatezza, non può essere condivisa: optando per l’indennità supplementare “automatica”, il dirigente licenziato per ragioni economiche non deve dimostrare l’ingiustificatezza del licenziamento. A sostegno di tale conclusione, affermano i giudici di legittimità, si pone il combinato disposto dei commi 15 e 16 dell’art. 19, dai quali si evince la previsione per cui l’indennità supplementare è dovuta tanto nel caso in cui il licenziamento risulti privo di giustificatezza (in misura “variabile”), quanto per il recesso datoriale giustificato da una ragione economica. In definitiva, i giudici di legittimità evidenziano che in entrambi i casi – licenziamento privo di “giustificatezza” e licenziamento motivato da ragioni economiche – l’indennità si traduce in una forma di tutela prevista in capo al dirigente che abbia incolpevolmente perso il posto di lavoro: nel primo caso per una ragione che si è rivelata, in giudizio, insussistente o non tale da giustificare il recesso del datore; nel secondo, per una ragione oggettiva, che non riguarda la persona del lavoratore e che non è imputabile ad una sua colpevolezza. In tale ultima ipotesi, il dirigente, optando per l’indennità supplementare “automatica”, può conseguire una somma fissa prevista per ciascuno “scaglione” di anzianità, a prescindere quindi, dalla valutazione circa la giustificatezza del recesso.
17 aprile 2026
/ Federico ANDREOZZI