Con la sentenza n. 17821 depositata ieri, la Cassazione, annullando la sentenza di merito portata al suo giudizio, si è soffermata su alcuni, rilevanti, aspetti dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del dissesto mediante operazioni dolose. Sotto il primo profilo, il ricorrente, amministratore della società fallita, era stato ritenuto responsabile di sottrazione e/o occultamento di una parte della documentazione contabile. Per la Corte, i giudici di merito, limitandosi a far riferimento alla consapevolezza della condotta, avevano disatteso il consolidato principio per il quale l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa – ex art. 216 comma 1 n. 2 L. fall. (ora art. 322 comma 1 n. 2 del CCII) – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Cass. n. 33114/2020). È utile qui aggiungere, a corredo di quanto addotto dalla Corte, che, per la detta fattispecie, il dolo specifico non può essere desunto in modo presuntivo o da elementi generici, quali la mancata consegna delle scritture contabili al curatore, perché ciò equivarrebbe a sostenere che, ogni qualvolta pone in essere tale condotta, l’amministratore persegue sicuramente il fine di celare condotte distrattive e di danneggiare i creditori (Cass. n. 16414/2024). In ogni caso, carente la prova del dolo specifico, la condotta può integrare, ove sussistano i presupposti oggettivi di disordine o incompletezza contabile, la meno grave fattispecie della bancarotta semplice documentale (Cass. n. 10751/2025). Il secondo profilo di censura della sentenza di merito riguarda il reato di bancarotta per operazioni dolose, ritenuto in capo al ricorrente per non avere egli assunto i provvedimenti necessari a fronte del risalente azzeramento del capitale sociale, con aggravamento del dissesto, a causa della prosecuzione dell’attività mediante la sottocapitalizzazione, l’emersione di poste contabili inattendibili poi azzerate e la sistematicità delle perdite fino all’irreversibilità del processo disgregativo. Sul punto, la Cassazione pone una questione di rilievo: il rapporto tra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 L. fall., ora art. 329 comma 2 lett. b del CCII) e quella della bancarotta semplice per gli organi sociali che “hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge” (art. 224 n. 2 L. fall., ora art. 330 lett. b del CCII). Per la prima, le operazioni dolose non sono solo operazioni materiali (distrazione, dissipazione, ecc.) intrinsecamente pericolose per la salute economico-finanziaria della impresa, bensì anche gli inadempimenti reiterati e sistematici, in violazione dei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, quando integrano un’attività, per l’appunto, di sistematica elusione dei doveri dell’organo gestorio, comportante il fallimento della società, anche se non concretantesi in una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinante, comunque, un depauperamento del patrimonio, non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Cass. n. 43562/2019). Tuttavia, riguardo alla fattispecie di bancarotta semplice posta in comparazione, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto agli “obblighi imposti dalla legge” – la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell’amministratore, appunto ex art. 224 comma 1 n. 2 L. fall. quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento – sia la convocazione dell’assemblea dei soci, ex art. 2482-bis c.c., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite (Cass. n. 11311/2020), sia la convocazione dell’assemblea dei soci, richiesta dall’art. 2447 c.c., in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (Cass. n. 154/2006). Ne deriva, per la Cassazione, che deve essere cassata una pronuncia ove, come nel caso di specie, si argomenti la responsabilità per causazione del dissesto mediante operazioni dolose solo per non aver rispettato un obbligo previsto dalla legge – quello di assumere i provvedimenti conseguenti all’azzeramento del capitale sociale – poiché si tratta di una condotta punita a titolo di bancarotta semplice, sempre salvo che essa si estrinsechi in un fatto di maggiore complessità strutturale, nel quale vi siano una pluralità di atti coordinati consapevolmente all’esito perseguito. Circostanze, queste, che devono essere dunque oggetto di vaglio rigoroso in sede di giudizio di rinvio e ripercorse, puntualmente, nella motivazione della conseguente sentenza.
19 maggio 2026
/ Stefano COMELLINI