Uno dei temi più discussi e, per alcuni aspetti, incerti, legati alla riforma delle accise intervenuta con il DLgs. 43/2025, modificativo del DLgs. 504/95 (Testo unico accise), è sicuramente quello delle destinazioni d’uso e delle agevolazioni fiscali connesse agli impieghi di gas ed energia elettrica. In queste ipotesi, infatti, le imprese si sono misurate con un quadro normativo profondamente innovato e ancora in evoluzione – sono attesi alcuni decreti attuativi, specialmente in materia di energia elettrica –, mentre le dichiarazioni periodiche sono modificate e sono prossime quelle semestrali. In questo contesto, gli usi agevolati, specialmente per il gas, ma non solo, hanno subito forti modifiche rispetto al quadro precedente, ragion per cui imprese e associazioni di categoria hanno promosso, in varie sedi, molti interrogativi e quesiti ai quali, ora, l’Agenzia delle Dogane risponde con la dettagliata circolare n. 6/2026 che anzitutto riporta in allegato le tabelle con le aliquote di imposta collegate a un determinato impiego, per poi affrontare una serie di casistiche molto precise, rendendo il provvedimento molto utile. Si è spesso discusso, ad esempio, dell’applicazione delle nuove destinazioni d’uso con riferimento a consumi antecedenti al 1° gennaio 2026, perché è vero che la debenza dell’imposta è ricondotta al momento della cessione (e dunque dell’emissione della fattura) ma, per il settore del gas naturale, occorre tenere conto della differente classificazione degli usi domestici/non domestici rispetto alla precedente ripartizione tra usi civili/industriali. Ciò posto, l’Agenzia delle Dogane ritiene che, per il settore dell’energia elettrica, le nuove codifiche delle destinazioni d’uso siano applicabili a tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio, anche per consumi riconducibili a periodi precedenti, poiché non vi sono variazioni sostanziali in merito alla distinzione degli usi e alle relative aliquote. Al contrario, per il gas naturale, salvo che sia variata la destinazione, nel caso di emissione di fatture relative a consumi precedenti alla predetta variazione, sarà necessario esporre i consumi (sia nella fattura/bolletta, sia nelle relative comunicazioni mensili e dichiarazioni semestrali) coerentemente con la destinazione d’uso e, soprattutto, con la relativa aliquota, applicabili al momento del consumo. Qui, la documentazione fiscale (bolletta/fattura) deve consentire di individuare chiaramente la tipologia di utilizzo e la relativa aliquota applicata in relazione all’uso, pur non ricorrendo l’obbligo di indicare testualmente le descrizioni associate a ciascuna destinazione d’uso. Fa il paio con quanto precede il complesso discorso relativo, invece, agli usi promiscui, sui quali l’Agenzia rettifica le forme della dichiarazione attuale, al contempo rappresentando la necessità di dare evidenza all’applicazione degli usi promiscui, anticipando che nelle dichiarazioni semestrali sarà presente un prospetto dedicato all’elencazione delle utenze relative a tali fattispecie, inclusi i consumi e l’accisa derivante. Qualora, invece, dovesse farsi applicazione di un criterio dichiarativo semplificato quale quello previsto, per questi usi, dall’art. 26 comma 6 del TUA, l’Agenzia ravvisa l’opportunità che le relazioni tecniche asseverate, da produrre al fine del riconoscimento dell’uso promiscuo, contengano una dichiarazione attestante l’impossibilità tecnica o economica di distinguere i consumi a mezzo di misuratori del gas impiegato per le diverse destinazioni d’uso. Con riferimento, poi, a eventuali ipotesi in cui si configuri una compresenza di locali per cui è applicabile la tassazione per uso domestico e locali per cui è applicabile la tassazione per usi non domestici, si ritiene che l’aliquota per usi non domestici possa applicarsi anche in situazioni riconducibili all’uso domestico, qualora collegate alle precedenti da uno stretto legame di connessione e funzionalità e purché ricadenti nel medesimo perimetro riconducibile alla tassazione per usi non domestici (es. uffici amministrativi situati all’interno di una biblioteca o di una pinacoteca), ferma restando, in ogni caso, l’applicazione dell’aliquota per uso domestico relativamente ai consumi riferibili a locali adibiti a un uso abitativo (es. la canonica presente nei luoghi di culto). Infine, è stata reinserita la destinazione d’uso relativa alle cessioni di gas naturale o energia elettrica presso utenze non unionali o in condizione di extraterritorialità (es. utenze ubicate nel territorio di Livigno) e sono forniti chiarimenti sull’indicazione, all’interno delle comunicazioni mensili, della tipologia “S1” da parte dei venditori di energia elettrica a officine di acquisto munite di licenza fiscale e ad altri soggetti obbligati. Inoltre, viene precisato che, a seguito di analisi di quesiti, è stato riclassificato l’uso del gas naturale per “prove sperimentali, collaudo motori aviazione e marina” (punto 8 tab. A del TUA), stabilendo che l’agevolazione si applica all’aliquota prevista per l’impiego in autotrazione, non per combustione. Tale uso è ora associato all’autotrazione (codice I2) e confluisce nel capitolo di imposta 1412.
27 febbraio 2026
/ Ettore SBANDI