IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Regole differenziate per i capital gain su partecipazioni
/ Gianluca ODETTO
La cessione di partecipazioni in società italiane di gestione immobiliare effettuate da non residenti risulta, allo stato attuale, in un limbo, determinato dalla mancata adozione, da parte dell’Italia, della Convenzione multilaterale BEPS e dal conseguente mantenimento delle regole fissate nelle attuali Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, le quali di regola privano l’Italia del potere impositivo sulle plusvalenze. Concentrando l’attenzione sulle partecipazioni di maggioranza, o comunque qualificate, non quotate, tali proventi risultano imponibili in Italia a norma dell’art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR. Non si rientra, invece, nell’ambito applicativo dell’art. 23 comma 1-bis del TUIR, il quale attrae, allo stesso modo, a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, non negoziate nei mercati regolamentati, il cui valore deriva per più della metà da immobili situati in Italia: tale norma, infatti, riguarda le cessioni di partecipazioni in società non residenti, le quali ritraggono la maggior parte del proprio valore da immobili localizzati nel territorio italiano. In relazione alle partecipazioni qualificate, quindi, l’esclusione dall’imposizione sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 del DLgs. 461/97 è affidata alle disposizioni convenzionali. La maggior parte dei Trattati stipulati dall’Italia distingue tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili (in genere con numerazione standard art. 13, § 1), di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, o della S.O. nel suo complesso (art. 13, § 2), di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale (art. 13, § 3) e di “ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3” (art. 13, par. 4). Mentre nei primi due casi è prevista l’imposizione dei capital gain anche nello Stato in cui sono ubicati gli immobili, o sono localizzati i beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione (ovvero la S.O. nel suo complesso), nell’ultimo il principio è quello dell’imposizione esclusiva nello Stato di residenza del cedente. Le partecipazioni in società ricadono nella nozione di “ogni altro bene” menzionata dal § 4. Depone in questo senso il Commentario all’art. 13 del modello OCSE (§ 30), in relazione alla nozione di “any property” contenuta nella formulazione dell’art. 13, § 5, del modello medesimo, di analoga portata rispetto all’art. 13, § 4, di molte Convenzioni bilaterali siglate dall’Italia. Si esclude, in termini generali, che le plusvalenze in questione possano ricadere nell’ambito applicativo dei paragrafi 1 e 2 dell’art. 13 (circostanza, quest’ultima, che se invece verificata farebbe salvo il potere impositivo concorrente dell’Italia). Per quanto riguarda il primo aspetto, normalmente i Trattati rimandano, per la nozione di “beni immobili”, alla definizione contenuta nell’art. 6, § 2, la quale non ricomprende le società immobiliari. La questione va, tuttavia, analizzata con attenzione, viste le possibili eccezioni: è questo il caso, ad esempio, dei rapporti con gli Stati Uniti, oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 175/2025, in cui l’art. 1, § 12, del Protocollo alla Convenzione con l’Italia equipara, ai fini convenzionali, ai beni immobili situati in Italia le “azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una società o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia”. Per contro, l’art. 13, § 2, di molti Trattati stipulati dall’Italia, nel menzionare la stabile organizzazione, lo fa senza ulteriori specificazioni, per cui si dovrebbe fare riferimento alle definizioni di S.O. contenute nei Trattati medesimi, nelle quali non si ricomprende la pluralità di immobili che costituisce di fatto l’oggetto dell’attività della società. Eventuali (remote e poco giustificabili) contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana dovrebbero fare leva sul fatto che gli immobili che rappresentano il patrimonio della società italiana costituiscono di fatto la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente; questo fatto è contraddetto da interventi di giurisprudenza e di prassi, secondo cui il mero possesso passivo di immobili non configura, in sé, stabile organizzazione, essendo al contrario necessario che in questi immobili venga esercitata un’attività imprenditoriale. Posto questo quadro, e dato chiaramente atto che esistono comunque Convenzioni che, per le partecipazioni in società a prevalente contenuto immobiliare, assegnano anche all’Italia il potere di assoggettare a tassazione le plusvalenze, la mancata ratifica da parte dell’Italia della Convenzione multilaterale determina, allo stato attuale, una sorta di “congelamento” dell’estensione, nei rapporti con determinati Stati, del potere impositivo dello Stato in cui sono localizzati i beni immobili immessi nel contenitore societario. Per l’Italia, che faceva parte degli early adopters dello strumento multilaterale nel 2017, la sua mancata ratifica con legge nazionale mantiene in definitiva intatto l’attuale assetto, anche in presenza della ratifica delle controparti (soprattutto europee), inefficace in assenza del recepimento del MLI da parte dell’Italia.