L’agevolazione d’accisa per i motori fissi spetta, di principio, ai soli mezzi non abilitati alla circolazione su strada, mentre per quelli targati e immatricolati vige un regime d’imposta ordinario. Tale dicotomia, prevista dal nuovo Testo unico delle accise (TUA) e confermata dalla più recente prassi dell’autorità doganale, dovrebbe tuttavia essere letta in una logica funzionale e finalistica del beneficio, per non creare disallineamenti o regimi distinti per i medesimi impieghi. Con la riforma del TUA operata con il DLgs. 43/2025 è stata ridisegnata la mappa di molte agevolazioni fiscali connesse all’impiego di prodotti sottoposti al regime dell’imposizione di consumo, con interventi in numerosi settori, dai prodotti energetici all’energia elettrica, fino al gas naturale. Per quanto attiene ai prodotti energetici e, segnatamente, alle benzine e al gasolio, una questione di particolare interesse attiene alle agevolazioni di cui punto 9 della Tabella A del TUA, relative all’impiego dei prodotti energetici per la produzione di forza motrice con motori fissi, che in seguito alle modifiche ha efficacia dal 1° gennaio 2026. Si tratta di casistiche molto varie che si prefiggono l’obiettivo di agevolare comparti produttivi, industriali o di servizi, che impiegano in determinati spazi (un cantiere, un’industria, un terminal, un’opera di ingegneria) particolari mezzi. La modifica normativa, già passata in rassegna dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con la circ. n. 13/2025, stabilisce che restano esclusi dal beneficio quei mezzi d’opera gommati abilitati alla circolazione su rete stradale ovvero immatricolati e targati, giacché tale destinazione d’uso ne determina la collocazione al di fuori del punto 9 della citata Tabella A del DLgs. 504/95. Questo punto di arresto, in termini generali, è anzitutto dettato dal nuovo disposto normativo, che in effetti prevede che sia agevolata la “produzione di forza motrice con motori fissi” facendo riferimento a macchine “non ammesse alla circolazione su strada, ad uso pubblico”, anche “destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo”. Il dato che emerge è che l’agevolazione spetta a mezzi e motori installati su macchine non ammesse alla circolazione su strada a uso pubblico e, perciò, non immatricolate e targate. Con la nota n. 43715/2026, avente come destinatari talune associazioni di categoria, l’Autorità doganale ha replicato tale impostazione normativa, con corretto richiamo anche alla relazione illustrativa della modifica legislativa. Sollecitata sul punto da richieste di chiarimento degli operatori – si può presumere del comparto industriale o delle costruzioni – nell’Informativa l’Agenzia delle Dogane osserva infatti che la dicotomia tra mezzi circolanti e non circolanti fa chiarezza sui mezzi che possono o meno accedere all’agevolazione fiscale, in genere usufruita a posteriori e per rimborso o riconoscimento di credito d’imposta. Un’applicazione rigida delle disposizioni in parola, però, può avere effetti particolarmente distorsivi e gravosi per molti settori d’impresa, perché in alcuni contesti sono impiegati, in ragioni di questioni logistiche, territoriali, autorizzative, regolatorie varie e variabili, mezzi targati o non targati, che però eseguono le stesse operazioni. Sicché si può ritenere opportuno un chiarimento ulteriore che consideri non tanto e solo la distinzione tra le due categorie di mezzi, che è e resta senz’altro la base di tassazione, quanto che tale distinzione, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, sia idonea a escludere un impiego promiscuo del mezzo, che, se tale impiego non ha ed è targato solo per esigenze contingenti, deve potersi vedere riconosciuto il beneficio fiscale. Si pensi al caso del terminal portuale, che a seconda del luogo nel quale insiste o della conformazione geografica e di concessione demaniale, può dover utilizzare mezzi – per esempio per le ralle o simili – che transitano su viabilità portuale soggetta al Codice della strada, oppure su viabilità ovvero in aree in concessione, sempre all’interno dei porti, regolamentati dalla Capitaneria locale, oppure che hanno impieghi promiscui. Si tratta di contingenze – l’attraversamento di una strada, la percorrenza di un determinato spazio – che non spostano l’impiego del mezzo, ma solo le sue qualificazioni dettate dalla necessità e che, tuttavia, una applicazione rigoristica della nuova norma rischia di penalizzare alcuni contesti, in favore di altri, sostanzialmente identici. Resta, ovviamente, il tema della prova, che nelle casistiche in questione può e deve essere rafforzata, foss’anche con lo sviluppo di prassi dedicate o che attingano a discipline autorizzative pubblicistiche quali quelle riferibili all’Autorità di sistema portuale, anche tenuto conto di necessità di registrazione dei mezzi che sono già in essere per finalità regolatorie e che possono senz’altro concorrere al riconoscimento di un beneficio di legge che vuole prediligere, come finalità, gli impieghi e gli usi necessitati per attività d’impresa.
5 marzo 2026
/ Ettore SBANDI