Il 3 settembre FederlegnoArredo e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno rinnovato il CCNL 21 ottobre 2020 (codice CNEL F051), sulla cui disciplina era da ultimo intervenuto l’Accordo 27 gennaio 2025 (si veda “Nell’industria del legno e del mobile da gennaio paghe in crescita” del 29 gennaio 2025), applicabile al personale dipendente delle aziende dei settori legno, sughero, mobile e arredamento e boschivi e forestali, scaduto il 31 dicembre 2025. La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2026 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2028. È previsto un incremento retributivo complessivo pari a 134 euro medi (riferiti al livello AS1), distribuito tra le decorrenze di settembre 2026 (95 euro) e gennaio 2027 (39 euro residui). Le Parti hanno altresì evidenziato che nei mesi di gennaio 2027 e gennaio 2028, a seguito della pubblicazione da parte dell’ISTAT del dato IPCA generale riferito all’anno precedente, si incontreranno per definire gli incrementi contrattuali decorrenti dal 1° gennaio, a copertura, rispettivamente, degli anni 2027 e 2028. Si riportano di seguito i nuovi valori del trattamento economico minimo (TEM) applicabili dal corrente mese di settembre: liv. AD3, 3.227,40 euro; liv. AD2, 3.165,80 euro; liv. AD1, 3.037,07 euro; liv. AC5, 2.909,36 euro; liv. AC4, 2.717,90 euro; liv. AC3, 2.526,29 euro; liv. AC2, 2.526,29 euro; liv. AS4, 2.526,29 euro; liv. AS3, 2.431,09 euro; liv. AC1, 2.333,39 euro; liv. AS2, 2.333,39 euro; liv. AS1, 2.257,04 euro; liv. AE4, 2.257,04 euro; liv. AE3, 2.161,48 euro; liv. AE2, 2.065,36 euro; liv. AE1, 1.824,08 euro. Tali importi, si ricorda, sono comprensivi di paga base, indennità di contingenza ed EDR confederale. Con la retribuzione del prossimo mese di dicembre dovrà essere corrisposta un’una tantum pari a 100 euro, in cifra fissa per tutti i lavoratori. Tale importo, previsto a copertura degli 8 mesi di carenza contrattuale compresi tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2026, spetta ai soli lavoratori in forza al momento dell’erogazione e dovrà essere riproporzionato in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento (la quota è dovuta per intero se l’assunzione è intervenuta entro il giorno 15, mentre non è dovuta se è intervenuta a partire dal giorno 16). A decorrere dal 1° gennaio 2027 gli scatti di anzianità saranno aggiornati ai seguenti valori: liv. AD3, 17,72 euro; liv. AD2, 17,72 euro; liv. AD1, 16,70 euro; liv. AC5, 15,68 euro; liv. AC4, 14,30 euro; liv. AC3, 12,95 euro; liv. AC2, 12,95 euro; liv. AS4, 12,95 euro; liv. AC1, 11,59 euro; liv. AS3, 12,26 euro; liv. AS2, 11,59 euro; liv. AS1, 10,91 euro; liv. AE4, 10,91 euro; liv. AE3, 10,56 euro; liv. AE2, 10,24 euro; liv. AE1, 9,54 euro. Si segnalano altresì gli incrementi delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo, per le quali si rinvia alla tabella contenuta nell’art. 27 dell’Accordo. Sul versante normativo, sono state individuate le fattispecie di natura soggettiva e oggettiva che, tanto in fase di stipula iniziale che di successiva proroga, consentono l’apposizione al contratto di lavoro a tempo determinato di un termine di durata eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro il limite massimo di 24 mesi. Si tratta di: esecuzione di ordini o commesse di carattere temporaneo con termini specifici di consegna che determinino un’esigenza di aumento del personale; partecipazione a fiere, esposizioni e missioni commerciali di durata determinata, per un periodo compreso tra i 30 giorni precedenti e i 30 giorni successivi all’evento; impiego nella fase di avvio di nuova attività produttiva o commerciale, progettazione, realizzazione e lancio di un nuovo prodotto o servizio; interventi di manutenzione straordinaria degli impianti richiedenti competenze specifiche non reperibili in azienda; lavoratori che abbiano un’età superiore a 55 anni, siano in cassa integrazione o siano iscritti nelle liste di disoccupazione. Le Parti hanno inoltre definito nuove misure per la contribuzione, nei confronti sia della previdenza complementare sia dell’assistenza sanitaria integrativa. Nel primo caso la quota da corrispondere al Fondo Arco dal 1° gennaio 2027 aumenterà al 2,40% dall’attuale 2,30% (per poi passare al 2,60% dal 1° gennaio 2028). Invece, per quanto riguarda il Fondo Altea, il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro, sempre dal 1° gennaio 2027, aumenterà dagli attuali 15 euro a 18 euro mensili. Per le altre novità tra le quali si segnalano anche quelle in materia di classificazione del personale si rinvia al testo integrale dell’Accordo.
5 settembre 2026
/ Andrea MEROLA