I periodi di cassa integrazione potrebbero incidere sull’obbligo formativo in materia di sicurezza sul lavoro. Con la L. 34/2026, ossia la nuova legge annuale sulle piccole e medie imprese, vengono introdotte ancora novità in materia di formazione dei lavoratori dopo le modifiche del DL 159/2025 che, in fase di conversione, ha concesso più tempo ai datori di lavoro che svolgono servizi di somministrazione di alimenti e bevande e quelli che operano nel settore turistico per poter completare la formazione e l’eventuale addestramento specifico, riservato al proprio personale dipendente. Ora, con l’art. 10 comma 1 lett. b) della L. 34/2026 viene aggiunta la lett. b-bis) al comma 4 dell’art. 37 del DLgs. 81/2008, individuando una nuova fattispecie in presenza della quale scatta l’obbligo formativo, rappresentata dai periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro. La novità non è di poco conto e, a parere di chi scrive, non può che meritare un’attenta riflessione, soprattutto per quanto concerne l’esatta operatività e la corretta interpretazione da dare al nuovo dettato normativo. In linea generale, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 1 del medesimo DLgs. 81/2008, la formazione riguarda il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Pertanto, l’art. 37 comma 1 del DLgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Da un punto di vista concreto, poi, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la cui ultima versione è quella entrata in vigore il 24 maggio 2025. Quanto previsto dal comma 1 dell’art. 37, tuttavia, deve essere letto necessariamente in combinato con il successivo comma 4, che individua il momento in cui la formazione risulta obbligatoria. Dalla semplice lettura di tale comma, risulta che la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. A queste tre fattispecie, come detto, il citato art. 10 comma 1 lett. b) della L. 34/2026 aggiunge i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro. A ben vedere, tutte le ipotesi già contemplate dall’art. 37 comma 4 del DLgs. 81/2008 collegano l’obbligo formativo a momenti nella vita lavorativa direttamente e concretamente incidenti sulle mansioni che il lavoratore andrà a svolgere, influendo potenzialmente sui possibili rischi in materia di salute e sicurezza, tanto da richiedere l’acquisizione di nuove competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda. Una condizione che, ad avviso dello scrivente, non sembra rinvenibile in occasione di una sospensione delle attività in ragione della cassa integrazione. A questo punto c’è effettivamente da chiedersi se il sopraggiungere di un trattamento di integrazione salariale farà sempre e, comunque, scattare un obbligo formativo, anche laddove non ve ne sia una concreta ragione, come sembrerebbe emergere dalle schede di lettura, che hanno accompagnato il disegno di legge, ove si evidenzia come la cassa integrazione venga inclusa tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, molto più opportunamente, la nuova disposizione potrebbe essere reinterpretata, come suggerito dalle parti sociali, considerando i periodi di cassa integrazione, con conseguente sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, come opportunità temporale per utili e necessarie occasioni di formazione, decisamente più costruttive e stimolanti per il personale dipendente, certificando nel contempo che l’obbligo formativo sussiste anche in caso di cassa integrazione.
25 marzo 2026
/ Mario PAGANO