Nella giornata di ieri il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma del Codice doganale dell’Unione europea, che prevede l’istituzione della nuova Autorità doganale dell’UE, con conseguente abrogazione del Reg. Ue n. 952/2013 (CDU). L’approvazione del Parlamento rappresenta l’ultima fase dell’iter legislativo della riforma, avviato dalla Commissione europea nel 2023, per far fronte alla crescente complessità dei flussi commerciali, all’aumento esponenziale delle vendite a distanza e alla necessità di uniformare la gestione del rischio. In tale assetto sarà istituito l’EU Customs Data Hub, la nuova piattaforma digitale unica dell’Unione europea che raccoglierà, elaborerà e centralizzerà lo scambio dei dati doganali lungo l’intero ciclo di vita delle merci in entrata e in uscita dal territorio unionale, sostituendo progressivamente gli attuali 111 sistemi doganali elettronici in uso nei diversi Paesi membri. Tra le funzionalità previste rientrano le formalità e i controlli doganali, il calcolo e la notifica dell’obbligazione doganale, la gestione delle garanzie e la sorveglianza delle merci, nonché i flussi informativi relativi all’IVA all’importazione e alle accise. La transizione verso il nuovo sistema sarà graduale: il nuovo centro doganale digitale dell’Ue, infatti, diventerà operativo dal 1° luglio 2028 per le vendite a distanza; per gli altri operatori, invece, fino al 28 marzo 2031, continuerà ad applicarsi il sistema delle dichiarazioni doganali. L’utilizzo del Data Hub, infine, sarà volontario a partire dal 1° marzo 2031 e diventerà obbligatorio dal 1° marzo 2034. Strettamente connessa alla creazione dell’EU Data Hub è l’istituzione della nuova Autorità doganale europea (Eu Customs Authority – EUCA), che avrà sede a Lille, in Francia, e svolgerà un ruolo chiave nell’attuare in modo più efficace e uniforme le norme e i processi doganali. L’EUCA, in particolare, sarà tenuta ad assicurare una gestione uniforme e omogenea del rischio a livello unionale, utilizzando il Data Hub per coordinare le singole autorità doganali degli Stati membri e implementare la formazione, l’elaborazione di norme comuni di attuazione e di manuali operativi, la predisposizione di contenuti formativi e di linee guida semplificate destinate alle microimprese e alle PMI. L’Autorità avrà, inoltre, un ruolo significativo nel fornire assistenza tecnica in merito alle questioni doganali più complesse, come quelle relative a classificazione, valore e origine delle merci. Particolarmente rilevanti per gli operatori sono le disposizioni dedicate alle vendite a distanza. Verrà infatti introdotta una “Union handling fee” (tassa di gestione dell’Unione), ossia una tariffa fissa per articolo applicabile ai servizi connessi al trattamento della richiesta di immissione in libera pratica delle merci vendute a distanza. L’importo dovrà riflettere i costi approssimativi dei servizi cui la tassa si riferisce, tra i quali la verifica dei dati, l’analisi dei rischi, le infrastrutture e i controlli pertinenti, e sarà dovuto in misura ridotta ove le merci provengano da un deposito doganale per le vendite a distanza. Da ultimo, la riforma mantiene il sistema dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO) nelle sue diverse configurazioni (AEOC/S/F), continuando a riconoscere agli operatori che soddisfano i relativi requisiti benefici e semplificazioni nell’ambito dei processi doganali. A questa figura si aggiungerà un nuovo modello di rapporto tra dogane e imprese: lo status di “Trust and Check trader”. Tale qualifica, in particolare, sarà rivolta agli operatori che soddisfano requisiti particolarmente stringenti in termini di conformità, solvibilità finanziaria, competenza professionale e sicurezza. Un elemento qualificante sarà la capacità dell’impresa di mettere a disposizione delle autorità doganali, quanto più possibile in tempo reale, tutti i dati relativi alla movimentazione delle merci e all’osservanza dei requisiti per esse prescritti, compresi quelli relativi alla sicurezza, anche mediante la condivisione nell’Hub dei sistemi di contabilità, tracciabilità e logistica e dei documenti doganali, commerciali e di trasporto. In cambio di un elevato livello di trasparenza e affidabilità, gli operatori Trust and Check potranno beneficiare di ulteriori facilitazioni nei controlli e nella gestione del rischio, arrivando, a determinate condizioni, a poter svincolare le merci senza un intervento attivo della Dogana. L’accesso a tali benefici sarà accompagnato da un sistema di controllo rafforzato, dal momento che le autorità doganali dovranno effettuare almeno ogni due anni un monitoraggio approfondito, comprensivo di una visita in loco, delle attività e delle scritture interne dell’operatore, verificando anche l’effettiva applicazione delle procedure predisposte per garantire la conformità.
17 settembre 2026
/ Lucilla RAFFETTO e Lorenzo UGOLINI