Nella risposta a interpello n. 106 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato, a quanto consta per la prima volta, la questione relativa alla ricomprensione o meno delle addizionali IRPEF tra le imposte coperte dalle Convenzioni, con riguardo alla situazione di un residente lussemburghese titolare di una pensione INPS, fornendo una conclusione di segno negativo. Nel caso specifico, trattandosi di una pensione pubblica, derivante da un’attività di lavoro prestata presso un’Amministrazione statale italiana, troverebbe applicazione l’art. 19 del Trattato Italia-Lussemburgo, il quale stabilisce per tali redditi il principio della tassazione esclusiva nello Stato della fonte. Posto che, nel caso in esame, la pensione è erogata dall’INPS, la stessa è soggetta a tassazione esclusiva in Italia, pur se il percipiente è un residente lussemburghese. Per quanto concerne l’assoggettabilità della pensione alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, l’Agenzia fa presente che le stesse sono disciplinate dall’art. 50 del DLgs. n. 446/97 e dall’art. 1 del DLgs. n. 360/98, sono calcolate sul reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e devono essere assolte se per l’anno di riferimento risulta dovuta tale imposta, indipendentemente dalla residenza in Italia o all’estero del soggetto. In base alla normativa nazionale, pertanto, la persona, tenuta al versamento dell’IRPEF sulla propria pensione italiana, deve corrispondere anche le relative addizionali regionale e comunale, le quali sono riscosse dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta. Il punto critico dell’interpello, come detto, è rappresentato dalle valutazioni sul regime convenzionale. L’Agenzia delle Entrate, infatti, osserva che l’art. 2 § 3 della Convenzione Italia-Lussemburgo (firmata il 3 giugno 1981, e quindi in data antecedente all’istituzione delle addizionali) non annovera espressamente tra le imposte coperte dal Trattato le suddette addizionali, le quali non sono contemplate neanche dal Protocollo sottoscritto il 21 giugno 2012 e ratificato in Italia con L. n. 150/2014. Sulla base di tale presupposto l’Agenzia ha escluso dall’ambito applicativo del Trattato le addizionali regionale e comunale in parola, le quali sarebbero quindi riscosse dall’Italia in base alla propria normativa nazionale. Si tratta di indicazioni non pienamente convincenti per una serie di motivi. In primo luogo, la Convenzione Italia-Lussemburgo, nell’individuare le “imposte attuali” a cui si applica il Trattato (IRPEF, IRPEG e ILOR), utilizza la locuzione “in particolare”, conforme al modello OCSE, il cui impiego, in base a quanto specificato dal § 6 del Commentario all’art. 2, indicherebbe il carattere non esaustivo dell’elenco riportato. In secondo luogo, più volte la stessa giurisprudenza di Cassazione ha stabilito che i prelievi che hanno natura di imposte sui redditi (caratteristica indubitabilmente posseduta dalle addizionali IRPEF, le quali mutuano dall’IRPEF la stessa base imponibile) devono intendersi ricomprese tra le imposte coperte: si pensi, ad esempio, all’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera di cui all’art. 18 del TUIR (Cass. n. 25698/2022 e n. 10204/2024), sino al caso estremo dell’IRAP, quale imposta dalla quale potrebbero essere scomputate le imposte estere sul reddito in caso di incapienza dell’IRES (Cass. n. 21047/2023). In terzo luogo, anche nel paradossale caso in cui non venissero valorizzate le conclusioni di cui sopra, rimarrebbe la considerazione per in cui i Trattati siglati dall’Italia riportano in genere l’indicazione – anch’essa tipica del modello OCSE – per cui la Convenzione “si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno, dopo la data della firma (…), alle imposte di cui al paragrafo 3 o che le sostituiranno”; tale clausola, se può avere un punto critico nei rapporti con il Lussemburgo nella misura in cui il suo art. 2 è stato modificato con il Protocollo del 2012 (e quindi dopo l’introduzione delle addizionali nell’ordinamento italiano), dovrebbe invece in ogni caso garantire i contribuenti nei rapporti con Stati con Convenzioni con l’Italia ante 1998 (es. Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Austria, Paesi Bassi, ecc.): in tali casi, infatti, dovrebbe risultare pacifico che le addizionali sono imposte di natura identica all’IRPEF che ad essa si aggiungono e, quindi, imposte coperte. Infine, potrebbero a rigore crearsi situazioni (si pensi a quella delle pensioni private) in cui la potestà impositiva, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione, sarebbe individuata nel solo Stato di residenza del beneficiario, con il risultato che, per i non residenti, la pensione INPS erogata dall’Italia non sarebbe soggetta ad IRPEF (coperta dal Trattato) ma sarebbe soggetta alle relative addizionali, in quanto non coperte; tale paradosso verrebbe meno sulla base della normativa italiana, per cui le addizionali sono dovute se per lo stesso anno l’IRPEF risulta dovuta (art. 50 comma 2 del DLgs. 446/97 e art. 1 comma 4 del DLgs. 360/98), pur se rimangono le riserve in merito alle argomentazioni giuridiche che hanno portato alla ricostruzione in commento. La linea interpretativa dell’interpello dovrebbe, quindi, essere adeguatamente riconsiderata, al fine di esplicitare che, in ogni caso, le addizionali risultano imposte coperte, in ragione della stretta complementarietà con l’IRPEF.
26 maggio 2026
/ Luisa CORSO e Gianluca ODETTO