IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Fondo patrimoniale aggredibile dal Fisco se i debiti riguardano i bisogni familiari
/ Carmela NOVELLA
Ai sensi dell’art. 170 c.c., l’esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale e sui frutti di essi “non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. In sostanza, dalla lettura di tale disposizione si ricava che: se il debito è contratto nell’interesse della famiglia, il creditore potrà soddisfarsi sui beni del fondo patrimoniale; per le obbligazioni assunte al fine di soddisfare bisogni estranei a quelli familiari, opera la regola della inespropriabilità dei beni confluiti nel fondo, a meno che il creditore ignorasse l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari. Inoltre, per giurisprudenza consolidata, l’onere della prova circa l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore grava sul debitore che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale e può essere assolto dallo stesso anche per presunzioni semplici (tra le tante, Cass. n. 8394/2026). Nella casistica giurisprudenziale, il tema della sottraibilità dei beni facenti parte del fondo alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. emerge con una certa frequenza rispetto ai crediti di natura tributaria vantati dal Fisco nei confronti di un coniuge, allorché all’inadempimento di tali obbligazioni faccia seguito l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale ex art. 77 del DPR 602/73 sui predetti beni. Le più recenti decisioni in materia muovono dal comune presupposto che: da un lato, il principio di impignorabilità relativa sancito dall’art. 170 c.c. si estende anche alle misure cautelari reali, tra cui l’ipoteca esattoriale (ex multis, Cass. n. 8394/2026 e Cass. n. 6260/2025; contra, in precedenza, Cass. n. 10794/2016); dall’altro, il carattere familiare dei bisogni da soddisfare col fondo (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento e all’univoco sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa) non va determinato guardando alla natura dell’obbligazione, ma alla relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni del nucleo familiare, sicché non può ritenersi che i debiti tributari siano, a priori e per loro natura, estranei o, al contrario, inerenti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, occorrendo sul punto un’indagine caso per caso. Così, ad esempio, con l’ordinanza n. 8394/2026, la Cassazione ha affermato che anche un debito di natura tributaria di società di persone, sorto nell’esercizio dell’impresa di quest’ultima, nella quale il coniuge contribuente rivesta la qualità di socio, può giustificare l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del DPR 602/73 sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, in assenza di prova circa la mancata destinazione del maggior reddito societario conseguito all’evasione a scopi voluttuari estranei ai bisogni della sua famiglia. Del pari, nell’ordinanza n. 6260/2025, la Suprema Corte ha confermato l’impugnata decisione di merito che aveva considerato la riconduzione dei crediti dell’Erario allo svolgimento dell’attività imprenditoriale di “fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia” inidonea ad escludere l’espropriabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale, posto che anche in questo caso il debitore non aveva adeguatamente dimostrato l’estraneità dei debiti tributari ai bisogni familiari. In senso contrario, si è espressa, però, una parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale l’attività di impresa non può ritenersi destinata a soddisfare i bisogni della famiglia (C.T. Prov. Pavia n. 78/2/18 e C.T. Prov. Milano n. 1786/8/2017). Di recente, questa soluzione è stata fatta propria dalla C.G.T. I Bari nella sentenza n. 2656/2025, la quale, muovendo dal presupposto che “i debiti assunti nell’esercizio di un’attività d’impresa, di regola, non sono finalizzati al soddisfacimento immediato e diretto dei bisogni familiari, ma allo svolgimento dell’attività stessa e solo indirettamente e mediatamente i proventi dell’attività d’impresa si riflettono sul tenore di vita della famiglia”, ha accertato l’illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca legale da parte del Fisco su un bene del fondo patrimoniale, a fronte di un debito riferito ad accise sulla produzione di oli minerali dovute da una srl (debito sorto, con tutta evidenza, nell’esclusivo interesse dell’attività commerciale di quest’ultima). In senso favorevole al contribuente, si richiamano, inoltre: l’ordinanza n. 35836/2022 della Cassazione, che ha riconosciuto l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito di un coniuge relativo a sanzioni amministrative inerenti all’attività d’impresa, osservando che le obbligazioni risarcitorie da illecito civile e quelle a titolo di sanzione pecuniaria penale o amministrativa, incluse quelle per violazioni di disposizioni tributarie, non producono alcun vantaggio per il nucleo familiare; nonché, la sentenza n. 1716/2026 del Tribunale di Roma, che ha accertato l’estraneità dei debiti previdenziali ai bisogni della famiglia, sottolineando come, nel caso di specie, tali obbligazioni trovassero mera occasione nel rapporto di lavoro del contribuente, senza incidere direttamente sul mantenimento del nucleo familiare, il cui sostentamento risultava garantito da fonti diverse.