L’Accordo del 26 giugno rinnova il CCNL applicabile ai dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, attività e servizi connessi a supporto, sistemi di viabilità integrata (codice CNEL I192). Per quanto riguarda le novità di carattere economico, previsti nuovi minimi retributivi distribuiti tra il prossimo mese di agosto e le successive decorrenze di gennaio 2027, agosto 2027 e gennaio 2028. In continuità con il CCNL vigente, sono stati confermati importi retributivi differenziati per i lavoratori occupati, rispettivamente, in attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio (sezione 1), o in attività di supporto alla persona e in attività accessorie di supporto all’utenza (sezione 2), o in attività di supporto e servizio all’utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento (sezione 3), o in attività di installazione, gestione e manutenzione impianti (sezione 4), o infine in attività di supporto tecnico e ingegneristico (sezione 5). Da segnalare che così come già previsto dal CCNL vigente per i lavoratori della sezione 1, dal mese di luglio 2026, ferma restando la conferma dell’articolazione in 7 livelli della classificazione del personale, sono state introdotte 3 nuove posizioni retributive per le attività riconducibili alle sezioni 2, 3 e 4 (rispettivamente denominate B-plus, B1-plus e C-plus) e 2 nuove posizioni retributive per le attività riconducibili alla sezione 5 (B-plus e B1-plus). Riportiamo i nuovi valori retributivi minimi validi dal prossimo periodo di paga di agosto per i lavoratori occupati nelle attività di cui alla sezione 1: liv. A, 3.137,09 euro; liv. A1, 2.803,37 euro; liv. B-plus, 2.563,04 euro; liv. B, 2.469,60 euro; liv. B1-plus, 2.349,52 euro; liv. B1, 2.256,06 euro; liv. C-plus, 2.069,14 euro; liv. C, 1.975,70 euro; liv. C1, 1.802,17 euro; liv. D, 1.334,92 euro. Per gli incrementi spettanti per le altre sezioni si rinvia alle tabelle contenute nella parte economica dell’Accordo. In relazione ai 12 mesi di carenza contrattuale compresi tra luglio 2025 e giugno 2026 le Parti hanno inoltre previsto un’indennità forfetaria una tantum da erogare nel mese di luglio 2026, anch’essa con importi differenziati per area di attività. Riportiamo i soli importi relativi alla sezione 1, rinviando per le altre sezioni al testo dell’Accordo: liv. A, 1.111,49 euro; liv. A1, 993,24 euro; liv. B-plus, 908,11 euro; liv. B, 875,00 euro; liv. B1-plus, 832,43 euro; liv. B1, 799,32 euro; liv. C-plus, 733,11 euro; liv. C, 700 euro; liv. C1, 638,51 euro; liv. D, 472,97 euro. Tali valori vanno ridotti in relazione al servizio prestato nel periodo di riferimento, equiparando al mese intero la frazione eccedente i 15 giorni. Per i lavoratori a part-time la misura si riduce al 60%, o al 70% se la durata mensile (o rapportata a mese in caso di base annua) della prestazione è superiore a 80 ore. Da settembre 2026 in caso di utilizzo di un automezzo personale per motivazioni di servizio, vengono superate le soglie di rimborso differenziate per cilindrata precedentemente previste, per passare a un rimborso costituito dalle due seguenti componenti: 0,15 euro a km percorso più il valore corrispondente a 1 litro di benzina (aggiornato mensilmente sulla base dei dati ufficiali diramati dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica) ogni 8 km di percorrenza. In tema di lavoro agile le imprese si impegnano a definire con le RSA, entro il 26 settembre 2026, gli ambiti organizzativi compatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione. In assenza di tale previsione, sarà comunque riconosciuta, in caso di mansione compatibile con lo svolgimento della prestazione a distanza, una giornata a settimana ai lavoratori che versano in situazioni di bisogno (art. 11, lett. A) Rimodulati limiti della reperibilità e misura delle relative indennità; aumentato da 12 a 16 il numero di ore giornaliere per cui può essere richiesta la reperibilità dal lunedì al venerdì, per un massimo di 2 settimane nel mese, anche non consecutive, con contestuale incremento dell’indennità al 15% (dal precedente 13,5%). Per la reperibilità nei fine settimana e nei festivi l’indennità aumenta dal 23,5% al 24%, e al 28% per la nuova fattispecie prevista dalla lettera c) del comma 19. Novità anche in relazione ai permessi retribuiti, con la previsione, in entrambi i casi dal 1° gennaio 2027, di 2 giornate di permesso per l’assistenza ai figli in occasione dell’inserimento all’asilo nido o alla scuola materna e di una giornata a disposizione dei nonni per la nascita di ciascun nipote. Previste anche 2 giornate di permesso annuo, non frazionabili, per i lavoratori che espletano attività di caregiver. Con riferimento ai permessi studio, il nuovo comma 2 dell’art. 20 del CCNL stabilisce che il monte ore triennale fruibile dai lavoratori a tempo parziale sia pari a 105 ore, vale a dire il 70% delle 150 ore già spettanti al personale a tempo pieno, con la possibilità di concentrarlo in un unico anno a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare preveda una durata pari ad almeno 180 ore.
2 luglio 2026
/ Alessandro MORI