Sostitutiva mutui da valutare nella fideiussione enunciata in atti giudiziari
/ Anita MAURO
Un caso, non raro, che presenta alcuni aspetti problematici in relazione alla tassazione indiretta è quello della fideiussione enunciata in atti giudiziari (sentenze o decreti ingiuntivi). In questa situazione, infatti, oltre a dover valutare i presupposti dell’enunciazione, è necessario tenere conto anche dei profili relativi all’eventuale coinvolgimento dell’imposta sostitutiva mutui e valutare l’applicabilità del principio di alternatività IVA registro. In primo luogo, è opportuno ricordare che la fideiussione è una garanzia personale con cui (art. 1936 c.c.), un soggetto (il fideiussore) si obbliga verso un altro soggetto a garantire l’adempimento di una obbligazione altrui. Essa consente, quindi, al creditore di sentirsi più tutelato, in quanto potrà fare affidamento, per soddisfare il proprio credito, non solo sul patrimonio del proprio debitore (ex art. 2740 c.c.) ma anche su quello del garante. Una delle caratteristiche civilistiche della fideiussione è data dalla natura accessoria: ciò significa che la garanzia sussiste fintanto che esiste l’obbligazione principale; per questo, la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore ed è valida solo se è valida l’obbligazione principale alla quale attiene. Questa caratteristica della fideiussione, tuttavia, come di recente ricordato dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze nn. 586/2026 e 1571/2026, non estende il proprio portato in ambito tributario e, in particolare ai fini dell’imposta di registro, posto che tale tributo è improntato all’autonoma rilevanza dei negozi giuridici e dei singoli atti presentati alla registrazione. Pertanto, in linea di principio, la fideiussione è soggetta ad imposta di registro dello 0,5% come previsto dall’art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per le “garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge”. Questa disciplina, spiega la Cassazione, trova applicazione anche ove la fideiussione sia enunciata in un atto dell’autorità giudiziaria, ma in tal caso, è necessario verificare le condizioni di cui all’art. 22 del DPR 131/86. In merito, l’ordinanza n. 1789/2026 si sofferma sul requisito dell’identità di parti che la norma sull’enunciazione richiede sussista tra atto enunciante e enunciato, per chiarire quanto segue: il fatto che la fideiussione non abbia natura trilaterale (coinvolgendo solo fideiussore e creditore) non basta ad escludere il requisito dell’identità di parti, ove il decreto ingiuntivo sia emesso nei confronti non solo dei debitori principali, ma anche dei fideiussori che hanno prestato le garanzie enunciate, in quanto l’art. 22 impone che le parti dell’atto enunciato siano presenti anche nell’enunciante, ma non esclude che dell’atto enunciante (il decreto ingiuntivo) possa essere parte anche un terzo soggetto (il debitore) che era estraneo alla fideiussione. In secondo luogo, i giudici di legittimità (Cass. n. 1789/2026), citando la pronuncia della Consulta n. 7/1999, affermano che che la tassazione della fideiussione enunciata sia legittimata anche in ragione del fatto che l’allegazione della fideiussione in giudizio “rappresentandone una forma l’uso, ne legittima la sottoposizione ad imposta di registro” (sul tema, in senso differente, si veda Cass. n. 1865/2026). Ancora – precisa la Suprema Corte nella pronuncia n. 1789/2026 – il fatto che l’atto enunciante sia imponibile ad IVA non consente di estendere alla fideiussione enunciata tale regime impositivo, con conseguente operatività del principio di alternatitivà IVA-registro: la fideiussione resta, quindi, soggetta al proprio regime impositivo (registro allo 0,5%) in autonomia, a prescindere dal regime IVA dell’atto enunciante. Invece, ciò che può escludere l’applicazione dell’imposta di registro alla fideiussione enunciata è la soggezione dell’operazione all’imposta sostitutiva mutui. In particolare, nelle pronunce n. 1571/2026 e n. 586/2026, la Cassazione rileva che sebbene l’art. 15 comma 2 del DPR 601/73 sancisca l’inapplicabilità del regime sostitutivo agli “atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate” (che risultano quindi soggetti ad imposizione nei modi ordinari), non è possibile applicare l’imposta di registro alla fideiussione enunciata nei citati atti giudiziari, in quanto l’art. 22 del DPR 131/86 non legittima, comunque, l’applicazione dell’imposta di registro ad atti (enunciati) esenti o soggetti ad imposizione sostitutiva, in quanto “avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione”. Pertanto – conclude l’ordinanza n. 1571/2026 – la fideiussione correlata ad operazioni di finanziamento a medio/lungo termine soggette ad imposizione sostitutiva ex art. 15 del DPR 601/73, anche se enunciata in atti giudiziari, non può scontare l’imposta di registro dello 0,5%.