IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
La ricognizione di debito non ha effetti patrimoniali
/ Anita MAURO
La ricognizione di debito trova spazio, nel codice civile, nell’art. 1988 c.c., in base al quale “... la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. La norma civilistica, quindi, non definisce la nozione di “ricognizione di debito”, ma si limita a illustrarne gli effetti sull’onere della prova. Secondo la giurisprudenza civilistica, la ricognizione di debito, “al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi”, comportante un semplice esonero dall’onere della prova, in virtù del quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (cfr. Cass. nn. 2091/2022 e 24451/2020), che si presume fino a prova contraria. Nel caso in cui il rapporto fondamentale sia indicato nell’atto ricognitivo, si parla di riconoscimento titolato, in caso contrario, di “riconoscimento puro”. Nella dottrina e nella giurisprudenza civilistiche, vi è discussione in merito alla natura negoziale (così Cass. nn. 24451/2020 e 13642/2004), o meno, della ricognizione di debito e tale dubbio si riflette anche sul piano fiscale. Come di recente ricordato dalla Suprema Corte (Cass. 27 gennaio 2026 n. 1859 e 21 gennaio 2026 n. 1323), infatti, i dubbi sulla natura giuridica della ricognizione di debito e la mancanza di una disciplina esplicita di tale atto nel Testo unico imposta di registro (DPR 131/86) hanno determinato ampie incertezze sul trattamento fiscale indiretto di tale fattispecie, sfociate nella pronuncia a Sezioni Unite 16 marzo 2023 n. 7682 (si veda “Ricognizione di debito con imposta di registro fissa” del 17 marzo 2023). Le Sezioni Unite hanno ripercorso le diverse tesi accolte di volta in volta dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al trattamento impositivo della ricognizione di debito:
- una prima impostazione, assimilandola a un atto avente contenuto patrimoniale, applicava l’imposta di registro del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 (Cass. n. 17808/2017);
- un’altra tesi la riconduceva all’art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, sugli atti dichiarativi, optando per l’applicabilità dell’imposta di registro dell’1% (Cass. n. 15190/2021);
- infine, un’ultima interpretazione (Cass. n. 15268/2021), riconducendo la ricognizione a una mera dichiarazione di scienza, ne sosteneva la soggezione all’imposta in misura fissa prevista per gli atti non aventi contenuto patrimoniale (con obbligo di registrazione in termine fisso se stipulata per atto pubblico ex art. 11 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 e in caso d’uso se redatta per scrittura privata non autenticata ex art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86). A quest’ultima tesi hanno aderito le Sezioni Unite nel 2023 e a essa si conformano anche le più recenti sentenze delle sezioni semplici della Cassazione. Così, anche le pronunce nn. 1323/2026 e 1859/2026 ribadiscono che la ricognizione di debito ha natura meramente dichiarativa, “non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un’obbligazione già esistente”. Si tratta, quindi, di una mera dichiarazione di scienza, che non può legittimare:
- né il prelievo del 3% che l’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 riserva agli atti (diversi da quelli altrove indicati) “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”;
- né il prelievo dell’1% previsto dall’art. 3 della Tariffa, Parte I, per gli atti dichiarativi in generale. La ricognizione di debito deve, invece, essere ricondotta all’art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86, che contempla le “scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, assoggettandole a imposta di registro fissa e a registrazione solo in caso d’uso. Infine, nella pronuncia n. 1323/2026, la Cassazione ribadisce un principio non nuovo ma tuttora rilevante, tenuto conto delle difficoltà interpretative che concernono l’art. 22 del DPR 131/86 in materia di enunciazione degli atti. La Corte ribadisce, infatti, che l’art. 22 del DPR 131/86 legittima l’applicazione dell’imposta di registro quando l’atto enunciato è soggetto a registrazione in caso d’uso, a prescindere dal configurarsi dell’uso (ex art. 6 del DPR 131/86). Questa conclusione non deriva dal fatto che l’enunciazione configuri, di per sé, caso d’uso – spiega la Corte – bensì dall’interpretazione a contrario dell’art. 22 che, ove prevede che la sanzione si applichi in caso di enunciazione di atti soggetti a registrazione in termine fisso, impone di ritenere che anche l’enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso legittimi l’imposizione. Ne deriva che, per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, il presupposto impositivo è integrato non solo dal verificarsi dell’uso ai sensi dell’art. 6 del DPR 131/86, ma anche in caso di enunciazione in atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/86. Pertanto, la ricognizione di debito enunciata nel decreto ingiuntivo sconta l’imposta di registro anche se il caso d’uso non si è realizzato, in misura di 200 euro, ai sensi dell’art. 4 Tariffa, parte II.