In caso di indagini OLAF e certificati di origine che si rivelano falsi o non corretti, l’esimente per lo sgravio dei dazi presuppone sempre la ricorrenza cumulativa di tre condizioni: che il mancato recupero dei dazi sia dipeso da un errore attivo delle autorità doganali; che tale errore non fosse ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede; che quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni doganali. La presenza di queste condizioni deve però essere sempre oggetto, nel giudizio, di indagine specifica e coordinata, mentre è censurabile il giudice di merito che si arresta a decisioni basate su formule assertive e non motivate nel dettaglio. Con queste conclusioni, nella sentenza n. 249/2026, la Cassazione ribadisce i paletti ormai fissi posti dalla giurisprudenza unionale e nazionale (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-427/14; Cass. n. 6131/2019 e altre), e si conferma costante nell’affermare, da un lato, il discutibile principio della valenza generalizzata, rafforzata e per molti versi generatrice di sbilanciamenti difensivi delle indagini OLAF e, dall’altro, l’imputabilità dei dazi all’importatore solo in presenza di accertamenti e sentenze concretamente motivati nel merito, anche con riferimento al mancato riconoscimento delle ragioni di sgravio. Nel caso al vaglio dei giudici di legittimità, estensori di una decisione particolarmente accurata e precisa sul punto, il giudice di merito, per lo sgravio, aveva osservato che “il rilascio di un certificato inesatto da altre autorità doganali non presuppone la buona fede dell’importatore il quale deve sopportare le conseguenze della produzione di un certificato non esatto”. Tale affermazione, per la Cassazione, si risolve in un mero richiamo alla falsità documentale che comporta il fatto che, in tal modo, il giudice di merito ha abdicato allo scrutinio cumulativo imposto dalla norma. Invece, lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore deve essere considerato e compiutamente valutato nel giudizio e, anzi, deve poter sostenere lo sgravio dai dazi se riconducibile a situazioni tipizzate dalla normativa unionale, tra le quali va annoverato l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore nonostante la sua esperienza e diligenza. In buona sostanza, è vero che il legittimo affidamento è protetto solo quando sono state le autorità doganali ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell’importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, deve aver agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176 comma 2 c.c., verificando la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale mediante un controllo sull’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore, ma è anche vero che queste circostanze devono essere addotte dalla parte e valutate dagli Uffici (prima) e dal giudice (se del caso, poi). In concreto, la falsità di un certificato non esaurisce, in sé, il tema della buona fede, perché occorre sempre verificare, anzitutto, se e come l’autorità di esportazione abbia concorso, con un proprio comportamento attivo, a generare l’affidamento e, in secondo luogo, appurare se quell’errore fosse ragionevolmente non riconoscibile da un operatore diligente. Sul punto, in modo esemplare, la Cassazione osserva proprio un punto nodale e troppo spesso controverso, affermando che “la verifica della diligenza professionale non può ridursi al generico richiamo alla qualifica di «operatore esperto»: occorre stabilire, in concreto, quali elementi documentali e prassi operative fossero conoscibili ed esigibili nel periodo delle importazioni, e quali controlli concreti l’operatore abbia effettivamente svolto o trascurato”. Pertanto, i giudici di legittimità cassano la sentenza di merito perché, sul punto, non sviluppa alcun itinerario motivazionale e perché, per essere conforme alla legge e procedere o meno al riconoscimento dello sgravio dei dazi, una sentenza deve sempre accertare, con puntuale motivazione: l’eventuale sussistenza di un errore attivo delle autorità dello Stato di esportazione; la non riconoscibilità dell’errore da parte del debitore in buona fede, avuto riguardo alla sua esperienza e alla diligenza professionale esigibile nel periodo delle operazioni; la sua osservanza di tutte le prescrizioni doganali. La decisione è di assoluto interesse perché, questa volta in maniera espressa, respinge accertamenti e decisioni di merito generiche, superficiali e non debitamente sostenuti sul piano motivazionale, lasciando un pur stretto spazio agli operatori di dimostrare in concreto la loro buona fede che, a questo punto, passa necessariamente da procedure e oneri di controllo, compliance e diligenza particolarmente accurati. Infine, sui verbali OLAF e la loro valutazione si confermano le quattro linee guida della attuale (e spesso discutibile) giurisprudenza, per cui: le informative sono utilizzabili come prova e non richiedono la preventiva redazione della relazione finale; non hanno efficacia vincolante, spettando all’Amministrazione la valutazione autonoma; il contraddittorio endoprocedimentale è imposto solo per la relazione finale OLAF con riferimento nominativo; la mancata allegazione delle informative non invalida l’avviso, trattandosi di questione probatoria.
23 febbraio 2026
/ Pier Paolo GHETTI e Ettore SBANDI