Con il messaggio n. 2518/2026, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito all’agevolazione contributiva ex art. 4 del DL 62/2026, finalizzata a rafforzare l’occupazione giovanile stabile e destinata ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Nell’occasione, l’Istituto previdenziale ha fornito specifiche istruzioni con particolare riferimento alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del beneficio nel flusso UniEmens, tenuto conto della presentazione delle domande di esonero contributivo in trattazione per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026. Si ricorda che l’incentivo in questione si concretizza in un esonero contributivo riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, collegato a ciascun lavoratore under 35 stabilizzato e concesso nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Inoltre, l’incentivo viene riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time, di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi ed effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. Le trasformazioni in questione devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. [CATENACCIO] Ciò premesso, nel messaggio in commento si rende noto che, per quanto riguarda la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, per potere esporre l’agevolazione contributiva in questione nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza agosto 2026, i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” e “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il nuovo valore “ESTA”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”. Invece, nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’“AnnoMese” di riferimento del conguaglio, mentre nell’elemento “BaseRif” andrà inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese. Tale elemento dovrà essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che “AnnoMeseRif” sia diverso dal periodo di competenza della denuncia. Infine, l’INPS rende noto che nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” andrà indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. I dati esposti nel flusso UniEmens, come sopra specificati, verranno successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “Virtuale”. Inoltre, nel messaggio si chiarisce che, nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l’esonero in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo dovrà procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili. In particolare, con riferimento all’esonero “giovani under 30” ex L. 205/2017, laddove il datore di lavoro interessato stia fruendo, per la trasformazione effettuata a decorrere dal 1° agosto 2026, dell’agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero. Il messaggio n. 2518/2026 fornisce le istruzioni anche per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (sezione “ListaPosPA”) e per i datori di lavoro agricolo (sezione “PosAgri”). Con riferimento a questi ultimi, l’INPS precisa che il codice agevolazione “S2”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, dovrà essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di ottobre 2026 inviata entro il 4° periodo di trasmissione 2026, ossia dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027.
30 luglio 2026
/ Luca MAMONE