Il diritto di passaggio pedonale è una servitù prediale che permette al proprietario di un fondo (dominante) di attraversare a piedi il terreno o la proprietà di un altro soggetto (fondo servente). Tuttavia, la costituzione negoziale di una servitù di passaggio pedonale non comporta, in assenza di espressa previsione, anche la costituzione di una servitù di passaggio di cavi (o di altre condutture) sul medesimo fondo servente: trattandosi di facoltà con contenuto diverso, la seconda non può ritenersi implicita nella prima e necessita di autonomo titolo costitutivo. Pertanto, l’assemblea condominiale non ha alcun potere di costituire, autorizzare o comunque disporre di una servitù (ivi compresa una servitù di passaggio di cavi per impianti come il citofono) a carico di un bene di proprietà esclusiva di uno dei condomini, non trattandosi di bene comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. Difatti, una delibera che autorizzi un’opera comportante l’occupazione stabile o il gravame di un bene individuale, in assenza di titolo negoziale che lo preveda e del consenso del proprietario, eccede i poteri dell’assemblea ed è pertanto illegittima nella parte in cui incide su tale proprietà esclusiva. Ai princìpi innanzi esposti si è uniformata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16469/2026. Alcuni condomini lamentavano che l’erede della originaria venditrice aveva diviso in due unità un proprio negozio, consentendo al conduttore di una di esse di transitare abusivamente sul terrazzo per accedervi. Il convenuto, invece, rilevava che il terrazzo era gravato da servitù di passaggio pedonale a favore del condominio, secondo quanto risultante dal titolo di provenienza. Per queste ragioni, gli attori avevano chiesto al giudice di accertare l’insussistenza del diritto di passaggio; oltre a ciò, i condomini impugnavano la delibera assembleare che aveva autorizzato il convenuto ad installare un citofono a servizio della propria unità, con conseguente passaggio del relativo cavo attraverso il terrazzo. Nel giudizio di primo grado, in accoglimento della domanda, il Tribunale escludeva l’esistenza del diritto di passaggio e dichiarava nulla la delibera, in quanto incidente su proprietà esclusiva. Nel successivo giudizio, invece, la Corte territoriale riteneva, in particolare, che la servitù di passaggio sulla terrazza oggetto del contendere fosse stata lecitamente costituita per contratto e che l’espressione “a favore del Condominio” doveva essere intesa nel senso che il diritto di transito era stato costituito a favore di tutti i partecipanti alla compagine condominiale. Avverso tale sentenza, gli originari attori promovevano ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità confermano la decisione della Corte territoriale secondo cui la servitù di passaggio era stata correttamente costituita a favore delle singole proprietà dei condomini appartenenti al condominio, facilmente individuabili come fondi dominanti. Questi ultimi, infatti, erano specificati anche nel regolamento contrattuale, laddove il riferimento alla servitù di passaggio a favore del condominio era stato individuato come a favore dei “condomini e aventi causa” e, in aggiunta, come “servitù di passaggio competente agli altri condomini del caseggiato”. Per queste ragioni, poteva ritenersi che la clausola legittimasse tanti diritti reali a favore di tanti fondi dominanti quanti sono le singole unità del condominio. Invece, in relazione alla delibera assembleare relativa all’installazione del citofono, la Cassazione ravvisa un vizio logico radicale nella sentenza impugnata: da un lato, la Corte d’Appello afferma che l’installazione del citofono sul muro esterno costituisce legittimo uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.; dall’altro, nega che sia provato il collegamento tra la canalina visibile nelle fotografie in atti e il cavo del citofono. In proposito, i giudici di legittimità sottolineano che un citofono, per sua natura, presuppone necessariamente un collegamento elettrico all’unità che serve, sicché l’installazione della canalina è di per sé sufficiente a integrare gli estremi di una servitù di passaggio di cavi, senza necessità di ulteriore prova che sia proprio quel cavo a servire il citofono. Oltre a ciò, ulteriore considerazione riguarda il titolo negoziale posto che, dalla stessa ricostruzione operata dal giudice di merito, emergeva la costituzione di una servitù di passaggio pedonale, non anche di una servitù di passaggio di cavi. La posa di un cavidotto sul terrazzo, bene di proprietà esclusiva dei ricorrenti, non trovava quindi copertura nel titolo negoziale. E poiché si trattava di bene individuale e non di parte comune, la delibera condominiale non poteva in alcun caso supplire alla mancanza di titolo, non avendo l’assemblea alcun potere di costituire (o comunque disporre) servitù a carico della proprietà esclusiva di un singolo condomino. In conclusione, pur confermandola costituzione della servitù di passaggio, il ricorso è stato accolto sul punto afferente alla delibera autorizzativa della servitù di passaggio dei cavi (nella specie non sussistente); di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio.
15 settembre 2026
/ Maurizio TARANTINO