Nella giornata di ieri, 11 febbraio, in applicazione della procedura prevista dal CCNL 28 ottobre 2025, sono stati determinati i nuovi valori dei minimi retributivi e delle indennità aggiuntive, nonché i valori convenzionali di vitto e alloggio, applicabili per il 2026 ai lavoratori domestici (codice CNEL: H501). Si tratta, a titolo esemplificativo, della disciplina applicabile a colf, badanti e babysitter, così come a tutti gli altri profili professionali indicati all’art. 9 del CCNL (si veda “Per colf e badanti conviventi 100 euro di incremento retributivo medio nel quadriennio” del 31 ottobre 2025). Di seguito i nuovi importi validi dal 1° gennaio 2026, derivanti dalla tabella di fonte ministeriale:
- liv. A: 908,10 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A) e 6,51 euro orari per i non conviventi (tab. C);
- liv. AS: 958,55 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A) e 6,76 euro orari per i non conviventi (tab. C);
- liv. B: 983,16 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 702,25 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali (tab. B) e 7,01 euro orari per i non conviventi (tab. C);
- liv. BS: 1.053,39 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 737,39 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali (tab. B), 7,45 euro orari per i non conviventi (tab. C) e 1.211,38 euro mensili per chi presta assistenza notturna ad autosufficienti in fascia 20-8 (tab. D);
- liv. C: 1.123,63 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 814,60 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali (tab. B), 7,86 euro orari per i non conviventi (tab. C);
- liv. CS: 1.193,84 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 8,30 euro orari per i non conviventi (tab. C), 1.372,91 euro mensili per chi presta assistenza notturna a non autosufficienti in fascia 20-8 (tab. D), 8,91 euro orari per i lavoratori che in fascia 20-8 svolgono attività a copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza (tab. G);
- liv. D: 1.404,51 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A) e 9,57 orari per i non conviventi (tab. C);
- liv. DS: 1.474,73 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 9,97 euro orari per i non conviventi (tab. C), 1.695,99 euro mensili per chi presta assistenza notturna a non autosufficienti in fascia 20-8 (tab. D), 10,75 euro orari per i lavoratori che in fascia 20-8 svolgono attività a copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza (tab. G);
- liv. Unico: 811,09 euro mensili per i lavoratori conviventi addetti alla presenza notturna (tab. E). Rispetto invece all’indennità di vitto e alloggio, il nuovo valore mensile convenzionale è pari a 207,69 euro per i lavoratori conviventi di liv. D e liv. DS (tab. A), mentre per i lavoratori non conviventi il valore giornaliero è pari a 2,33 euro per il singolo pasto (pranzo e cena) e a 2 euro per l’alloggio (per un totale di 6,66 euro). Per quanto riguarda le indennità aggiuntive previste dall’art. 34 del CCNL del 2025, si riportano le nuove misure, anch’esse valide con decorrenza 1° gennaio 2026:
- per le babysitter (dovendosi così intendere le assistenti familiari inquadrate con livello BS, come indica il comma 3), sino al compimento del sesto anno di età del bambino assistito, l’indennità in caso di convivenza è pari a 138,54 euro mensili (ridotti a 97,06 se conviventi con orario fino a 30 ore settimanali) e a 0,84 euro se rapportata a ore (tab. H);
- per coloro che assistono una persona non autosufficiente (profili inquadrati con livello CS o DS, ex comma 4), è pari 119,66 euro mensili e a 0,70 euro se rapportata a ore (tab. I);
- per tutti gli addetti (comma 7) di livello B, BS e CS in possesso della specifica certificazione di qualità (in corso di validità) prevista dalla norma tecnica UNI 11766:2019, che attesti il loro livello formativo, è pari a 30,27 euro mensili (tab. L). Si ricorda che l’allineamento annuale dei valori retributivi per colf, badanti e per gli altri lavoratori del settore in relazione alla variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall’ISTAT è espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 38 del CCNL vigente, che definisce la procedura in virtù della quale in mancanza di un accordo tra le Parti entro la terza convocazione è il Ministero del Lavoro a determinare i nuovi importi, in misura pari al 90% della variazione del tasso ISTAT (pari all’1%) per i minimi contrattuali e del 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio.
12 febbraio 2026
/ Andrea MEROLA