Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 126/2025 pubblicato ieri, affronta il tema dei criteri di determinazione del compenso da riconoscere al liquidatore della società. Nel caso di specie, si chiede quale sia il parametro ex DM 140/2012 da applicare nel caso di liquidazione del compenso per l’attività di liquidazione di una società, svolta da un dottore commercialista ed esperto contabile nominato dal Tribunale, dopo aver accertato la sussistenza di una causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 n. 3 c.c., qualora il professionista abbia proseguito la gestione ordinaria e successivamente ceduto in blocco l’intero complesso aziendale. In particolare, si tratta di comprendere, in primo luogo, se il compenso debba essere determinato solo ex art. 20 del DM 140/2012 (per le liquidazioni di aziende) o se possa trovare applicazione l’art. 19 del DM 140/2012 relativo all’attività di amministrazione e custodia. In secondo luogo, se nel caso di cessione di azienda a un terzo soggetto, incluse tutte le passività, il totale dell’attivo realizzato debba essere determinato in base al corrispettivo di vendita dell’azienda o sulla sommatoria del corrispettivo di vendita e dell’importo delle passività cedute. Il Consiglio nazionale, dopo avere rimarcato la competenza dell’Ordine di competenza (art. 12 comma 1 lett. i) del DLgs. 139/2005), ha comunque precisato che, ai fini della determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, qualora un organo giurisdizionale debba procedere alla relativa liquidazione in assenza di accordo scritto tra le parti, deve aversi riguardo al DM 140/2012 e, nello specifico, alle disposizioni previste dal Capo III e alla Tabella C. L’art. 17 comma 1, in particolare, individua dei parametri generali in base ai quali il compenso deve essere determinato, ossia: valore e natura della pratica; importanza, difficoltà, complessità della pratica; condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; pregio dell’opera prestata. Al successivo comma 2 è previsto che il compenso venga liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali della Tabella C. L’art. 15 del DM 140/2012 individua, quali attività tipiche del dottore commercialista, sia l’amministrazione e custodia (lett. a), sia la liquidazione di aziende (lett. b), ma non riporta una descrizione delle stesse, con la conseguenza che l’attrazione all’una o all’altra dipende dall’attività professionale esercitata in concreto. Nel caso esaminato, secondo il CNDCEC, potrebbe ritenersi che l’attività alla quale è chiamato il professionista sia quella tipica della liquidazione di azienda, posto che: la nomina di liquidatore è prevenuta dal Tribunale, dopo l’accertamento di una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c., ossia per l’impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell’assemblea; all’esito dell’attività è stata formalizzata una cessione dell’intero complesso aziendale a un soggetto terzo. L’incarico si è concretizzato nella gestione della società nell’ottica della conversione in denaro del patrimonio sociale e della soddisfazione dei creditori. Il proseguimento nella gestione prima della cessione deve considerarsi, in linea generale, un’attività funzionale alla sua liquidazione e finalizzata alla conservazione medio tempore del patrimonio sociale. In tali ipotesi, per la liquidazione del compenso dell’attività esercitata operano i parametri di cui all’art. 20 del DM 140/2012 e al Riquadro 2 dell’allegata Tabella C. Tuttavia, precisa il Consiglio nazionale, ove il proseguimento della gestione ordinaria della società da liquidare non sia temporaneo e abbia prevalentemente impegnato le attività del professionista, sia in termini di tempo sia in termini di attività esercitate, “e sia doveroso ed indispensabile per il diligente perseguimento delle finalità connesse alla liquidazione”, potrebbero trovare applicazione per la liquidazione del compenso anche i parametri di cui all’art. 19 del DM 140/2012 e al Riquadro 1 dell’allegata Tabella C. Il CNDCEC chiarisce, altresì, che l’art. 20 stabilisce che, in caso di liquidazione di azienda, il valore della pratica è determinato dalla sommatoria sul totale dell’attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal Riquadro 2 della Tabella C. Nell’ipotesi di liquidazione della società, nel cui contesto il liquidatore abbia ceduto l’azienda a un terzo, la liquidazione del compenso del liquidatore, tenuto conto del DM 140/2012 e del Riquadro 2 Tabella C, deve basarsi sull’applicazione: delle percentuali previste sul totale dell’attivo effettivamente realizzato, comprendendo il corrispettivo incassato per la cessione dell’azienda (differenza tra attività cedute e passività accollate); delle percentuali sul totale del passivo accertato dal liquidatore e gestito durante la fase di liquidazione, inclusi i debiti e le passività accollate al cessionario dell’azienda.
30 aprile 2026
/ Antonio NICOTRA