Con Accordo sottoscritto lo scorso 10 marzo le rappresentanze datoriali (Anpit, Unica, Ateca e Aifes) e la Cisal in rappresentanza dei lavoratori hanno rinnovato la disciplina collettiva derivante dal CCNL 24 maggio 2022 (codice H05K), scaduta il 30 aprile 2025, applicabile al personale delle imprese esercenti attività nel settore del turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi. La nuova disciplina decorre dal 1° aprile 2026 e rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2029. Per quanto riguarda la paga base nazionale conglobata mensile (PBNCM), l’Accordo ne prevede nuovi valori con decorrenza dal 1° aprile 2026, dal 1° aprile 2027, dal 1° aprile 2028 e dal 1° marzo 2029. Di seguito gli importi applicabili dal prossimo mese di aprile: dirigente, 4.334,31 euro; liv. Q, 2.731,21 euro; liv. A1, 2.374,96 euro; liv. A2, 2.078,96 euro; liv. B1, 1.899,96 euro; liv. B2, 1.721,85 euro, liv. C1, 1.548,91 euro; liv. C2, 1.427,57 euro; liv. D1, 1.308,82 euro; liv. D2, 1.187,48 euro. Per quanto riguarda gli operatori di vendita, i nuovi valori minimi sono i seguenti: gestionale, 1.727,24 euro; 1ª cat., 1.565,32 euro; 2ª cat., 1.408,10 euro; 3ª cat., 1.297,79 euro. Aggiornati anche i valori dell’elemento perequativo regionale; per i relativi valori si rimanda alla tabella 3 contenuta nell’art. 3 dell’Accordo, dove sono disponibili gli importi differenziati per ciascun livello e per ciascuna Regione. È stata prevista altresì, in relazione al periodo di carenza contrattuale compreso tra agosto 2025 e marzo 2026 e alla mancata previsione dell’indennità di vacanza contrattuale, l’erogazione di un’indennità forfetaria una tantum da corrispondere in due tranche di pari importo con le retribuzioni di settembre 2026 e settembre 2027. Questi i valori da riconoscere a settembre 2026: Dirigente, 566,67 euro; liv. Q, 358,33 euro; liv. A1, 311,67 euro; A2, 217,67 euro; B1, 248,33 euro; liv. B2, 223,33 euro; liv. C1, 200 euro; liv. C2, 186,67 euro; liv. D1, 171, 67 euro; liv. D2, 155 euro. Operatori di vendita: gestionale, 248,33 euro; 1ª cat., 223,33 euro; 2ª cat., 200 euro; 3ª cat., 186,67 euro. Si precisa che tali importi dovranno essere ridotti proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale, così come in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata pari o superiore a 14 giorni). Per incentivare la contrattazione di secondo livello, l’Accordo ha inoltre confermato in carico alle imprese l’obbligo di riconoscere, in sua assenza, l’indennità di mancata contrattazione, estendendone l’applicazione dal 1° aprile 2026 anche agli apprendisti, facendo riferimento al livello retributivo maturato durante l’apprendistato. Dal prossimo mese di aprile sono inoltre stati innalzati i valori orari dell’indennità di disponibilità; di seguito i nuovi valori: liv. C1, 1,931 euro; liv. C2, 1,781 euro; liv. D1, 1,635 euro; liv. D2, 1,489 euro. Ulteriori incrementi scatteranno poi da aprile 2027, aprile 2028 e marzo 2029. Dalle medesime decorrenze sono stati poi modificati anche gli importi previsti per i lavoratori intermittenti; per i relativi valori si rimanda all’allegato 1 (tabelle 5-6-7-8) dell’Accordo. In tema di previdenza complementare le Parti hanno previsto che dal 1° aprile 2026 il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, sia tenuto a versare al Fondo scelto, oltre al TFR maturato, un importo pari all’1,50% (in luogo del precedente 1%) della PBNCM. Da sottolineare che, in caso di istituzione di un Fondo di previdenza complementare di categoria, dovranno trovare applicazione le relative contribuzioni di riferimento. Infine, in materia di welfare contrattuale, l’Accordo ha previsto i seguenti importi annuali: dirigenti 720 euro, quadri 480 euro; altri livelli 240 euro.
26 marzo 2026
/ Andrea MEROLA