Con l’attesa circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 21/2026, si compie il quadro di prassi in materia di accisa sull’energia elettrica. Dopo la riforma del Testo unico accise (artt. 52 e ss. del DLgs. 504/95) e il decreto del MEF del 10 marzo 2026, infatti, il documento di prassi, che illustra le novità di rango primario, riunisce in un unico provvedimento tutti gli aspetti di maggiore interesse sullo specifico tributo. Dopo la parallela circolare n. 8/2026, avente a oggetto le disposizioni sul gas naturale, la circolare n. 21/2026 è dunque destinata a porsi, nel prossimo futuro, come atto amministrativo fondante il sistema dell’accisa sull’energia elettrica, con particolare riferimento al ruolo e agli adempimenti riservati ai diversi soggetti obbligati, ossia i venditori, gli autoproduttori e i consumatori per uso proprio, i consumatori-venditori ed i soggetti obbligati a canone. Questi soggetti sono oggi puntualmente individuati, anche se nelle categorie varie, soprattutto quelle dei venditori, vengono inclusi in talune ipotesi soggetti che venditori in senso proprio non sono, come avviene per il caso degli utenti del dispacciamento (cfr. casistica circ. n. 7/2025). A ogni modo, il principio generale corretto è nel senso di individuare il presupposto impositivo, anche nei casi di consumo dell’energia elettrica per uso proprio, nel momento in cui avviene il consumo (proprio), oppure la fornitura dell’energia elettrica sul POD dell’utente rifornito, come esposto nella fattura/bolletta emessa nei confronti dei consumatori, che è il riferimento anche temporale della fornitura. La circ. n. 21/2026 sviluppa, con un articolato ordinato ed esplicativo del DM 10 marzo 2026, tutti gli aspetti del tributo specifico. Posta la necessità di una licenza per operare, quanto agli adempimenti preventivi e alla denuncia di attività (art. 2 del DM), ad esempio, si segnala come permanga un vincolo che, se interpretato in senso rigido, appare ultra legem, perché nella circolare (analogamente a quanto già avvenuto per il sistema del gas naturale) l’Agenzia considera “che la sede legale di un ente o di un’impresa, indicata nell’atto costitutivo, ne costituisce il centro degli affari” (fatto, questo, tuttavia non previsto per legge), per cui in sede di rilascio dell’autorizzazione si ritiene che “la sede legale denunciata debba essere effettivamente provvista dei requisiti tecnico-operativi funzionali ad assolvere il richiamato ruolo centrale di direzione dell’impresa; ciò anche nell’ottica di garantire una concreta possibilità di accesso per i funzionari dell’Agenzia, finalizzata allo svolgimento delle attività d’istituto” (che tuttavia è parimenti garantita da una idonea sede operativa). Oltre a ciò, sono confermati e meglio declinati tutti i requisiti soggettivi sottesi a una licenza e riferiti all’affidabilità dell’impresa e, parimenti, dei suoi rappresentanti (precedenti penali e fiscali, in primis). Sono poi confermate e illustrate in dettaglio le norme sul controllo della denuncia, verifica dell’officina, versamento della cauzione e rilascio del titolo abilitativo (artt. 3, 4, 5 e 6 del DM). Sul tema della cauzione, in particolare, si conferma poi che la stessa è fissata in misura non inferiore al 15% dell’imposta annua dovuta come calcolata sulla base dei dati indicati nella denuncia, nonché di quelli eventualmente in possesso dell’Ufficio competente, per la prima attivazione, per poi seguire un criterio basato sulle imposte dell’ultimo trimestre, con obbligo di monitoraggio e aggiornamento costante, posto in capo alle imprese. Su accertamento, liquidazione e versamento (artt. 7, 8 e 9 del DM), si conferma l’elemento di novità rilevante di realizzazione di un sistema strutturato di dichiarazione e controllo, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo TUA. La debenza dell’accisa, in concreto, è al momento dell’emissione delle fatture o delle bollette, sui cui dati sono tarate le rate di versamento dell’imposta. È interessante notare, qui, che il momento di emissione della bolletta viene individuato richiamando quanto stabilito dall’art. 21 del DPR 633/72 (dal 1° gennaio 2027, art. 72 del DLgs. 10/2026, nuovo decreto IVA). Per quanto concerne, invece, gli autoconsumatori e i consumatori-venditori, limitatamente alla quota di energia elettrica prodotta o acquistata e consumata per uso proprio, la debenza dell’accisa è ricondotta al momento in cui il consumo si realizza. Seguono poi le disposizioni sull’adeguamento delle cauzioni (art. 10 del DM), le comunicazioni mensili e contenuto delle bollette (artt. 11 e 12), gli adempimenti dei soggetti diversi dai soggetti obbligati (artt. 13 e 14) e ulteriori disposizioni particolari (artt. 15, 16, 17, 18 e 19); tra queste ultime, si rammenta la fattispecie delle reti interne di distribuzione dell’energia elettrica, che hanno l’obiettivo di garantire una corretta imputazione dei consumi rispetto ai diversi utilizzatori di tale energia, prelevata da un unico punto di presa, evitando che il consumo complessivo dell’energia usata sia cumulato (da diversi soggetti giuridici), in maniera non consentita, in capo a un unico soggetto (es. applicazione del criterio di tassazione forfetario per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili).
13 agosto 2026
/ Ettore SBANDI e Laura GIALLORETO