Con Accordo sottoscritto lo scorso 22 settembre, Conflavoro-PMI in rappresentanza datoriale e Confsal in rappresentanza dei lavoratori hanno proceduto all’integrazione e all’aggiornamento del CCNL 31 maggio 2022 (codice CNEL I170), applicabile al personale delle imprese operanti nel settore della logistica e della distribuzione delle merci e al relativo personale dipendente, scaduto il 30 aprile 2025. La nuova disciplina che ne deriva entrerà in vigore il 1° ottobre prossimo. Sul piano retributivo, si segnala l’incremento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2027 e dal 1° giugno 2027; limitatamente ai soli rider la seconda decorrenza è posticipata di 1 mese, al 1° luglio 2027. Di seguito si riportano i nuovi importi che saranno validi da gennaio 2027 per la generalità di lavoratori (tabella A), in sostituzione di quelli in essere dallo scorso mese di gennaio, già stabiliti dall’Accordo 27 ottobre 2025: liv. Q, 2.635 euro; liv. 1, 2.461 euro; liv. 2, 2.266 euro; liv. 3S, 2.082 euro; liv. 3. 1.988 euro; liv. 4, 1.923 euro; liv. 5, 1.794 euro; liv. 6, 1.681 euro. Gli importi per i rider (tabella B) risultano invece i seguenti: liv. B, 1.806 euro (dal 16° mese); liv. B (7°-15° mese), 1.761 euro; liv. B (1°- 6° mese), 1.672 euro; liv. A (dal 7° mese), 1.748 euro; liv. A (1°-6° mese), 1.658 euro. Definito anche il valore degli scatti di anzianità, che assumono i seguenti valori: liv. Q, 30,99 euro; liv. 1, 29,44 euro; liv. 2, 26,86 euro; liv. 3S, 24,79 euro; liv. 3, 24,27 euro; liv. 4, 23,24 euro; liv. 5, 22,21 euro; liv. 6, 20,66 euro. Per i rider gli scatti sono invece pari a 22,18 euro (liv. B) e a 21,62 euro (liv. A). Sul versante normativo, con riferimento al lavoro a tempo determinato, le Parti hanno individuato le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, legittimano un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano: l’assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità in grado di effettuare particolari attività; l’esecuzione di un progetto, opera o servizio o appalto definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività; la manutenzione straordinaria degli impianti o il trasloco di sede, uffici, magazzini; l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età e la sostituzione di lavoratori assenti. Con riferimento all’orario di lavoro dei rider, nell’ambito di una disciplina sostanzialmente invariata che, ricordiamo, prevede 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni con durata media massima dell’orario di lavoro settimanale che non può oltrepassare le 48 ore, le Parti hanno introdotto la seguente novità: il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa, dall’inizio alla fine del servizio, deve necessariamente essere individuato sulla base degli orari comunicati dal datore di lavoro con un preavviso indicativamente settimanale, anche mediante l’utilizzo di piattaforme multimediali. L’Accordo ha previsto inoltre che l’organizzazione dei turni non potrà, in ogni caso, essere effettuata sulla base di un ranking reputazionale del lavoratore, né potrà essere determinata, anche indirettamente, da sistemi di valutazione elaborati mediante algoritmi. Sono stati inoltre previsti i seguenti nuovi termini di durata massima del periodo di prova, applicabili alle sole assunzioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2026: liv. Q, 6 mesi; liv. 1, 5 mesi; liv. 2, 4 mesi; liv. 2, 4 mesi; livelli 3S, 3 e 4, 3 mesi; altri livelli, 1 mese. Le Parti hanno previsto novità anche relativamente al periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento; di seguito ne riportiamo i nuovi termini. Mentre per operai (6 giorni lavorativi) e personale viaggiante (15 giorni) tali termini prescindono dall’anzianità di servizio, per le altre qualifiche è stata prevista la seguente articolazione, sempre da considerare espressa in giorni lavorativi:
- per i quadri e gli impiegati di liv. 1, rispettivamente 2 mesi e 15 giorni (anzianità fino a 5 anni), 3 mesi e 15 giorni (anzianità tra 5 e 10 anni) e 4 mesi e 15 giorni (anzianità oltre 10 anni);
- per gli impiegati di liv. 2, rispettivamente 1 mese e 15 giorni (anzianità fino a 5 anni), 2 mesi (anzianità tra 5 e 10 anni) e 2 mesi e 15 giorni (anzianità oltre 10 anni);
- per gli impiegati di altro livello, rispettivamente 1 mese (anzianità fino a 5 anni), 1 mese e 15 giorni (anzianità tra 5 e 10 anni) e 2 mesi (anzianità oltre 10 anni). In materia di assistenza sanitaria integrativa (Fondosani) le Parti hanno recepito quanto previsto dall’Accordo 28 maggio 2026 che ha stabilito, a decorrere dal 1° giugno 2026, un incremento di 2 euro del contributo a carico del datore di lavoro, con la quota mensile che conseguentemente si attesta a 14,50 euro (di cui 13,50 a carico del datore e 1 a carico del lavoratore). Confermata anche la quota per il finanziamento della bilateralità (Ebiasp) nella misura di 7,50 euro mensili (di cui 6,50 a carico del datore di lavoro e 1 a carico del lavoratore).
25 settembre 2026
/ Andrea MEROLA