È una materia che suscita sempre qualche dubbio applicativo quella della tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dagli stralci operati nell’ambito degli strumenti della regolazione della crisi e dell’insolvenza (o, ante DLgs. 14/2019 - CCII, delle procedure concorsuali). La disciplina è contenuta, essenzialmente, nell’art. 88 comma 4-ter del DPR 917/86 (TUIR). La ratio che ha ispirato il legislatore è quella di favorire la soluzione della crisi d’impresa e, a tal fine, non considerare imponibili i componenti positivi di reddito (straordinari) rappresentati dagli stralci concessi dai creditori. Si tratta, dal punto di vista ragionieristico di insussistenze di passività o, secondo la definizione accolta anche dal legislatore fiscale, di sopravvenienze attive che, ordinariamente, entrano nella base imponibile IRES. La condizione che consente tale non imponibilità delle sopravvenienze attive è rappresentata dalla circostanza che esse siano intervenute, così recita il succitato comma 4-ter dell’art. 88, in esito al concordato fallimentare o al preventivo liquidatorio. La legge dispone però anche che in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato di risanamento pubblicato nel Registro delle imprese la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 del TUIR (senza considerare il limite di riportabilità dell’80%, gli interessi passivi e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’art. 1 comma 4 del DL 201/2011). La seconda disposizione ha lo scopo di evitare che una impresa in crisi, una volta risanata e capace quindi di competere con le altre che non hanno avuto alcun aiuto dei creditori, non possa anche fruire dell’indebito vantaggio di riportarsi in avanti le perdite fiscali risalenti ai periodi di imposta ante crisi, in quanto ciò, evidentemente, provocherebbe una distorsione di mercato. Si rammenta che, mentre il testo dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR contiene il riferimento agli istituti del RD 267/42, il DLgs. 4 dicembre 2025 n. 186, ha disposto (con l’art. 8 comma 1) che tale norma deve essere interpretata nel senso che il beneficio della non imponibilità delle sopravvenienze attive spetta anche se esse sono originate da un istituto di cui al DLgs. 14/2019 e, quindi, da concordato nella liquidazione giudiziale, concordato minore liquidatorio, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, concordato minore in continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del CCII, piano attestato ai sensi dell’art. 56 del CCII se pubblicato nel registro delle imprese, e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Nonostante la materia sia stata più volte approfondita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, era fino ad oggi priva di una interpretazione di legittimità in merito al coordinamento con la disciplina delle perdite ex art. 84 del TUIR. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6763 depositata il 20 marzo 2026, ha posto rimedio a questa lacuna. I giudici di legittimità hanno infatti sancito il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, t.u.i.r., deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l’eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall’art. 182-bis l.fall. (oggi art. 58 CCII) rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle dette perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l’importo dei detti debiti, dovendo ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite”. Con ciò la Cassazione ha censurato l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, risultata vincente sia in primo che in secondo grado del contenzioso in esame, secondo la quale avrebbero dovuto considerarsi imponibili le sopravvenienze attive da stralcio nel caso fossero risultate inferiori all’importo complessivo delle perdite compensabili. Secondo la Commissione tributaria provinciale e regionale adita dal contribuente, infatti “solo in caso di eccedenza della sopravvenuta inesistenza di passività per effetto dell’accordo rispetto alle perdite computabili” avrebbe dovuto “discorrersi di irrilevanza fiscale del vantaggio; di contro, nel caso in cui essa” fosse stata inferiore o pari alle perdite avrebbe costituito “sopravvenienza attiva”. Va detto che alla posizione assunta dalla Cassazione si era già da tempo allineata la prassi dell’Amministrazione finanziaria ed in tal senso si è posta la risposta ad interpello n. 183/2023 che, a sua volta, richiama la risposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 settembre 2018 all’interrogazione parlamentare n. 5-00047 del 20 settembre 2018.
24 marzo 2026
/ Marco PEZZETTA