Con la recente sentenza n. 78/2026 il Tribunale di Torino ha dichiarato l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato domandata da un debitore persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, segnatamente un professionista iscritto ad un Albo professionale (che, peraltro, in passato ha anche ricoperto plurime cariche quale amministratore di società e quale liquidatore) ex art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019, con ricorso depositato, in proprio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 ss. del CCII. Richiamando e ricollegandosi, pur implicitamente, alle puntuali statuizioni di cui alle recenti ed autorevoli proprie Linee guida per la presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata licenziate il 14 ottobre 2025, il Tribunale ha, in primo luogo, osservato come il debitore sovraindebitato che intenda accedere ad una procedura liquidatoria di cui agli artt. 268 ss. del CCII abbia l’onere, considerato il disposto di cui all’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII, di indicare, nel ricorso introduttivo del giudizio, nel dettaglio e, al contempo, di “giustificare”, producendo in giudizio i relativi documenti, le spese occorrenti al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, così da consentire al Tribunale (stesso) di procedere con la “determinazione” disposta dalla norma appena menzionata. Le spese, come indicate e documentate, devono, comunque, poi, essere vagliate dal giudice in punto congruità. Ora, il Tribunale di Torino – non soltanto nelle citate Linee guida, ma anche in diversi propri precedenti (ex plurimis, Trib. Torino 13 febbraio 2025) – ritiene che il parametro di riferimento per poter valutare l’effettiva congruità delle spese indicate e documentate dal ricorrente sia duplice. Da un lato, è costituito dalla spesa per consumi familiari, nella misura “mediana”, rappresentante, ad avviso del Tribunale di Torino, un “dato di normalità”, indicata dall’ISTAT per l’ultimo anno di riferimento per un nucleo familiare analogo a quello del debitore istante. Dall’altro, è costituito dalla soglia di povertà assoluta, sempre indicata dall’ISTAT, relativa ad un nucleo familiare analogo a quello del debitore, indice che “[…] rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento”, il tutto con la precisazione che, pur non potendosi che ritenere, in astratto, legittimo un discostamento, da parte del debitore, considerata la propria specifica situazione, dal dato indicato dall’ISTAT relativamente alla spesa mediana, nondimeno “tanto maggiore sarà il discostamento da tale dato di normalità, quanto più occorrerà che il debitore intensifichi il proprio onere motivazionale e la documentazione a supporto” (cfr. Trib. Torino 13 febbraio 2025). Atteso che, nella fattispecie in esame, il debitore, nell’indicazione di quanto occorrente al proprio mantenimento, ha rappresentato un valore superiore a quello indicato dall’ISTAT, senza, al contempo, fornire “alcuna specifica ragione di discostamento”, il Tribunale di Torino non ha potuto che disattendere l’indicazione del debitore e così determinare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII), il mantenimento del debitore nel veriore importo, al contrario, indicato dall’ISTAT quale spesa mediana relativa ad un analogo nucleo familiare. In secondo luogo, la sentenza de qua si distingue, avendo de facto riempito di contenuto il precetto normativo codicistico di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 280 del CCII, afferente il dovere di buona fede, correttezza e di leale collaborazione, cui dovrebbe ispirarsi il comportamento delle parti, ivi compreso il debitore, nel corso delle procedure concorsuali disciplinate dal CCII, tra cui rientra, anche, la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII, anche in un’ottica di futura esdebitazione ex art. 282 del CCII. In particolare, nel rammentare al debitore il proprio dovere di continuare a lavorare, nel corso della fase esecutiva della richiesta liquidazione, al fine di procurare attivo da mettere a disposizione della procedura, il Tribunale di Torino ha identificato detta condotta come una forte rappresentazione e trasposizione concreta del dovere di buona fede, correttezza e leale collaborazione di cui alle norme testé citate, al quale attenersi nel corso della procedura de qua.
21 marzo 2026
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI