IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Nell’eredità dell’usufruttuario il credito per gli utili accantonati nelle società personali
/ Emanuele LO PRESTI VENTURA
La donazione della nuda proprietà di beni, tipicamente in contesti familiari, può realizzare dei significativi vantaggi fiscali. In particolare, soffermandosi in questa sede sulle sole partecipazioni societarie, il socio intenzionato a rimanere saldamente in cabina di regia il più a lungo possibile, nell’incertezza o addirittura impossibilità che, a tempo debito, siano soddisfatti i requisiti per applicare il beneficio ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/1990, può mitigare il peso della tassazione indiretta sul trasferimento della quota, donando nel frattempo al familiare la (sola) relativa nuda proprietà. La base imponibile dell’atto, infatti, ai fini dell’imposta sulle donazioni, sarà data unicamente dalla frazione dell’attuale valore della partecipazione (calcolato ex art. 16 del DLgs. 346/1990) di spettanza del donatario, così come determinata a sua volta ricorrendo ai criteri estimativi validi ai fini dell’imposta di registro; quanto, invece, trattenuto dall’usufruttario, all’apertura della sua successione andrà esente, per il noto principio di irrilevanza del “consolidamento” di tale diritto per morte del titolare. Assumendo ora la prospettiva reddituale, alla data di donazione il valore fiscale della quota sarà ripartito tra le parti sulla base delle medesime percentuali di cui sopra (così C.M. n. 16/1985). Il tutto, ed è questo un risvolto della vicenda da non sottovalutare, senza che peraltro quanto trattenuto dall’usufruttuario possa essere recuperato un giorno dal nudo proprietario: in altre parole, a seguito della scomparsa del primo, quest’ultimo manterrà un costo di acquisto pari a quello acquisito in sede di donazione (così l’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 6/2006, § 8.1). Rimanendo in tale ambito, un aspetto, legato a quanto appena rammentato e sul quale è opportuno soffermarsi, può riguardare i titolari dei diritti parziari su quote di società di persone. È ormai sdoganata l’idea che su di esse possano costituirsi diritti di usufrutto ex art. 978 e ss. c.c. e che, quindi, anche in tale contesto si possa pervenire ad una dissociazione tra la figura del socio (cioè il nudo proprietario) e il titolare, tra gli altri, del diritto agli utili (cioè l’usufruttuario). Ciò premesso, la questione alla quale si allude trae origine dal fatto che il costo fiscale del diritto di usufrutto ben potrà registrare negli anni successivi alla sua nascita degli incrementi, in ragione, in particolare, degli (auspicabili) redditi della società imputati al proprio titolare (così anche ris. n. 61/2006). Orbene, un apparente corto circuito potrebbe ingenerarsi ove l’usufruttuario morisse prima della materiale riscossione degli utili: in tale evenienza, infatti, il titolare del diritto alla loro percezione avrebbe una quota, divenuta in piena proprietà, dal costo fiscale ancora agganciato al dato ricevuto al tempo e, quindi, formalmente “incapiente” per “reggere” delle distribuzioni. Al riguardo, si ritiene doveroso risolvere la questione basandosi su di un elemento. È opinione di chi scrive che il nostro erede dovrebbe dichiarare in sede successoria un credito del de cuius corrispondente agli utili imputatigli al tempo ma da lui mai riscossi, con tutte le implicazioni del caso ai fini della tassazione indiretta, ma così privando il successivo flusso di un qualunque risvolto reddituale. Tale ricostruzione è coerente con quanto si afferma, pur nel mondo delle società di capitali, nella risposta a interpello 12 febbraio 2025 n. 30, avuto riguardo al comportamento da tenere da parte dell’erede dell’usufruttuario morto tra la delibera di distribuzione degli utili e l’effettiva loro corresponsione. Lo stesso art. 2262 c.c., poi, prevede che ciascun socio, salvo patto contrario, ha diritto di percepire la sua parte di utili sic et simpliciter dopo l’approvazione del rendiconto: ora, se è pur vero che l’usufruttuario non è tecnicamente un socio, non pare si possa dubitare della sua titolarità del diritto in questione. Così ragionando, peraltro, non dovrebbe essere necessario, per giungere alla medesima conclusione, operare dei distinguo tra attribuzioni in costanza di rapporto e ipotesi di c.d. “sottozero” ex art. 20-bis del TUIR, scomodare, più in generale, il divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 163 del TUIR, ed ancora, almeno nel mondo delle società semplici, rammentare che le attribuzioni di importi che non hanno legittimamente concorso alla determinazione del loro reddito complessivo, quale che sia la ragione, non assumono mai rilievo per il socio. Considerazione a latere concerne, infine, il costo fiscale della partecipazione, il quale, a questo punto, dovrebbe qui rimanere sempre e comunque intonso.