In caso di frode per IVA e accise, con riguardo a cessioni intraunionali falsamente attestate, anche per le imposte di consumo sugli oli lubrificanti resta responsabile il deposito dal quale i beni sono spediti, a prescindere dalla sfera proprietaria delle merci e dal fatto che la responsabilità attiva per l’omesso pagamento delle imposte di consumo sia di terzi. Con un’interessante ricostruzione normativa che accomuna, di fatto, il regime di responsabilità vigente in materia imposte di consumo non armonizzate a quello, molto rigoroso, vigente in materia di accise armonizzate, la Cassazione, con la sentenza n. 22851/2026, persegue la linea di tradizione, riconducendo l’imposizione sempre al deposito (di fatto, fiscale) dal quale avviene uno svincolo, anche se irregolare per opera di terzi. Il caso al vaglio dei giudici di legittimità attiene a una società titolare di licenza per attività di stoccaggio, miscelazione, denaturazione, confezionamento, spedizione per conto terzi di prodotti chimici, petroliferi e petrolchimici, custoditi in due stabilimenti; essa era quindi solo depositaria dei materiali immessi in consumo, di cui erano invece proprietarie due società. Sul piano cartolare, i prodotti in questione, sottoposti al regime dell’imposta di consumo, risultavano ceduti dalle proprietarie ad altri soggetti siti in Paesi dell’Unione europea e di tale circostanza il deposito, dal quale i beni sarebbero stati spediti, aveva ricevuto la prova attraverso la documentazione attestante il trasporto (CMR regolarmente compilati). Tuttavia, tali beni erano stati rinvenuti e sequestrati, nel corso di indagini penali, nel territorio dello Stato, con conseguente addebito di imposta di consumo (diverso è ovviamente il regime IVA applicabile al caso), nonostante il deposito si ritenesse parte lesa dalla frode e avesse addirittura presentato anche una denuncia nei confronti del legale rappresentante delle società coinvolte. Eppure, le eccezioni del deposito sono state respinte nei gradi sia di merito che di legittimità. La Cassazione ha effettuato un’articolata e interessante ricostruzione della disciplina delle accise e delle “altre imposizioni indirette” previste dal titolo III (artt. 61 e ss.) del DLgs. 504/95 (TUA). Così, si osserva anzitutto che l’accisa si applica ai prodotti indicati nell’art. 21 del DLgs. 504/95 tra i quali, in generale, i carburanti e gli oli combustibili destinati ad essere utilizzati per l’alimentazione di impianti di riscaldamento o di motori. Sono invece assoggettati all’imposta indiretta di cui all’art. 61 del DLgs. 504/95, tra gli altri, “a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora: 1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; 2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione”. I presupposti per l’applicazione di questa imposta, benché modellati su quelli riguardanti le accise, sono comunque autonomamente disciplinati dall’art. 61 del DLgs. 504/95, nel quale è stabilito che essa si applica all’immissione in consumo e obbligato è: il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato; il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; l’importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi. L’immissione in consumo si verifica, in genere: per i prodotti nazionali, all’atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori, sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; per i prodotti di provenienza comunitaria, all’atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione intracomunitaria; per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all’atto dell’importazione. L’art. 61 del DLgs. 504/95 tratteggia dunque una disciplina autonoma rispetto alle accise, ma indica, al comma 2, le norme in materia di accise che sono applicabili. Qui arriva, però, il passaggio di diretto interesse sistematico, perché la Corte anzitutto riconosce che le condizioni di esigibilità sono espressamente e autonomamente indicate in tale articolo, ma osserva altresì che il concetto di immissione in consumo, pure specificamente disciplinato, non presenta sostanziali differenze con quanto previsto in materia di accise dall’art. 2 del DLgs. 504/95. Inoltre, sebbene il regime sospensivo non sia espressamente previsto dallo stesso art. 61 del DLgs. 504/95, a tale regime fa riferimento nell’art. 4 richiamato dall’art. 61 comma 2, sicché deve ritenersi che esso trovi comunque applicazione anche alla fattispecie in esame. Con questo sillogismo interpretativo, la Corte arriva anzitutto a concludere come “non possa quindi dubitarsi del fatto che, nel caso di specie, l’immissione in consumo sia avvenuta ai sensi dell’art. 61, comma 1°, lett. c) nn. 1) e 4) o dell’art. 2, comma 2°, lett. a) d.lgs. 504/1995”, per poi, di seguito, applicare tutti i principi di responsabilità oggettiva esistenti sui depositi fiscali, con ciò sancendo la debenza del tributo in capo al deposito dal quale i prodotti spediti sono “svincolati” irregolarmente (Corte di Giustizia Ue, causa C-325/99).
10 agosto 2026
/ Ettore SBANDI e Laura GIALLORETO