L’inizio del 2026 ha segnato per il Carbon Border Adjustment Mechanism l’avvio della fase cruciale: il CBAM diventa ora un costo, commisurato al carbonio “incorporato” nei beni importati. Questa circostanza non poteva che avere notevoli ripercussioni in termini di gestione della compliance, con impatti su scadenze, adempimenti, attori, “strumenti” di lavoro, ecc. L’adeguamento dell’assetto che ha caratterizzato il periodo transitorio è conseguenza della richiesta, in capo agli operatori, di impegno e collaborazione ora maggiori nella complessa e delicata gestione di quella che è, a tutti gli effetti, una risorsa propria dell’Unione Europea. Di pari passo, quindi, è stato infittito il calendario degli operatori di molte date segnate “in rosso”, in corrispondenza di nuovi adempimenti e precise scadenze, già oggetto di recente revisione e razionalizzazione. Anzitutto, è prevista la presentazione di una dichiarazione annuale entro il 30 settembre dell’anno successivo. In sede di dichiarazione, dovranno essere rendicontate tutte le importazioni effettuate nell’arco di ciascun anno solare; alle stesse dovranno essere associate, prodotto per prodotto, le relative emissioni incorporate, calcolate in base alle metodologie previste, cui far corrispondere i certificati CBAM da restituire. La metodologia adottata per il calcolo delle emissioni incorporate non sarà priva di conseguenze: in caso di ricorso ai c.d. valori di default, il calcolo si baserà sulla (corretta) applicazione degli stessi; viceversa, in caso di dichiarazione sulla base di “emissioni effettive”, sarà responsabilità del dichiarante garantire che le stesse siano certificate da parte di un verificatore accreditato. Questi ultimi svolgeranno un ruolo fondamentale nel garantire la correttezza delle dichiarazioni CBAM, verificando la conformità dei dati relativi alle emissioni incorporate dichiarati. Tuttavia, essi potranno richiedere la registrazione nel registro CBAM solo a partire dal 1° settembre 2026. I certificati CBAM consistono in certificati in formato elettronico, da acquistare sulla apposita piattaforma della Commissione europea; ciascun certificato equivale a una tonnellata di emissioni di CO2. I certificati, a regime, dovranno essere acquistati già in corso d’anno, tenuto conto di precisi limiti. Tuttavia, sarà possibile effettuarne l’acquisto solo a partire dal 1° febbraio 2027, quando sarà pronta all’uso la piattaforma della Commissione europea. Quindi, per il solo 2026, l’acquisto dei certificati avverrà in modo del tutto postergato rispetto alle importazioni, per quanto precedente rispetto alla prima dichiarazione annuale. Come sopra accennato, per quanto la dichiarazione avvenga su base annuale, essenziale è sottolineare l’importanza che rivesta la corretta gestione di ciascun trimestre. Infatti, a partire dal 2027, il numero di certificati acquistati durante ciascun trimestre deve essere commisurato al 50% delle emissioni incorporate “importate”. Tale corrispondenza dovrà essere garantita dall’operatore al termine di ciascun trimestre. Per quanto, a oggi, non sia previsto alcun adempimento su base trimestrale (quale, ad esempio, la presentazione di una “liquidazione” CBAM), si rimarca la necessità di avere il controllo delle importazioni (e corrispondenti valori CBAM) ben prima della scadenza del 30 settembre. La restituzione dei certificati CBAM, acquistati in corso d’anno, alla Commissione europea dovrà avvenire entro il 30 settembre, in linea con la scadenza della dichiarazione annuale. La restituzione dei certificati costituisce il momento in cui l’importatore “chiude il cerchio”, dimostrando di aver acquistato certificati in misura sufficiente a compensare tutte le emissioni incorporate nei prodotti importati. Il termine, invece, per la richiesta di riacquisto alla Commissione di eventuali certificati eccedenti è fissata al 31 ottobre di ciascun anno. I certificati eventualmente acquistati in eccesso potranno essere resi alla (sola) Commissione, in base alla prevista procedura, al prezzo di acquisto, non essendo possibile, come noto, cedere i certificati. La cancellazione dei certificati CBAM, invece, è fissata per il 1° novembre. In conclusione, il 2026 segna l’inizio di una nuova fase per la compliance CBAM, caratterizzata dalla necessità di maggiore controllo e razionalità nella gestione, consci del fatto che solo una oculata e consapevole gestione della stessa può garantire una mitigazione del rischio e controllo dei costi in capo agli operatori economici.
7 gennaio 2026
/ Sabrina FERRAZZI