È stata pubblicata ieri la versione finale del nuovo Codice di autodisciplina “Principi per il governo delle imprese familiari non quotate” – intese come imprese nelle quali una o più famiglie detengono la maggioranza, e più spesso la totalità, del capitale – promosso da AIDAF, Assonime e Università e SDA Bocconi. Pur mirando a costituire un utile riferimento per tutte le imprese a controllo familiare aventi la forma di società di capitali, il Codice si rivolge espressamente alle società familiari medie (con fatturato compreso tra 20 e 250 milioni di euro) e grandi (con fatturato superiore a 250 milioni di euro) non quotate in mercati regolamentati e alle società che, anche se di dimensioni più piccole, sono caratterizzate da un percorso di crescita significativa, che potrebbe giustificarne l’adozione, anche solo parziale. Il Codice – si ricorda – è costituito da un insieme di princìpi che individuano le prassi e le procedure di governance che le società che lo adottano si impegnano ad attuare. I princìpi sono accompagnati da Linee guida che, per ciascun principio, forniscono indicazioni sulle sue possibili modalità attuative e hanno una natura non vincolante ai fini dell’applicazione del Codice. L’adesione al Codice è su base volontaria, in applicazione del principio del c.d. comply or explain, e le società aderenti danno conto dell’adozione del Codice nella Relazione sulla gestione, fornendo, in un documento accessibile al pubblico, le informazioni relative alle concrete modalità di applicazione dei princìpi e le motivazioni che hanno giustificato l’eventuale scostamento da uno o alcuni di essi. Rispetto alla precedente versione, il Codice 2025 prevede anche un sistema di monitoraggio, tramite il neoistituito Comitato per la Corporate Governance delle imprese familiari non quotate, incaricato di verificare lo stato di applicazione del Codice, sulla base delle informazioni fornite dalle società aderenti, e di adottare ogni modifica necessaria al Codice stesso. Le previsioni rilevanti per specifiche società sono individuate in base alle relative dimensioni, secondo un principio di proporzionalità. Alcuni princìpi, infatti, sono rivolti esclusivamente alle società grandi, ancorché essi possano risultare utili anche per le società medie che intendessero adottarli su base volontaria. Nel merito, i princìpi enunciati sottolineano l’importanza dello statuto sociale e della disciplina relativa all’assemblea dei soci, per poi concentrarsi sull’Organo amministrativo, fornendo indicazioni specifiche con riguardo alla sua composizione, al suo funzionamento e, in generale, al suo ruolo. Per quanto riguarda lo statuto sociale, le Linee guida evidenziano come esso sia finalizzato a definire un modello di governance funzionale alla realizzazione dell’attività di impresa e alla gestione delle relazioni tra gli organi sociali. Nelle società familiari, in particolare, può essere utile l’adozione di modelli societari diversi da quello tradizionale. Si pensi, per esempio, al sistema “dualistico”, che potrebbe consentire alla famiglia di controllo di assumere un ruolo di “supervisione strategica” – trovando maggior rappresentazione nel Consiglio di Sorveglianza – limitando, invece, la sua attività gestionale ed amministrativa nell’impresa, con una presenza limitata nel Consiglio di Gestione. Lo statuto sociale, inoltre, diventa uno strumento indispensabile, nelle realtà familiari, sotto il profilo dell’attribuzione dei diritti dei soci, sia con riguardo ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, sia con riferimento alla possibilità di attribuire diritti differenziati con riguardo al voto. [CATENACCIO] Sempre sotto il profilo dei diritti dei soci, si sottolinea l’importanza di garantire la massima partecipazione degli stessi (familiari e non) alle assemblee, assicurando una adeguata e tempestiva informazione. Da valutare, quindi, la possibilità di consentire la partecipazione alle assemblee “da remoto” e di fornire tutte le informazioni relative all’ordine del giorno con un anticipo di almeno 15 giorni. Quanto ai princìpi dedicati all’organo amministrativo, si stabilisce come esso debba essere formato da amministratori – esecutivi e non esecutivi – dotati di adeguate competenze, professionalità ed esperienza in cui il numero, la competenza, e l’autorevolezza degli amministratori non esecutivi sia tale da garantire al loro giudizio un peso significativo nei processi decisionali. Almeno due degli amministratori non esecutivi, inoltre, devono essere esterni alla società (ossia soggetti, anche soci, che non fanno parte della famiglia che controlla la società, non esercitano un’influenza notevole, non sono amministratori esecutivi o manager della società e non hanno significative relazioni professionali con essa), mentre, nelle società grandi, almeno un amministratore esterno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate. La composizione dell’organo di amministrazione, poi, deve rispecchiare l’applicazione di criteri di diversità di età e di genere. Tra i compiti dell’organo amministrativo, infine, particolare rilievo assumono:
- la valutazione in ordine all’introduzione di prassi di autovalutazione e all’istituzione di uno o più Comitati nell’ambito dell’organo stesso;
- la determinazione dei principi di controllo interno e gestione dei rischi;
- l’istituzione di una funzione di internal audit.
18 novembre 2025
/ Maurizio MEOLI e Monica VALINOTTI