La recente sentenza n. 434 del 7 novembre 2025, con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato l’apertura di una liquidazione controllata del patrimonio di un debitore persona fisica, su domanda presentata da un creditore con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 commi 2 e 3 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), individua ed esamina analiticamente i singoli presupposti la cui valutazione giudiziale appare necessaria ai fini della declaratoria di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato su istanza del creditore. Preliminarmente, la pronuncia in esame si sofferma anzi tutto sulla questione relativa alla competenza per territorio, da individuarsi, anche nel contesto di una domanda liquidatoria presentata da un creditore (e, dunque, non soltanto in quello nel quale l’iniziativa appartiene al debitore), sulla scorta dei puntuali criteri di cui agli artt. 27 commi 2 e 3 e 28 del CCII: sicché, trattandosi – quanto alla descritta qualità soggettiva del resistente – di un debitore persona fisica non esercente attività di impresa, la competenza per territorio è stata correttamente individuata alla luce del “centro degli interessi principali” del debitore, presuntivamente coincidente con la sua residenza, situata in uno dei Comuni compresi nel circondario del Tribunale di Torino. Quanto detto conduce poi a una seconda questione, correlata alla precedente, ovverosia le modalità di comunicazione o, più precisamente, di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, a cura del creditore nei confronti del debitore resistente: in tal modo, correttamente interpretando a contrario l’art. 10 comma 1 del CCII, la notificazione, vedendo quale destinatario un soggetto privo di un domicilio digitale, ha avuto luogo con i mezzi ordinari previsti dal codice di procedura civile (di qui, il riferimento contenuto nella parte motiva del provvedimento in commento all’art. 140 c.p.c.). Nulla quaestio, invece, con riferimento alla legittimazione soggettiva attiva e passiva, rispettivamente, del creditore ricorrente e del debitore resistente: sennonché, se non suscita stupore, trattandosi de facto della mera trasposizione del disposto normativo di cui all’art. 268 comma 2 del CCII, la qualità di debitore persona fisica del resistente, non di meno potrebbe, per contro, essere di interesse, per gli operatori del settore, soffermarsi sulla specifica qualità soggettiva del creditore ricorrente, nella specie un curatore nominato a seguito dell’apertura di una liquidazione giudiziale nei confronti di un’impresa non minore, il quale, pur munito di un titolo esecutivo e di un atto di precetto, ha propeso per domandare, nei confronti del debitore della procedura liquidatoria maggiore, l’apertura di una liquidazione controllata, anziché proseguire con le consuete legittime azioni esecutive. Il che potrebbe far considerare la (ritenuta maggiore) utilità del rimedio liquidatorio, in luogo dell’usuale strumento esecutivo, da far valere, da parte di un creditore, anche se curatore di un’impresa soggetta a liquidazione e giudiziale e anche se munita di titolo esecutivo, nei confronti del proprio debitore. Quanto alle consequenziali determinazioni, la sentenza rammenta come, da un lato, spetti al Tribunale accertare ex officio il superamento della soglia minima debitoria, pari a 50.000 euro, prevista dall’art. 268 comma 2 del CCII, e, dall’altro, spetti invece al debitore persona fisica resistente, eventualmente, opporsi all’istanza presentata nei suoi riguardi, vuoi formulando l’eccezione di incapienza nei modi e tempi di cui all’art. 268 comma 3 del CCII, vuoi formulando – sempre che, ma non pare tale il caso, non si tratti di un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese insolvente sulla base di una debitoria promiscua – apposita istanza di un termine per la presentazione di una procedura concordataria “in bianco” ai sensi dell’art. 271 del CCII. Da ultimo, quanto meno nella procedura aperta su istanza del creditore, non emergono contrasti – esistenti, invece, allorché la domanda sia presentata dal debitore in proprio – in ordine all’individuazione del soggetto competente a determinare il mantenimento del debitore e del proprio nucleo familiare, rappresentante, ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII, la quota reddituale da escludere dalla liquidazione: nello specifico, il Tribunale di Torino precisa come in detta ipotesi spetti certamente solo al giudice delegato su istanza del liquidatore e/o del debitore, con la precisazione che, allo stato, in assenza di detta determinazione, non possa che ritenersi sottoposta alla liquidazione la totalità degli stipendi, pensioni o altri redditi periodici del debitore.
27 dicembre 2025
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI