Sottoscritto lo scorso 3 novembre tra Confindustria Radio Televisioni e le OO.SS. dei lavoratori (Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil) l’Accordo per il rinnovo del CCNL 19 dicembre 2017 (codice CNEL G091) applicabile ai dipendenti di imprese radiotelevisive, multimediali e multipiattaforma, scaduto il 31 dicembre 2024 (si veda “Buste paga più pesanti nelle imprese radiotelevisive private e multimediali” del 2 giugno 2022). La nuova disciplina è valida per il triennio 2025-2027. In primo luogo si segnala la previsione di incrementi retributivi, definiti in misura e con decorrenze differenziate per i lavoratori del settore televisivo e per quelli del settore radiofonico. Per il settore televisivo sono stati previsti 205 euro di aumento medio rapportati al livello 5 e distribuiti come segue nell’arco del periodo di vigenza contrattuale: 80 euro da gennaio 2026, 80 euro da giugno 2027 e 45 euro da gennaio 2028. Per il settore radiofonico l’incremento medio, rapportato in questo caso al livello 3 dell’inquadramento, è pari invece a 165 euro, distribuiti come segue: 90 euro da gennaio 2026 e 75 euro da giugno 2027. In attesa della pubblicazione della tabella ufficiale elaborata dalle Parti stipulanti, gli importi che seguono, applicabili da gennaio 2026, sono il risultato di una elaborazione redazionale determinata sulla base delle scale parametrali vigenti e dei minimi retributivi precedentemente in vigore:
- imprese televisive: liv. 9, 2.114,34 euro; liv. 8, 1.938,18 euro; liv. 7, 1.787,33 euro; liv. 6, 1.704,98 euro; liv. 5, 1.571 euro; liv. 4, 1.320,90 euro; liv. 3, 1.102,56 euro; liv. 2, 969,61 euro; liv. 1, 835,62 euro;
- imprese radiofoniche: liv. 6, 1.632,31 euro; liv. 5, 1.464,26 euro; liv. 4, 1.204,53 euro; liv. 3, 1.028,70 euro; liv. 2, 868,41 euro; liv. 1, 725,69 euro. Le Parti hanno inoltre previsto l’erogazione di un’indennità forfetaria una tantum pari a 300 euro per il settore televisivo e a 200 euro per il settore radiofonico, da corrispondere unitamente alla retribuzione del prossimo gennaio. L’Accordo precisa che tali valori devono essere oggetto di riproporzionamento e, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso, deve ritenersi che si tratti di valori medi riferiti ai medesimi livelli retributivi assunti a riferimento per l’incremento dei minimi retributivi (vale a dire il livello 5 per le imprese televisive e il livello 3 per le imprese radiofoniche). Pertanto si riporta di seguito lo sviluppo degli importi da corrispondere a titolo di una tantum nel prossimo mese di gennaio, effettuato sulla base delle scale parametrali vigenti:
- imprese televisive: liv. 9, 403,72 euro; liv. 8, 370,21 euro; liv. 7, 341,49 euro; liv. 6, 325,53 euro; liv. 5, 300 euro; liv. 4, 252,13 euro; liv. 3, 210,64 euro; liv. 2, 185,11 euro; liv. 1, 159,57 euro. -imprese radiofoniche: liv. 6, 317,12 euro; liv. 5, 284,71 euro; liv. 4, 233,97 euro; liv. 3, 200 euro; liv. 2, 168,71 euro; liv. 1, 140,94 euro. In tema di assistenza sanitaria si evidenzia l’incremento della quota mensile a carico del datore di lavoro che passa da 10 a 13 euro a decorrere dal 1° gennaio 2027. Infine, si segnala che con Addendum sottoscritto in pari data è stata recepita la richiesta delle organizzazioni sindacali relativa al non riconoscimento ai fini del periodo di comporto dei periodi di malattia dei lavoratori affetti da patologie oncologiche o sottoposti a trattamenti salvavita.
6 novembre 2025
/ Andrea MEROLA