Il regime pubblicitario del piano attestato di risanamento è disciplinato da due disposizioni, una specifica di tale istituto ed una riguardante tutti gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, tra i quali è formalmente compreso anche quello di cui all’art. 56 del DLgs. 14/2019. Tale norma, al comma 4, riconosce al debitore la facoltà, e non l’obbligo, di iscrivere al Registro delle imprese “il piano, l’attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con le parti interessate”. L’altra disposizione rilevante è costituita dall’art. 120-bis comma 1 del CCII, secondo cui “l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società”. L’ambito applicativo della disposizione è letteralmente esteso agli “strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, con l’effetto che ne risulterebbero formalmente soggetti anche gli accordi che danno esecuzione ai piani attestati di risanamento. In tal senso, si è espresso il Consiglio nazionale del Notariato, con il documento di Studio 14 giugno 2023 n. 42-2023/I, a parere del quale l’art. 120-bis del CCII è applicabile anche agli strumenti di regolazione “non soggetti a omologazione (id est, gli accordi stipulati in esecuzione del piano di risanamento attestato ex art. 56 del CCII) ovvero soggetti a controllo giudiziale soltanto eventuale, cioè in caso di opposizione (id est, la convenzione di moratoria ex art. 62 del CCII)”. Tale documento precisa, inoltre, che in questi due casi, “la scelta dovrà essere precisa e completa e la decisione dovrà recare, anche in allegato, il contenuto del piano e degli accordi”, in quanto si tratta di strumenti “non procedimentalizzati” e non soggetti a controllo giudiziario, se non eventuale e successivo. Un’interpretazione differente da quella meramente letterale potrebbe, tuttavia, trovare fondamento in alcune specifiche motivazioni. In primo luogo, si osservi che l’art. 120-bis comma 1 del CCII fa riferimento a concetti – come “domanda di accesso”, “anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi”, “contenuto della proposta e del piano” – tipici degli accordi di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. In tal senso, si veda, ad esempio, l’art. 40 comma 1 del CCII (“Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale”), secondo cui il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza “si svolge dinanzi al tribunale” – che non può, evidentemente, riguardare il piano di risanamento – con le modalità previste dalla sezione “Procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale”. Analogamente, si consideri l’art. 44 comma 1 del CCII (“Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”), che richiama – oltre agli stessi termini indicati dall’art. 120-bis comma 1 del CCII, come “proposta”, “piano” e “accordi” – la normativa sulla documentazione di cui all’art. 39 del CCII non (più) applicabile al piano di risanamento, bensì agli accordi di ristrutturazione dei debiti, al concordato preventivo e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. A ciò si aggiunga l’espresso rinvio all’art. 120-bis del CCII operato dall’art. 44 comma 2 del CCII, in virtù del quale, al secondo periodo, “Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell’art. 120-bis”. Oltre ai suddetti rilievi, si dovrebbe tenere conto che sostenere l’applicabilità dell’art. 120-bis comma 1 del CCII al piano di risanamento potrebbe significare disattendere la facoltà di riservatezza e la natura privata dello strumento riconosciuta dall’art. 56 comma 4 del CCII, da cui dovrebbe derivare la necessità di un adeguato coordinamento tra le due disposizioni. Ciò anche al fine di chiarire se il predetto deposito del verbale notarile, riguardante la decisione degli amministratori di accedere allo strumento, sia dovuto pure qualora la società intenda, poi, procedere facoltativamente alla pubblicazione, presso il Registro delle imprese, del piano di risanamento, degli accordi esecutivi dello stesso e dell’attestazione.
2 dicembre 2025
/ Michele BANA