Lo scorso 6 dicembre le associazioni datoriali e le OO.SS. di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti) hanno definito la nuova disciplina collettiva, applicabile al personale delle aziende di spedizione, autotrasporto merci e logistica scaduta il 31 marzo 2024. La nuova disciplina, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai corrieri espresso, alle imprese soggette ad autorizzazione postale e alle imprese di trasloco, a quelle svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e alle altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027. Per quanto riguarda le novità di carattere economico, si segnala in primo luogo l’introduzione dell’elemento professionale d’area (EPA) che ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge a decorrere dal prossimo mese di gennaio. Previsto un incremento economico complessivo medio pari a 230 euro medi per il personale non viaggiante, rapportati al livello 3S (di cui 140 a titolo di minimo retributivo e 90 a titolo di EPA) e a 260 euro medi per il personale viaggiante, rapportati al livello B3 (di cui 140 a titolo di minimo retributivo e 120 a titolo di EPA), distribuiti tra le decorrenze di gennaio 2025, gennaio 2026 (limitatamente alla retribuzione tabellare), gennaio 2027 (limitatamente all’EPA) e giugno 2027. Di seguito i valori dei minimi retributivi e dell’EPA validi da gennaio 2025. Per quanto riguarda i minimi retributivi:
- personale viaggiante: liv. C3, 1.931,46 euro; liv. B3, 1.930,37 euro; liv. A3, 1.929,29 euro; liv. F2, 1.879,14 euro; liv. E2, 1.878,11 euro; liv. D2, 1.877,03 euro; liv. H1, 1.819,42 euro; liv. G1, 1.812,11 euro; liv. I (par. 116), 1.683,63 euro; liv. I (par. 110), 1.596,56 euro; liv. L (par. 119), 1.727,19 euro; liv. L (par. 116), 1.683,63 euro; liv, L (par. 110), 1.596,56 euro;
- personale non viaggiante: liv. Q, 2.477,10 euro; liv. 1, 2.326,61 euro; liv. 2, 2.137,31 euro; liv. 3S, 1.930,37 euro; liv. 3, 1.878,05 euro; liv. 4, 1.786,59 euro; liv. 4J, 1.740,19 euro; liv. 5, 1.703,16 euro; liv. 6, 1.592,38 euro; liv. 6J, 1.464,53 euro. Per quanto riguarda l’elemento professionale d’area (EPA):
- personale viaggiante: liv. C3, 50 euro; liv. B3, 40 euro; liv. A3, 33,33 euro; liv. F2, 30 euro; liv. E2, 30 euro; liv. D2, 30 euro; liv. H1, 28,33 euro; liv. G1, 26,67 euro; liv. I (par. 116), 10 euro; liv. I (par. 110), 10 euro; liv. L (par. 119), 16,67 euro; liv. L (par. 116), 16,67 euro; liv, L (par. 110), 16,67 euro;
- personale non viaggiante: liv. Q, 46,67 euro; liv. 1, 36,67 euro; liv. 2, 36,67 euro; liv. 3S, 30 euro; liv. 3, 30 euro; liv. 4, 26,67 euro; liv. 4J, 26,67 euro; liv. 5, 23,33 euro; liv. 6, 23,33 euro. Contestualmente al rinnovo del CCNL le Parti hanno disposto che a decorrere da gennaio 2025 cesserà di essere erogata l’indennità di copertura economica (ICE) prevista dall’Accordo 19.3.2024. L’indennità di trasferta per il personale viaggiante dal 1° gennaio 2025 assume i valori di seguito indicati. Trasferte nazionali: dalle 6 alle 12 ore: 23,80 euro; dalle 12 alle 18 ore: 35,02 euro; dalle 18 alle 24 ore: 43,16 euro. Trasferte estere: dalle 6 alle 12 ore: 31,94 euro; dalle 12 alle 18 ore: 45,05 euro; dalle 18 alle 24 ore: 62,49 euro. La soglia massima di lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato passa dal 35% al 41% dei lavoratori a tempo indeterminato. Identico aumento per i lavoratori somministrati rientranti fra il personale non viaggiante, mentre rispetto al personale viaggiante è stata confermata la quota del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato già prevista dal precedente CCNL (si ricorda che per il personale somministrato la base di riferimento è il trimestre). L’Accordo ha poi individuato come stagionali le seguenti attività di autotrasporto: agricole, turistiche, di distribuzione farmaceutica di vaccini, legate a incrementi di volumi in particolari periodi dell’anno e di trasporto di combustibili nel periodo invernale. La durata massima di ogni singolo contratto stagionale è stata fissata in 6 mesi. Inoltre è stato previsto che il lavoratore assunto a termine per l’esercizio di attività stagionali (il cui periodo di prova è ridotto del 50% rispetto alla durata espressa dal CCNL) ha il diritto di precedenza rispetto a eventuali nuove assunzioni per attività stagionali da parte dello stesso datore di lavoro. In materia di previdenza complementare, per il personale viaggiante iscritto al Fondo Previdenza Cooperativa, da gennaio 2025 il contributo mensile a carico del datore di lavoro aumenta dall’1% all’1,5%; mentre per quel che concerne il personale con età inferiore ai 35 anni iscritto in data successiva al 1° gennaio 2025 l’aliquota a carico del datore di lavoro è incrementata di un ulteriore 0,20%. Per le altre novità (tra le quali segnalano anche quelle in tema di classificazione del personale, appalti, orario di lavoro, contratto a tempo parziale, lavoro agile, diritto alla disconnessione, protezione per le vittime di violenza di genere e sicurezza sul lavoro) si rimanda al testo integrale dell’Accordo.
10 dicembre 2024
/ Andrea MEROLA