Con Accordo raggiunto il 16 maggio, le Parti stipulanti del CCNL 27 febbraio 2018 (Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai per parte datoriale e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil quali OO.SS. dei lavoratori) hanno definito il rinnovo della disciplina collettiva applicabile al personale dipendente delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della comunicazione. La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda gli aspetti economici, previsto un incremento retributivo complessivo di 78 euro per le imprese artigiane e di 80 euro per le PMI (in entrambi i casi rapportati al livello 4), distribuiti in due tranche, da erogare rispettivamente nei mesi di giugno e dicembre 2022. Per effetto di una elaborazione redazionale sulla base delle scale parametrali in essere, ne risultano i seguenti minimi retributivi dal 1° giugno 2022. Imprese artigiane: liv. 1A, 2.246,59 euro; liv. 1B, 1.958,04 euro; liv. 2, 1.836,90 euro; liv. 3, 1.722,79 euro; liv. 4, 1.598,56 euro; liv. 5 bis, 1.462,26 euro; liv. 5, 1.398,07 euro; liv. 6, 1.316,52 euro. Piccole e medie imprese: liv. 1A, 2.263,44 euro; liv. 1B, 1.972,73 euro; liv. 2, 1.850,79 euro; liv. 3, 1.735,72 euro; liv. 4, 1.610,56 euro; liv. 5 bis, 1.473,22 euro; liv. 5, 1.408,58 euro; liv. 6, 1.326,43 euro. Con riferimento all’apprendistato professionalizzante, si segnala la riduzione delle percentuali di retribuzione previste per il 2° anno di durata del rapporto per gli apprendisti dei Gruppi 1, 2 e 3 (dal 75% al 70%), del Gruppo 2 - figure a 3 anni (dall’80% al 75%) e per gli impiegati amministrativi (dall’80% al 70%). Previsto inoltre, nei confronti dei soli lavoratori in forza alla data del 16 maggio, un elemento una tantum pari a complessivi 155 euro per i lavoratori qualificati e 108,50 euro per gli apprendisti, tanto per le imprese artigiane che per le PMI. Tali importi dovranno essere erogati in due ratei, con i cedolini paga di luglio 2022 (55 euro per i lavoratori qualificati e 38,50 euro per gli apprendisti) di agosto 2022 (100 euro per i lavoratori qualificati e 70 euro per gli apprendisti). Sul piano normativo significative le novità introdotte in tema di lavoro a termine con la nuova stesura dell’art. 38. In primo luogo, come consentito dall’art. 19 comma 3 del DLgs. 81/2015, viene aumentata da 24 mesi (limite legale) a 36 mesi la durata massima prevedibile per ciascun contratto. Riconosciuta altresì la possibilità di un’unica proroga, di durata non eccedente i 12 mesi, purché stipulata presso la Direzione territoriale del Lavoro. Azzerato poi il c.d. “stop and go”, con possibilità quindi di non applicare gli intervalli temporali di cui all’art. 21 comma 2 del DLgs. n. 81/2015 in caso di sequenza di contratti a termine per la sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto. Indicate le attività stagionali in presenza delle quali un contratto può essere stipulato, rinnovato o prorogato anche al di fuori delle previsioni di cui all’art. 19 comma 1 del DLgs. 81/2015, per una durata massima di 6 mesi per ogni anno solare; si tratta delle attività di prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging e marketing, come pure di quelle di natura amministrativo/contabile, che per la loro natura si svolgono esclusivamente (oppure risultano intensificate) in determinati periodi dell’anno, e per la cui elencazione si rinvia alle lettere a) e b) del punto f) dell’art. 38 dell’Accordo. Prevista la possibilità, in caso di assunzione a termine per necessità di sostituzione, di un periodo di affiancamento tra sostituto e sostituito della durata massima di 120 giorni di calendario, da collocare, alternativamente, prima dell’inizio della sostituzione oppure successivamente al rientro in servizio del lavoratore sostituito. In caso di sostituzione di lavoratrice in maternità, la durata del contratto a termine potrà estendersi per tutta la durata di fruizione dei permessi per allattamento. Nelle imprese che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine; nelle imprese con oltre 5 dipendenti a tempo indeterminato, la soglia massima di contratti a termine è pari al 35% per le PMI e al 50% per le imprese artigiane (in entrambi i casi l’arrotondamento è all’unità superiore). Si ricorda che non concorrono al raggiungimento di tali soglie quantitative i contratti con finalità sostitutive, né le assunzioni a termine effettuate entro i primi 18 mesi dall’avvio di nuove attività (art. 23 comma 2 lett. a) del DLgs. n. 81/2015). In tema di orario di lavoro, il limite massimo per il superamento dell’orario contrattuale su base annua in caso di attuazione della flessibilità per fronteggiare specifiche esigenze di produttività passa da 144 a 160 ore (art. 30). Aumentata la durata, limitatamente alle sole imprese operanti nel settore dell’ICT, del preavviso di dimissioni e licenziamento; per i nuovi termini si rimanda all’art. 70. Introdotto infine un protocollo aggiuntivo per disciplinare il lavoro agile, contenente, tra le altre cose, l’indicazione degli elementi necessari dell’accordo individuale e la regolamentazione del diritto alla disconnessione.
19 maggio 2022
/ Alessandro MORI