Con la circolare n. 47 di ieri, l’INPS ha illustrato, con riferimento all’anno 2026 e per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e gli importi da prendere a riferimento per le diverse tipologie di lavoratori. Nello specifico, l’Istituto ha, come ogni anno, indicato gli importi giornalieri da considerare per il calcolo delle predette prestazioni economiche per determinate categorie di lavoratori con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2026, a seguito della comunicazione, con la circ. n. 6/2026, della misura per quest’anno del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti (si rinvia a “Minimale di retribuzione giornaliera per il 2026 per i dipendenti di 58,13 euro” del 31 gennaio 2026). Per l’indennità di tubercolosi, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, per gli importi da corrispondere per l’anno 2026 occorre fare riferimento alla circ. n. 2/2026. L’Istituto, con la circolare in commento, ha precisato che per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art. 4 del DPR 602/70, tali prestazioni sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, pari per il 2026 a 58,13 euro. Gli eventi vengono indennizzati sulla base della retribuzione del mese precedente; si tratta quindi degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2026, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2026, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2026. Per contro, per gli eventi insorti nel mese di gennaio 2026 e rapporto di lavoro già in essere nel 2025, gli importi da considerare sono quelli indicati con la circ. INPS n. 72/2025 per il 2025. Per i lavoratori agricoli a termine, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge, pari, per il 2026, a 51,70 euro, mentre per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, in attesa dei salari definitivi per il 2026, devono essere utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi al 2025. Per tali lavoratori, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, deve essere utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2025 pari a 65,19 euro. Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, con inizio nel 2026, occorre utilizzare le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 8,52 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,61 euro;
- 9,61 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,61 euro e fino a 11,70 euro;
- 11,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,70 euro;
- 6,20 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali e pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne), sono indicati gli importi di riferimento per l’indennità di maternità/paternità, per l’indennità di congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza (58,13 euro per artigiani e commercianti; 32,30 euro per i pescatori; 51,70 euro per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali). Si indicano poi gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2026 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, si ribadisce l’importo pari, in misura piena, a 413,10 euro mensili – per complessivi 2.065,50 euro – per l’assegno di maternità concesso dai Comuni (cfr. circ. INPS n. 16/2026) e si indica l’importo dell’assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2026 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2026, pari, nella misura intera, a 2.543,15 euro. La circolare tratta anche l’indennità di congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del DLgs. 151/2001, rilevando che l’importo da prendere a riferimento è il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2026, pari a 7.954,05 euro. Il reddito del richiedente, in questi casi, deve essere inferiore a due volte e mezzo tale importo. Per il 2026 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 19.885,13 euro (7.954,05 euro per 2,5). Infine, vengono riportati gli importi massimi per il 2026 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
22 aprile 2026
/ Giada GIANOLA