Cambia il calendario degli obblighi per la rendicontazione di sostenibilità
Il DL 95/2025 rinvia di due anni i termini per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare e per le PMI quotate
Il DL 95/2025, conv. L. 118/2025, è intervenuto sul DLgs. 125/2024. che ha recepito nell’ordinamento italiano la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e che rappresenta il quadro di riferimento per gli obblighi di informativa sulla sostenibilità.
La modifiche al suddetto decreto si sono rese necessarie a seguito della pubblicazione la direttiva (Ue) 2025/794 (c.d. direttiva “Stop the clock”), che modifica le direttive 2022/2464/Ue (Corporate Sustainability Reporting Directive, c.d. “CSRD”) e 2024/1760/Ue (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, c.d. “CSDDD” o “CS3D”).
La direttiva (che è entrata in vigore lo scorso 17 aprile) prevede:
- il rinvio di due anni dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione della CSRD per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare e per le PMI quotate;
- il rinvio di un anno dei termini di recepimento e di prima applicazione della direttiva sulla due diligence di sostenibilità, inizialmente rivolta alle aziende più grandi.
La direttiva (Ue) 2025/794 fa parte del c.d. pacchetto “Omnibus I” adottato dalla Commissione lo scorso 26 febbraio, con l’obbiettivo di semplificare la legislazione dell’Ue in materia di sostenibilità, che include anche la proposta di direttiva con modifiche alle direttive 2006/43/Ce, 2013/34/Ue, e delle due direttive interessate dal rinvio 2022/2464/Ue e 2024/1760/Ue. L’attuale versione della direttiva prevede un intervento di notevole riduzione del numero di imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità (si veda “Direttiva «stop the clock» che rinvia l’applicazione della CSRD in Gazzetta Ue” del 17 aprile 2025).
Al fine di tenere in considerazione il nuovo calendario per i report di sostenibilità, l’art. 10 comma 1-bis del DL 95/2025 modifica le lett. b) e c) dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 125/2024. Di conseguenza, la nuova scaletta prevede la seguenti tempistiche per gli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità:
- dagli esercizi con inizio in data 1° gennaio 2024 o successiva (termine rimasto invariato) per le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e per gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
- dagli esercizi con inizio in data 1° gennaio 2027 (e non più 1° gennaio 2025) o successiva per le imprese di grandi dimensioni e le imprese madri che non ricadono nel precedente insieme;
- dagli esercizi con inizio in data 1° gennaio 2028 (e non più 1° gennaio 2026) o successiva per le piccole e medie imprese quotate che non sono micro-imprese, enti piccoli e non complessi, imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive (viene abrogata l’opzione opt-out, prevista nella precedente versione della norma).
Per completezza, si evidenzia come il DL 95/2025 convertito intervenga anche sull’art. 12 del DLgs. 125/2024 prevedendo modifiche all’art. 123-bis comma 4 del DLgs. 58/1998 concernente gli obblighi dei revisori attinenti alla Relazione sulla gestione.
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