È stato siglato da Unionalimentari-Confapi e dalle OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil l’accordo per il rinnovo del CCNL 12 luglio 2021 applicabile nella piccola e media industria del comparto alimentare. Alla firma dell’intesa, datata 28 maggio, ha fatto seguito il 6 giugno scorso tra le medesime Parti un verbale di rettifica dei valori retributivi del settore della panificazione industriale. La nuova disciplina che ne deriva decorre dal 1° novembre 2024 e scadrà il 31 ottobre 2028. Sul piano retributivo sono stati previsti incrementi medi dei minimi tabellari per complessivi 280 euro, distribuiti nel quadriennio di vigenza contrattuale tra le decorrenze di giugno 2025, gennaio 2026, aprile 2027 e gennaio 2028. Per quanto riguarda il settore alimentare i nuovi valori da inserire nei cedolini paga a partire dal mese di giugno in corso sono i seguenti: liv. Q, 2.753,34 euro; liv. 1, 2.653,34 euro; liv. 2, 2.307,23 euro; liv. 3, 1.903,50 euro; liv. 4, 1.672,78 euro; liv. 5, 1.499,72 euro; liv. 6, 1.384,33 euro; liv. 7, 1.268,99 euro; liv. 8, 1.153,63 euro; vv. pp. liv. 3, 1.903,50 euro; vv. pp. liv. 5, 1.499,72 euro. Per il settore della panificazione industriale i nuovi importi sono invece i seguenti: liv. 1, 1.779,66 euro; liv. 2, 1.640,59 euro; liv. 3A, 1.511,07 euro; liv. 3B, 1.406,40 euro; liv. 4, 1.186,66 euro; liv. 5, 1.057,13 euro; liv. 6, 890,33 euro. Aumentano inoltre i valori dell’elemento di garanzia retributiva (EGR), spettante al personale delle imprese prive di contrattazione di secondo livello istitutiva di elementi economici integrativi; di seguito i nuovi importi da erogare per 12 mensilità a farda data da gennaio 2027: liv. Q, 58,76 euro; liv. 1, 58,76 euro; liv. 2, 51,09 euro; liv. 3, 42,14 euro; liv. 4, 37,04 euro; liv. 5, 33,22 euro; liv. 6, 30,66 euro; liv. 7, 28,10 euro; liv. 8, 25,55 euro. Per il settore della panificazione industriale tali importi sono sostituiti, alle medesime condizioni, dal premio per obiettivi, che da gennaio 2027 si attesta ai seguenti valori: liv. 1, 38,01 euro; liv. 2, 34,98 euro; liv. 3A, 32,22 euro; liv. 3B, 29,84 euro; liv. 4, 25,28 euro; liv. 5, 22,51 euro; liv. 6, 19,01 euro. Si segnala l’avvenuto recepimento delle novità in materia di contratto a tempo determinato introdotte dal DLgs. 15 giugno 2015 n. 81 e nello specifico la nuova stesura dell’art. 8 contenente l’elencazione sia delle causali aggiuntive che ai sensi dell’art. 19 del decreto consentono l’apposizione di un termine di durata dei contratti (da prevedere in fase di stipula iniziale o di proroga successiva) eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro il limite massimo di 24, sia delle fattispecie che permettono il superamento dei limiti quantitativi previsti dall’art. 23 comma 2 del decreto stesso. Definite altresì le attività stagionali che, in aggiunta a quelle previste dal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 giustificano il superamento della disciplina di legge in materia di successione tra contratti a termine; in considerazione della specificità della produzione e del mercato di riferimento, tali fattispecie aggiuntive sono state individuate nelle ragioni climatiche, nella stagionalità dei consumi e nell’occorrenza di festività, oltre che in iniziative di natura promozionale e pubblicitaria. L’Accordo (art. 25) innalza i monte ore annui di riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori giornalieri e per i turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6 e 3x7, con decorrenze differenziate in base alla tipologia di orario; definiti inoltre i criteri di maturazione dei riposi aggiuntivi, in termini di minuti di riduzione per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione. Con riferimento all’orario di lavoro, è stato ridotto a 4 mesi per le aziende che occupano oltre 100 dipendenti il periodo nell’ambito del quale deve essere calcolata la durata media dell’orario di lavoro, in relazione alle prescrizioni in termini di durata massima dell’orario di lavoro poste dall’art. 4 del DLgs. 8 aprile 2003 n. 66 (per le aziende fino a 100 dipendenti tale periodo di riferimento rimane pari a 6 mesi). In tema di permessi da segnalare poi la modifica apportata alla lettera F-bis del punto 2 dell’art. 13, con il monte ore annuo destinato all’assistenza ai genitori ultra 75enni (denominato Congedo per l’assistenza intra generazionale e fruibile nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni, day hospital o visite mediche specialistiche) innalzato da 2 a 3 mezze giornate, corrispondenti a 12 ore. Sono esclusi da tale beneficio i lavoratori già destinatari dei permessi ex L. 104/92 per l’assistenza al medesimo soggetto. Ampliate le tutele di malattia nei confronti dei lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68. I termini di durata del periodo di comporto a loro disposizione sono infatti stati aumentati di 90 giorni rispetto a quelli validi per la generalità dei lavoratori, raggiungendo pertanto le soglie di 270 e 455 giorni, rispettivamente per i lavoratori con anzianità fino a 5 anni compiuti od oltre i 5 anni. Durante tali 90 giorni aggiuntivi non maturano retribuzione né anzianità. Si segnala infine che il contributo conto azienda nei confronti della previdenza complementare dal 1° gennaio 2027 aumenterà all’1,5% della retribuzione utile come base di computo del TFR.
12 giugno 2025
/ Alessandro MORI