Da oggi, 1° aprile 2026, le aziende e gli intermediari abilitati possono accedere al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e trasmettere telematicamente, in via sperimentale, le comunicazioni obbligatorie per l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. Viene così dato avvio alla disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 14 del DL 159/2025 che, è bene sottolinearlo, si sostanzia in una facoltà e non in un obbligo: la norma, infatti, prevede la possibilità, a partire dal 1° aprile 2026, per i datori di lavoro e gli intermediari abilitati e autorizzati di cui alla L. 12/79, di effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis del DL 510/96 anche per il tramite del SIISL. A renderlo noto è stato il Ministero del Lavoro che, con un comunicato stampa, ha fornito chiarimenti con riferimento ad alcuni degli adempimenti previsti dall’art. 14 del DL 159/2025. In tal senso, è stato altresì precisato che, in attesa del completamento dell’iter procedurale necessario all’adozione del decreto ministeriale che definirà le modalità attuative dei vari adempimenti, l’inserimento preventivo o contestuale delle posizioni di lavoro vacanti (c.d. vacancy) non rappresenta una “condizione essenziale” per l’accesso ai benefici contributivi, per i quali restano confermate le disposizioni e le procedure ad oggi vigenti. Il chiarimento si riferisce a quanto previsto dall’art. 14 comma 1 del DL 159/2025, in forza del quale, a partire dal 1° aprile 2026, “i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa”. Ebbene, l’operatività della disposizione, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 14, è subordinata all’adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro, decreto che, tuttavia, ancora non è stato adottato. In merito, facendo seguito al menzionato comunicato ministeriale, è intervenuto anche l’INPS, con il messaggio n. 1153 di ieri, 31 marzo 2026, precisando che i datori di lavoro e i loro intermediari hanno la possibilità di applicare in via sperimentale e a carattere non obbligatorio le disposizioni di cui all’art. 14 del DL 159/2025. Nel dettaglio, l’Istituto, dopo aver ribadito la possibilità, a partire dal 1° aprile 2026, di effettuare sul SIISL l’invio, la gestione e la consultazione delle comunicazioni obbligatorie UniLav, ha individuato i soggetti abilitati ad operare sulla piattaforma: ai fini dell’inserimento delle comunicazioni obbligatorie, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi, i datori di lavoro e i loro intermediari, nonché i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della L. 12/79; per l’inserimento delle vacancy, i datori di lavoro e i loro delegati, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti abilitati alla pubblicazione di annunci di lavoro di cui al DLgs. 276/2003. L’INPS ha poi chiarito che, alla data del 1° aprile 2026, i datori di lavoro richiedenti i benefici contributivi possono, in via sperimentale, pubblicare sul SIISL una vacancy, che deve essere coerente, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con la comunicazione obbligatoria trasmessa – mediante qualunque canale – con riferimento: al datore di lavoro; alla tipologia di contratto di lavoro; al profilo professionale ricercato. Inoltre, è possibile pubblicare la vacancy anche successivamente all’assunzione; in questa ipotesi, l’offerta viene immediatamente archiviata dal sistema e non proposta a soggetti in cerca di lavoro. L’INPS ha precisato, altresì, che una volta a regime il nuovo sistema, in seguito all’emanazione del decreto di cui all’art. 14 comma 5 del DL 159/2025, la vacancy dovrà risultare preventivamente o contestualmente pubblicata rispetto all’assunzione. Sarà inoltre obbligatorio il collegamento univoco tra vacancy e comunicazione obbligatoria che, a sua volta, dovrà essere tracciato nei flussi UniEmens mediante l’associazione dell’id_vacancy al codice fiscale del lavoratore. Da ultimo, l’istituto ha spiegato che i datori che fruiscono di agevolazioni, per un determinato lavoratore assunto con un beneficio contributivo dopo il 1° aprile 2026, possono fruire della modalità di trasmissione prevista in via sperimentale, compilando, all’interno del flusso Uniemens\PosContributiva, la sezione <InfoAggCausaliContrib>, potendo inoltre indicare l’id vacancy all’interno dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> di <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando l’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con “ID_VACANCY”.
1 aprile 2026
/ Federico ANDREOZZI