L’archeologo che opera fisicamente nei cantieri temporanei o mobili resta obbligato a dotarsi di patente a crediti. Lo ha confermato l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), che ha proceduto a rettificare la FAQ n. 11, pubblicata lo scorso 15 ottobre, senza però modificare la sostanza, ossia che tale tipologia di professionista resta soggetto al nuovo obbligo previsto dall’art. 27 comma 1 del DLgs. 81/2008. Questa disposizione lega l’obbligo di possesso della patente all’operatività fisica all’interno dei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, una norma che, a sua volta, rimanda a un luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X. In ragione di ciò, con la precedente versione della risposta l’INL aveva precisato che, di fatto, l’attività degli archeologi si svolge concretamente ed effettivamente all’interno dei cantieri, così come definiti dalla normativa richiamata. Pertanto, “operando” all’interno di tale luogo, come anche chiarito dalla circ. INL n. 4/2024, atteso che le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti, anche gli archeologi avrebbero dovuto possedere la patente. Tale orientamento, tuttavia, ha suscitato la reazione dell’Associazione nazionale archeologi (ANA), la quale con formale richiesta del 16 ottobre scorso ha chiesto la rettifica della FAQ. In particolare, richiamando il comma 1 del citato art. 27, laddove si considera esonerato dall’obbligo di patente chi svolge una prestazione di natura intellettuale, l’ANA ha ritenuto che nel novero dei soggetti esonerati andrebbe incluso per questo motivo anche l’archeologo. Inoltre, è stato fatto notare come la professione di archeologo non sia attualmente normata attraverso un Ordine o un Albo professionale. La L. 110/2014 e i suoi decreti attuativi (DM 244/2019) prevedono che l’iscrizione agli Elenchi nazionali dei professionisti dei beni culturali, così come individuati nell’art. 9-bis del DLgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il cui allegato 2 si riferisce al profilo di “Archeologo”, non sia obbligatoria. In questo senso, pertanto, la professione di archeologo può essere esercitata anche da coloro che non sono iscritti negli elenchi, purché documentino il possesso dei requisiti in relazione alle fasce indicate nei rispettivi bandi. Tanto premesso, la rettifica dell’Ispettorato, come anticipato, si riferisce esclusivamente a tale ultimo aspetto, senza intaccare l’operatività dell’art. 27 comma 1 del DLgs. 81/2008 anche a carico degli archeologi. L’INL, infatti, nell’evidenziare che i nuovi chiarimenti vanno a sostituire quelli già forniti, conferma senza alcuna eccezione che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con la circ. n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Le novità, invece, arrivano in relazione alla procedura di rilascio della stessa che, tra i requisiti obbligatori, prevede l’autocertificazione di iscrizione alla Camera di commercio, una condizione difficilmente realizzabile per gli archeologi. [CATENACCIO] Sul punto l’Ispettorato ribadisce che gli archeologi potranno comunque richiedere la patente, dando corso a quanto stabilito dalla FAQ n. 11, nonostante come liberi professionisti non siano tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio. Tuttavia, viene evidenziato, tenendo conto proprio delle osservazioni dell’ANA circa l’assenza di un albo dedicato alla professione di archeologo, come la stessa sia una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. 4/2013, normata dalla L. 110/2014 e regolamentata dal DM 244/2019, che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura, ai quali, come detto, non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione. In tal senso, pertanto, l’obbligo di autocertificare l’iscrizione alla Camera di commercio, previsto per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, nell’ipotesi degli archeologi deve avere una differente lettura. Secondo l’INL, infatti, l’autocertificazione relativa al campo obbligatorio, riferito all’iscrizione alla CCIAA, per gli archeologi lavoratori autonomi va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata. Così facendo sarà possibile ottenere, comunque, la patente il cui obbligo, alla luce delle ulteriori FAQ, diramate lo scorso 15 ottobre, è sempre più esteso, essendo collegato non tanto alla tipologia di attività svolta ma al luogo dove, ad avviso di chi scrive, verosimilmente in via prevalente, tale prestazione viene svolta, ossia il cantiere temporaneo o mobile, come definito dal richiamato art. 89 del DLgs. 81/2008.
7 novembre 2024
/ Mario PAGANO