La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, da ieri, 12 marzo 2025, è pari al 2,65%. La notizia è stata resa nota dall’INPS che, con la circolare n. 56 dell’11 marzo scorso, ha illustrato gli effetti che tale variazione ha sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento, da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili ex art. 116 comma 8 lett. a) e lett. b) della L. 388/2000. In prima battuta, l’INPS evidenzia come l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui all’art. 2 comma 11 del DL 338/89 è pari al tasso dell’8,65% annuo e trova applicazione sulle rateazioni presentate dal 12 marzo 2025. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso di interesse non subiranno modificazioni. Inoltre, sempre dalla stessa data, andrà calcolato al tasso dell’8,65% annuo anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento, il nuovo tasso troverà applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025. Con riferimento al profilo delle sanzioni civili occorre distinguere diverse fattispecie. In particolare, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). Se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d’anno. Nelle ipotesi di evasione di cui all’art. 116 comma 8 lett. b) primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In merito, si segnala che:
- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti). Per le ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (art. 116 comma 10), le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Infine, l’INPS si sofferma sulle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali. Nello specifico, le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116 comma 8 lett. a) dovranno essere calcolate nella misura dell’ex TUR. Nell’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Sul punto, viene evidenziato che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti. Tanto premesso, posto che per effetto della decisione della Bce il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), dal 12 marzo 2025 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari a 2,65%.
13 marzo 2025
/ Federico ANDREOZZI