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Martedì, 10 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nelle imprese di gestione aeroportuale aumento retributivo medio di 210 euro nel triennio

In luglio anche 1.300 euro di una tantum a copertura dei due anni senza rinnovo

/ Alessandro MORI

Martedì, 10 giugno 2025

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A distanza di circa 4 mesi dalla firma del nuovo CCNL applicabile a tutto il personale di volo e di terra operante nel trasporto aereo (si veda “Nel trasporto aereo si affacciano banca ore e assistenza sanitaria integrativa” dell’11 febbraio 2025), che ha definito le disposizioni di portata generale applicabili a tutte le diverse attività e professionalità del settore, il 4 giugno è intervenuta la stipula del nuovo CCNL contenente la disciplina specifica applicabile al personale delle aziende di gestione aeroportuale (precedentemente contenuta nel CCNL 17 gennaio 2020, scaduto il 31 dicembre 2022).

Siglato da Assaeroporti e da Aeroporti 2030 in rappresentanza datoriale e da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, il nuovo CCNL – fatte salve le specifiche decorrenze previste per taluni istituti – decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Sul piano economico la prima evidenza riguarda la previsione di un incremento retributivo medio, riferito al livello 4 della classificazione unica, pari a complessivi 210 euro, distribuiti tra le decorrenze di luglio 2025 (100 euro), luglio 2026 (60 euro) e luglio 2027 (50 euro). Di seguito riportiamo i valori dei nuovi minimi retributivi mensili applicabili dal prossimo mese di luglio: liv. 1S, 2.005,78 euro; liv. 1, 1.820,06 euro; liv. 2A, 1.664,05 euro; liv. 2B, 1.560,05 euro; liv. 3, 1.448,62 euro; liv. 4, 1.307,47 euro; liv. 5, 1.233,18 euro; liv. 6, 1.158,89 euro; liv. 7, 1.040,03 euro; liv. 8, 936,03 euro; liv. 9, 742,88 euro. Per gli importi applicabili dalle decorrenze successive si rinvia alla tabella contenuta nell’art. G20 del CCNL.

Con verbale a sé, sempre sottoscritto il 4 giugno, le Parti hanno inoltre previsto che unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2025 debba essere corrisposto a tutti i lavoratori in forza al 1° luglio un importo in cifra fissa, indifferenziato per livello di inquadramento, pari a 1.300 euro, a titolo di indennità forfetaria una tantum. I datori di lavoro sono tenuti a erogare tale somma a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, così da compensare i mancati incrementi retributivi di quel biennio. Si intende che tale importo è soggetto a riduzione sia relativamente ai lavoratori a part time (in relazione alla minor durata del loro orario lavorativo), sia in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il biennio (per coloro che sono stati assunti successivamente a gennaio 2023 o che hanno beneficiato di aspettative non retribuite), in quest’ultimo caso in ragione di tanti 24esimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata pari o superiore a 15 giorni) di servizio prestato.

Rimanendo tra le novità di portata economica, da segnalare l’aumento a 250 euro (dai precedenti 120) previsto dall’art. G2 per l’elemento di garanzia retributiva (EGR), spettante con cadenza annuale (nel corso del secondo semestre) al personale di aziende prive al 31 dicembre precedente di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito importi ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL.

In tema di maggiorazioni orarie il nuovo CCNL, nel confermare ipotesi e percentuali già contemplate nella precedente stesura dell’art. G15, introduce dal 1° luglio prossimo una nuova maggiorazione del 10% per il lavoro domenicale diurno, da considerarsi aggiuntiva rispetto agli eventuali trattamenti aziendali già in vigore.

Quanto all’indennità giornaliera, spettante per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, se ne segnala l’aumento a 6,97 euro (dai precedenti 3,97) per coloro che non percepiscono l’indennità di turno, e a 5,73 euro (da 2,73) per gli altri lavoratori. Si segnala che dal 1° luglio tali indennità concorrono alla determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.

Passando all’ambito normativo, va senz’altro segnalato il recepimento a livello contrattuale delle novità introdotte dal DLgs. 15 giugno 2015 n. 81 e nello specifico la previsione (art. G13) delle causali aggiuntive che ai sensi dell’art. 19 del decreto consentono l’apposizione di un termine di durata dei contratti (da prevedere in fase di stipula iniziale o di proroga successiva) eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro il limite massimo di 24.

Con riferimento al trattamento di malattia si evidenzia la maggior tutela espressa ai lavoratori disabili, che si traduce nell’aumento del 30% della durata del periodo di comporto (confermata invece la triplicazione del termine stesso per quanto riguarda i lavoratori affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari).

Infine si segnala che dal 1° gennaio 2026 il contributo mensile conto azienda nei confronti della previdenza complementare passerà al 3%, mentre per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa dalla medesima data il contributo aziendale minimo per lavoratore sarà pari a 240 euro annui.

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