Quando la legge applicabile ad una successione transnazionale sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia alla legge italiana per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata alle proprie regole di vocazione e di delazione, di validità e di efficacia del titolo successorio, di individuazione degli eredi, di determinazione delle quote, di accettazione e di pubblicità e di tutela dei legittimari. Questo è uno dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 2867, depositata ieri e riguardante la successione testamentaria di un cittadino inglese deceduto in Italia, il cui asse ereditario era composto da mobili e immobili, questi ultimi situati in Italia. La questione richiede una breve premessa. La L. 218/95, che pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile alle situazioni transnazionali (oggi sostituita, con riferimento alla materia successoria per gli Stati Ue, dal Regolamento Ue 650/2012) all’art. 46 statuisce che la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Dalla norma emerge anche il principio di unitarietà della successione, per il quale la successione si apre una sola volta ed è sottoposta ad un’unica regolazione normativa, cioè ad un unico meccanismo di allocazione di quanto compreso nel compendio ereditario, indipendentemente dalle caratteristiche dei beni e dalla qualità dei successibili. Detto principio non opera in altri ordinamenti, quali i sistemi di common law, ove ai beni mobili si applica la legge della residenza o della nazionalità del defunto e agli immobili la legge del luogo in cui si trova il bene caduto in successione. Nel caso di specie la moglie del defunto chiedeva di accertare la revoca del testamento con cui il marito aveva attribuito un legato di 50.000 sterline in favore di lei, disponendo del restante patrimonio a favore di altri soggetti; la revoca, motivata dalla previsione della legge inglese per cui il testamento si considera revocato in caso di successivo matrimonio del testatore, avrebbe comportato l’apertura di una successione senza testamento, con la conseguenza che a lei sarebbe spettata la totalità dei beni mobili, in applicazione del diritto successorio inglese, e un terzo dei beni immobili, secondo quanto disposto dalla della legge italiana (art. 581 c.c.), a cui il diritto inglese rinvia per tale tipologia di beni. L’ordinanza di rimessione (Cass. n. 18/2020) chiedeva, tra l’altro, se l’applicabilità della legge straniera fosse compatibile con il principio di unitarietà della successione fissato dall’art. 46 della L. 218/95 e quali effetti producesse sulla validità del titolo e sugli altri elementi che determinano le regole successorie. La Cassazione, a tale proposito, osserva che, in applicazione dell’art. 46 della L. 218/95, la successione è regolata dal diritto inglese, ossia la legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. L’ordinamento inglese, come anticipato, prevede un sistema dualista, con la conseguenza che la legge applicabile sarà quella inglese per i beni mobili e quella italiana per quelli immobili. Per la Corte, detta soluzione non contrasta con i principi del diritto internazionale privato di cui alla L. 218/95, posto che è la stessa legge, all’art. 13, ad ammettere la possibilità che la legge straniera faccia a sua volta rinvio alla legge di un altro stato. Quindi, dall’applicazione dell’art. 46 deriva che:
- alla successione in questione si applica la legge inglese;
- poiché detta legge rinvia, per gli immobili, alla legge italiana, si aprono due successioni e si formano due distinte masse;
- ognuna delle due masse è assoggettata alle proprie regole di vocazione e di delazione, di validità e di efficacia del titolo successorio, di individuazione degli eredi, di determinazione delle quote, di accettazione e di pubblicità e di tutela dei legittimari. [CATENACCIO] In conseguenza di ciò, la legge inglese regolerà, per i beni mobili, i diversi tipi di disposizione che il testatore poteva prevedere, la necessità di accettazione del legato o le modalità della rinuncia ad esso, i presupposti, le cause, i modi e gli effetti della revoca del testamento, l’eventuale tutela dei legittimari; la legge italiana, invece, disciplinerà la successione per la massa comprendente gli immobili, non solo con riferimento alla fase di determinazione delle quote e modalità dell’acquisto, bensì anche per la validità del titolo di acquisto della successione immobiliare. La decisione sulla base di tali principi spetta, ora, al giudice del rinvio.
6 febbraio 2021
/ Cecilia PASQUALE