La possibilità di svolgere le assemblee condominiali mediante piattaforme telematiche è stata introdotta con il DL n. 104/2020 (modificato dal DL n. 125/2020). Le norme in commento hanno modificato l’art. 66 disp. att. c.c., prevedendo che la partecipazione all’assemblea possa avvenire in videoconferenza, ove ciò non sia espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Inoltre, l’art. 66 prevede che l’avviso di convocazione debba contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. Quindi, acquisito il preventivo consenso, l’amministratore potrà procedere con la convocazione dell’assemblea secondo le normali regole previste per l’avviso di convocazione e, dunque, con l’indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora, nonché in caso di assemblea mista, anche del luogo dello svolgimento in presenza, persistendo a mente dell’art. 66 disp. att. c.c. ancora il pieno diritto del singolo condomino di prendere parte di persona all’assemblea e di partecipare alla formazione della volontà collettiva (Trib. Milano 27 marzo 2024 n. 3557). Ne consegue che è rispettato il dettato dell’art. 66 ultimo comma disp. att. c.c. quando nella lettera di convocazione dell’assemblea condominiale viene individuata la modalità esclusiva telematica dell’assemblea e viene riportato il link per il collegamento e, tra l’altro, dal verbale della delibera condominiale emerge che l’assemblea dei presenti all’unanimità ha approvato la videoconferenza (Trib. Belluno 28 marzo 2024 n. 146). Ai princìpi innanzi esposti si è uniformato il Tribunale di Catania con la sentenza n. 670 del 7 febbraio 2026. Nella vicenda in esame, alcuni condomini contestavano la delibera assembleare e, tra i vari motivi, la ritenevano invalida per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c. In particolare, i condomini contestavano il mancato accoglimento di una richiesta di partecipazione da remoto e, dall’altro, la violazione del diritto di accesso ai documenti contabili prima della riunione. A parere dei condomini, l’amministratore non aveva dato loro la possibilità di esaminare preventivamente la documentazione giustificativa dei bilanci che dovevano essere approvati in assemblea. Secondo il giudicante, la norma invocata dai ricorrenti (ultimo comma dell’art. 66 disp. att. c.c.) non detta le modalità con le quali il preventivo consenso della maggioranza dei condomini allo svolgimento con collegamento da remoto debba essere acquisito dall’amministratore; tuttavia, è certo è che il consenso deve essere precedente all’indizione dell’assemblea in videoconferenza e che deve essere richiesto a tutti i condomini, fermo poi poterne validamente usufruire solo una volta ottenuto il consenso della maggioranza dei condomini. [CATENACCIO] Ne discende che l’amministratore, prima di convocare l’assemblea in teleconferenza, deve procurarsi il consenso espresso e scritto della maggioranza dei condomini per ogni singola riunione, o, in alternativa, occorre la presenza di un’esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso. Invece, dall’istruttoria di causa era emerso che la richiesta dell’assemblea telematica era stata formulata dal legale di uno degli opponenti con PEC nel giorno antecedente alla data fissata per l’assemblea. A parere del giudice, quindi, la richiesta dei condomini opponenti era del tutto tardiva e, come tale, non poteva essere accolta, in quanto tale modalità di svolgimento doveva essere contenuta – ovviamente a seguito di acquisizione di preventivo parere favorevole da parte della maggioranza dei condomini – già nell’avviso di convocazione, che avrebbe dovuto anche contenere il relativo link per il collegamento. Tali adempimenti, dopo la preventiva autorizzazione della maggioranza condominiale, potevano essere adottati dall’amministratore solo se i condomini interessati avessero provveduto, ancor prima dell’invio dell’avviso di convocazione, a formulare detta richiesta, costringendo in tal modo l’amministratore ad acquisire preventivamente l’assenso della maggioranza dei condomini dell’edificio. Quanto all’altra questione, afferente all’accesso ai documenti condominiali, emergeva che anche in tal caso, la richiesta della documentazione era stata presentata all’Amministratore appena due giorni prima della riunione assembleare. La sentenza, quindi, dopo aver ribadito che ogni condomino ha il diritto di accedere alla documentazione condominiale, rileva, però, che tale diritto “non deve intralciare l’attività dell’amministratore e deve rispettare i princìpi di correttezza e buona fede”; così, rigetta la doglianza.
28 aprile 2026
/ Maurizio TARANTINO