La Cassazione, con l’ordinanza n. 30231 depositata ieri, ha affermato due principi di diritto in tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.: l’uno afferente ai presupposti che giustificano l’esperimento dell’iniziativa in questione da parte del creditore; l’altro relativo alla tutela risarcitoria del creditore il quale sia stato privato della possibilità di esercitare utilmente l’azione revocatoria (e/o di portare utilmente ad esecuzione la sentenza di accoglimento di essa) per effetto del fatto illecito del terzo. Nello specifico, in ordine al primo tra i profili considerati, i giudici di legittimità hanno ribadito (nello stesso senso, in precedenza, Cass. 13 settembre 2019 n. 22859) che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non presuppone necessariamente l’allegazione di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere proposta dal preteso creditore anche in vista della conservazione della garanzia patrimoniale per un credito litigioso, incerto ed eventuale (ad esempio, un diritto al risarcimento del danno ancora in fase di accertamento giudiziale). L’affermazione che precede è, peraltro, accompagnata dalle seguenti precisazione di rilevanza processuale:
- l’eventuale giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito può proseguire in parallelo con quello introdotto dalla domanda ex art. 2901 c.c. (proposta, per l’appunto, per la tutela della pretesa creditoria in via di accertamento), senza che debba farsi luogo alla sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., posto che la questione concernente l’esistenza del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione sull’azione revocatoria (si vedano anche Cass. 5 febbraio 2019 n. 3369 e Cass. 10 febbraio 2016 n. 2673);
- resta fermo, però, che la sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto dispositivo non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato, ovvero non risulti da un titolo esecutivo idoneo a fondare l’espropriazione contro il terzo proprietario ex artt. 602 e ss. c.p.c. Nel caso di specie, i suesposti principi hanno indotto la Suprema Corte a confermare l’impugnata statuizione di merito, la quale, pur in pendenza di un procedimento avviato da un fallimento in vista dell’accertamento di un credito controverso nei confronti del debitore, aveva accolto l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dalla parte attrice in un autonomo e parallelo giudizio, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di una compravendita immobiliare stipulata dal debitore con una società di cui egli era amministratore. È stato, inoltre, considerato immune da censure il capo dell’impugnata sentenza recante la condanna della società al risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., nei confronti del creditore per avere, nel frattempo, alienato a terzi l’immobile di cui alla compravendita oggetto di revocatoria, rendendone così impossibile l’aggressione da parte del fallimento. In particolare, nel respingere il motivo di ricorso inerente alla suddetta decisione, la Cassazione ha enunciato il generale principio secondo cui il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria a norma dell’art. 2901 c.c. è direttamente responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per gli atti successivi all’acquisto del bene che abbiano reso, in concreto, irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale, ed è, come tale, tenuto al risarcimento del conseguente pregiudizio, che consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l’azione revocatoria e va, dunque, commisurato all’utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell’attività elusiva (cfr. Cass. 8 agosto 2023 n. 24196). È stato, infine, ribadito (si veda, in precedenza, Cass. 19 febbraio 2019 n. 4721) che, in relazione alla fattispecie sopra descritta, il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale può trovare accoglimento purché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- l’atto dispositivo del patrimonio del debitore sia suscettibile di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.;
- il terzo avente causa del debitore, dopo la stipulazione dell’atto dispositivo, abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale;
- il contegno posto in essere dal terzo sia connotato da un’originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) ovvero da una posizione di illiceità autonoma;
- sussista in concreto un eventus damni causato dal fatto illecito del terzo.
26 novembre 2024
/ Carmela NOVELLA