I presupposti perché si abbia patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c. sono il trasferimento, anche solo parziale, dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti; la partecipazione al negozio del coniuge e di coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore; la liquidazione della quota da parte degli assegnatari verso i non assegnatari (salvo rinuncia). Non osta alla qualificazione di un accordo in termini di patto di famiglia il fatto che l’imprenditore trasferisca solo una parte delle quote sociali dell’azienda (quelle di cui è proprietario), né che i figli dell’imprenditore possedessero quote sociali già prima dell’accordo, in quanto è contemplata anche la cessione parziale. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4376/2026. Il contesto è il seguente: a una famiglia facevano capo due società, una srl (per il 76,5% appartenente a padre, madre e quattro figli, mentre il restante 23,5% era posseduto dallo zio) e una sas, di cui due dei quattro figli (accomandatario e accomandante) possedevano l’intero patrimonio sociale. Mediante un accordo, si stabilì di assegnare a uno dei figli (socio di entrambe le società) la srl e ai fratelli la sas, prevedendo conguagli donativi da parte dei genitori. A questi, inoltre, erano riservati il diritto di abitazione in un immobile della sas e una rendita vitalizia. Inoltre, per compensare il figlio assegnatario della srl dalla dismissione della quota nella sas, era stato previsto il trasferimento di alcuni beni mediante un’operazione di scissione societaria asimmetrica, a conclusione della quale i beni sarebbero confluiti in una terza società facente capo al medesimo figlio. Secondo i giudici d’appello, questa operazione non poteva qualificarsi come patto di famiglia, in quanto i figli erano già tutti soci della srl (e alcuni anche della sas) e, quindi, mancava un effettivo trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali a favore dei discendenti. Inoltre, gli assegnatari non si erano obbligati al pagamento di somme compensative delle quote di riserva spettanti agli eredi legittimari. La funzione pratica dell’atto sarebbe stata diversa e più limitata rispetto a quella del patto di famiglia: dismettere gratuitamente le partecipazioni societarie dei genitori in favore dei figli, che già partecipavano alle società. La Corte d’Appello concludeva, quindi, per la validità dell’accordo, anche se non concluso nella forma dell’atto pubblico (richiesta per il patto di famiglia). La Cassazione non ha condiviso tali conclusioni. Preliminarmente, la Corte ha ricordato la disciplina dell’istituto ex artt. 768-bis ss. c.c., a mente del quale il patto di famiglia è il “contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”. Scopo dell’istituto è assicurare continuità all’impresa anche dopo la morte dell’imprenditore; tale intento è reso palese dall’unidirezionalità dell’operazione, che è effettuata a favore di discendenti, e non viceversa, né a favore di collaterali o coniuge. Tale negozio costituisce una deroga al divieto di patti successori ex art. 458 c.c., posto che il disponente “apre” anticipatamente la successione, limitatamente alla porzione dei beni costituiti dall’azienda o dalla quota d’azienda della quale intende disporre. Poiché obiettivo primario è assicurare l’intangibilità del patto, la legge impone la partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore, prevedendo compensazioni in denaro o in natura, salvo rinuncia, del valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c. Inoltre, è richiesta la forma dell’atto pubblico a pena di nullità (art. 768-ter c.c.). Alla luce di ciò, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’Appello, in quanto ha omesso di tenere in considerazione lo scopo dell’accordo negoziale, diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli. La qualificazione in termini di patto di famiglia, inoltre, non è inficiata dalla circostanza che il 23,50% delle quote della srl fosse posseduto dallo zio dei discendenti, posto che l’imprenditore non può che disporre della sua sola quota. Anche il fatto che tutti i figli possedessero quote della srl e alcuni anche della sas va considerato alla luce del fatto che l’art. 768-bis c.c. contempla anche la cessione parziale dell’azienda e/o delle partecipazioni sociali. Il conguaglio delle quote, poi, è realizzato attraverso le donazioni dei genitori, il trasferimento di alcuni beni a uno dei figli attraverso l’operazione di scissione societaria asimmetrica e la costituzione, in favore dei genitori, di un diritto abitazione, oltre a una rendita vitalizia. La circostanza che i conguagli sono stati operati dai genitori con atti di liberalità, peraltro, non contrasta con l’inquadramento giuridico proposto, trattandosi di un adempimento per conto d’altri.
28 febbraio 2026
/ Cecilia PASQUALE