Il legislatore indica tra i beni comuni dell’edificio le aree destinate a parcheggio senza operare alcuna distinzione tra aree scoperte e coperte, costituite dai garage condominiali, nei quali le autovetture vengono posteggiate indifferentemente negli spazi delimitati dalle strisce. Il problema più comune sorge con riferimento all’uso di detti spazi che può risultare insufficiente rispetto al numero dei condomini presenti nell’edificio. In questi casi, l’uso della cosa comune (art. 1102 c.c.) cede il passo al principio della c.d. turnazione o uso turnario. Il compito di assicurare che il bene comune sia utilizzato non solo in modo regolare, ma anche nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, è demandato all’amministratore del condominio, il quale deve disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi. Così, se lo spazio a disposizione è insufficiente a garantire lo scopo dei posti auto, deve inevitabilmente essere stabilito un criterio di turnazione tra i vari potenziali aventi diritto. Sicché, in tale circostanza, è legittimo utilizzare a turno un cortile condominiale per la sosta delle auto, ma a condizione che non sia impedito l’uso della cosa comune o privata (Trib. Roma 7 giugno 2021 n. 9890). Pertanto, quando i posti macchina esistenti sono insufficienti, i condomini possono, con la relativa delibera, avente a oggetto la modalità d’uso di un bene condominiale, approvare l’uso turnario e, quindi, disciplinare le modalità e le tempistiche dell’uso del cortile, in modo da garantire un parcheggio a tutti i veicoli di proprietà dei condomini. La deliberazione assunta a maggioranza può anche modificare il regolamento condominiale, perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la clausola che disciplina le modalità d’uso dei beni comuni non ha natura contrattuale, non necessitando quindi dell’unanimità dei consensi (Cass. 22 maggio 2023 n. 14019). Ai principi innanzi esposti si è uniformato il Tribunale di Napoli con l’ordinanza dell’11 giugno 2025. Nella vicenda in esame, un condomino, proprietario di una cantina posta al piano seminterrato dell’edificio, contestava il diniego del condominio alla turnazione nell’utilizzo del posto auto condominiale e, pertanto, adiva il Tribunale al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto. Il problema era sorto dalle clausole regolamentari, che escludevano dalle spese di gestione i negozi e, di conseguenza, l’uso del garage era consentito a tutti gli altri condomini. In verità, nel procedimento in esame, non si contestava la legittimità della delibera assembleare (turnazione posto auto), ma piuttosto si chiedeva l’accertamento del diritto personale dell’istante, in qualità di proprietario di una cantina, di potersi servire del garage condominiale e, quindi, del suo diritto a poter partecipare alla turnazione della sosta disciplinata dalla delibera assembleare. Secondo il giudice, lo status di condomino si verifica in corrispondenza della nascita della proprietà di una unità immobiliare all’interno di un determinato edificio, “indipendentemente se trattasi di abitazione, locale commerciale, locale deposito, cantinola etc, ed indipendentemente dalle proprie condizioni personali e dalle proprie scelte di vita”, cioè “se destinare quell’unità immobiliare a propria dimora, deposito, attività commerciale, se lasciarla libera, se locarla a terzi”. Pertanto, essendo il ricorrente condomino e comproprietario delle parti comuni – nella specie il locale garage –, l’assemblea deve prevedere una turnazione fra tutti gli aventi diritto, ossia che tutti i condomini partecipino alla turnazione sullo stesso piano, senza preferenze e senza vincoli di sorta. In materia, conformemente ai principi della giurisprudenza, è stato osservato che per “pari uso” non si deve intendere un uso identico, perché l’identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe comportare il divieto per ogni condomino di usare la cosa comune, come accaduto nella vicenda in commento in cui i posti auto erano in numero inferiore rispetto ai condomini. Quindi, allorquando l’assemblea decida di apportare alcune restrizioni alle facoltà che ordinariamente i singoli condomini possono esercitare su un bene comune – quale è appunto il locale garage –, ciò è consentito purché sia osservato il limite di cui all’art. 1102 c.c., in forza del quale ciascun condomino può servirsi della cosa comune con il duplice limite di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto (Cass. 3 luglio 2000 n. 8886). In conclusione, il giudice accoglie la domanda del proprietario della cantina e, per l’effetto, condanna il condominio a far partecipare il ricorrente alla turnazione della sosta auto nel garage e, in ipotesi di avvicendamento nella turnazione per la sosta, a corrispondergli l’eventuale rimborso/corrispettivo determinato dal condominio.
24 luglio 2025
/ Maurizio TARANTINO