Non è infrequente che, all’interno di un condominio, alcuni immobili non appartengano a un soggetto in proprietà piena, ma siano gravati da un diritto reale, come l’usufrutto. In questi casi, occorre coordinare le norme relative al diritto su cosa altrui con quelle in tema di condominio. Questo è il tema a cui è dedicato lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 24-2025/C, approvato lo scorso aprile, che esamina, tra l’altro, le regole per la partecipazione all’assemblea di condominio e l’esercizio del diritto di voto. Preliminarmente, il documento ricorda che all’amministratore condominiale deve essere comunicata la situazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento che gravano sull’immobile, affinché possa predisporre e aggiornare l’anagrafe condominiale (art. 1130 comma 1 n. 6 c.c.). Questo registro è stato introdotto dalla L. 220/2012 e costituisce uno strumento privatistico, che non sostituisce gli strumenti di pubblicità immobiliare dei diritti reali su beni immobili. Con riferimento alla partecipazione in assemblea, poi, ai sensi dell’art. 67 commi 6 e 7 disp. att. c.c.:
- quando le deliberazioni riguardano questioni di ordinaria amministrazione o il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, il voto spetta all’usufruttuario;
- per le altre deliberazioni (innovazioni o manutenzione straordinaria delle parti comuni), il diritto di voto spetta al proprietario. L’avviso di convocazione dovrà, pertanto, essere comunicato a colui a cui spetta il diritto di voto in relazione al contenuto dell’ordine del giorno. La convocazione va comunicata sia al proprietario che all’usufruttuario se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, e l’usufruttuario le fa eseguire a proprie spese (art. 1006 c.c.), o quando si tratti di lavori od opere ai sensi degli artt. 985 e 986 c.c. Con riferimento alle spese condominiali, queste vanno ripartite tra usufruttuari e nudi proprietari in base alla loro natura, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1004 e 1005 c.c., in base ai quali:
- sono a carico dell’usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione e alla manutenzione ordinaria del bene;
- mentre sono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, vale a dire quelle necessarie affinché sia assicurata la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L’amministratore, quindi, è tenuto a osservare le suddette disposizioni nella ripartizione delle spese fra il nudo proprietario e l’usufruttuario; in ogni caso, la normativa prevede che nudo proprietario e usufruttuario rispondano solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale (art. 67 comma 8 disp. att. c.c. come modificato dalla L. 220/2012). Poiché il pagamento degli oneri condominiali viene considerato oggetto di un’obbligazione propter rem, rispetto a questo l’assemblea non può derogare all’imputazione e alla ripartizione dei contributi stabilite dalla legge. Lo Studio, poi, evidenzia le diversità dei concetti che vengono in rilievo nella disciplina dell’usufrutto e in quella del condominio, mostrando, ad esempio, come la nozione di rinnovamento di entità, richiamata dall’art. 1005 c.c. (rilevante per la ripartizione delle spese della cosa oggetto di usufrutto) non corrisponda a quella di innovazione, alla quale fanno riferimento, in materia di condominio negli edifici, gli artt. 1120 e 1121 c.c., relativi alle deliberazioni dell’assemblea. Infatti, mentre il primo concetto deve essere posto in relazione a opere comportanti la sostituzione di entità preesistenti, ma ormai inefficienti, con altre pienamente efficienti, il secondo riguarda, invece, le opere che importano un mutamento della cosa nella forma e nella sostanza, con aggiunta di entità non preesistenti o trasformazione di alcuna di quelle preesistenti.
5 giugno 2025
/ Cecilia PASQUALE