La L. 101/2024 di conversione del DL 63/2024 ha arricchito la rete dei benefici di stampo civilistico riservati alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Tra le principali novità si segnala, innanzitutto, l’introduzione, all’art. 1 comma 2 del DL 63/2024, di ulteriori presupposti in presenza dei quali i soggetti sopraindicati possono godere delle moratorie ivi contemplate, ossia: la sospensione per 12 mesi dei termini di pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e di altri finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024; la conseguente proroga per 12 mesi dei termini per il pagamento delle rate sospese, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità nonché senza oneri, nuovi o maggiori, per le parti; l’automatico differimento, per un tempo corrispondente a quello di sospensione o proroga, del termine di scadenza delle garanzie sui finanziamenti rilasciate dal Fondo di cui all’art. 2 comma 100 lett. a) della L. 662/1996 o dall’ISMEA (peraltro, il comma 2-bis dell’art. 1 del DL 63/2024, aggiunto durante l’iter di conversione, ha incluso le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali tra i possibili beneficiari della garanzia prestata da ISMEA per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB). Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura sono ammesse a fruire dei vantaggi sopraelencati, alla triplice condizione che: nel 2023, abbiano registrato una diminuzione del volume d’affari di almeno il 20% rispetto all’anno precedente, ovvero (secondo quanto disposto per la prima volta in sede di conversione) abbiano subito una riduzione della produzione pari almeno al 30% o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione pari almeno al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria; abbiano presentato un’autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, attestante la sussistenza del requisito di cui sopra; le relative esposizioni debitorie, alla data di entrata in vigore del decreto, non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Sul piano oggettivo, i benefici ex art. 1 comma 2 del DL 63/2024 convertito si applicano ai contratti di mutuo e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionatisi tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con: banche; intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB; altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. La L. 101/2024 ha, inoltre, aggiunto all’art. 1 del DL 63/2024 i commi da 4-bis a 4-quater, con lo scopo di contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. In particolare, il comma 4-bis prevede lo stanziamento di 5 milioni per ciascuno dei settori indicati con riferimento al 2024, per la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine, contratti dalle relative Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli artt. 152 e 156 del Regolamento (Ue) n. 1308/2013, e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori. Tali contributi sono concessi tramite l’ISMEA. Il comma 2-bis dell’art. 5, introdotto in sede di conversione, detta particolari disposizioni in tema di durata e rinnovo dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni, per l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. I contratti in esame devono avere una durata non inferiore a 6 anni con rinnovo automatico, alla prima scadenza, per ulteriori 6 anni. Tale prescrizione ha carattere inderogabile: è, infatti, previsto che qualora le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per 6 anni. Alla seconda scadenza interviene un meccanismo, la cui operatività può essere esclusa per volontà delle parti, così articolato. Se nessuno dei contraenti, con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza, comunica all’altro la volontà di procedere al rinnovo a nuove condizioni, ovvero di rinunciare al rinnovo, il contratto si intende tacitamente rinnovato alle medesime condizioni iniziali. Per contro, se la predetta comunicazione è intervenuta tempestivamente, la parte interpellata deve rispondere, a propria volta, a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione della raccomandata dell’altra parte. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. Una disciplina transitoria è dettata, infine, per i contratti di concessione del diritto di superficie non ancora scaduti: anche questi ultimi sono soggetti alle regole sopra illustrate, ma a ciascuna delle parti è riconosciuta la facoltà di recedere, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 101/2024, dandone comunicazione all’altra con lettera raccomandata.
17 luglio 2024
/ Carmela NOVELLA