Distribuzioni da posticipare al 2024 per la massimizzazione dell’ACE
/ Gianluca ODETTO
Profilandosi, dal 2024, l’abrogazione dell’ACE, le imprese sono tenute nell’ultimo mese dell’anno a programmare in modo quanto più possibile oculato eventuali modifiche nella composizione del patrimonio netto tali da non deprimere ulteriormente il beneficio fiscale. Si prevede, in particolare, che l’agevolazione cessi di esistere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ma che in ogni caso le eccedenze non sfruttate rilevate per il periodo d’imposta in corso a tale data possano essere utilizzate nei periodi d’imposta successivi, senza limitazioni di carattere temporale. La prima indicazione, semplicemente da ribadire, è quella per cui l’agevolazione esplica pienamente i propri effetti per il 2023. Tutti gli incrementi patrimoniali (versamenti dei soci e/o accantonamenti di utili a riserva) continuano, quindi, a essere computati nella relativa base di calcolo. La base ACE trarrà beneficio particolare dall’effetto di accumulo degli incrementi registrati tra il 2011 e il 2023; poca rilevanza, a questi fini, hanno i versamenti effettuati nell’ultima parte del 2023, posto che essi sono computati pro rata temporis: un versamento effettuato l’11 dicembre 2023, per fare un semplice esempio, vale per 21/365, e ovviamente non potrà più essere computato per gli anni a seguire, in cui avrebbe invece potuto essere assunto per l’intero ammontare, per il semplice fatto che l’agevolazione non esiste più. Analoga sorte tocca alle rinunce dei soci ai crediti vantati verso la società, spesso effettuate in prossimità della chiusura dell’esercizio sociale se la consistenza patrimoniale lo necessita. Va invece posta una attenzione maggiore alle distribuzioni di riserve pregresse. Questa operazione, infatti, non solo è suscettibile di ridurre la base ACE, ma rappresenta anche l’evento generatore degli obblighi di riversamento della “super ACE” previsti dall’art. 19 commi 4 e 5 del DL 73/2021 (gli importi sono, in genere, significativi in proporzione alle dimensioni dell’impresa), se la società non ha medio tempore ricevuto versamenti dai soci, o accantonato utili a riserva, per un ammontare almeno pari a quello delle distribuzioni. Il tema si pone in modo significativo nel 2023, anno in cui più società hanno proceduto ad assegnazioni di beni con contestuale annullamento di riserve di patrimonio netto, spesso per importi rilevanti. Le distribuzioni di riserve ai soci, invece, se effettuate nel 2024 risultano neutre ai fini dell’ACE, in virtù della prevista abrogazione dell’agevolazione. Allo stesso modo, da qui al 31 dicembre 2023 occorre prestare attenzione alle operazioni disciplinate dall’art. 10 del DM 3 agosto 2017, distinguendo però tra quelle che generano riduzioni permanenti della base di calcolo dell’agevolazione e quelle che lavorano “a fisarmonica”. Tra le prime vi sono, tipicamente, i conferimenti a favore di società controllate. Vale, in questo contesto, il medesimo principio visto per le distribuzioni ai soci, per cui:
- se la controllante A capitalizza la controllata B al termine del 2023, B vede la propria base ACE 2023 incrementata per importi proporzionalmente molto ridotti (il versamento è computato in base ai giorni), mentre A vede la propria base 2023 ridotta in modo pieno;
- se, invece, il versamento avviene nel 2024, non si ha nessun effetto. [CATENACCIO] Per le cause di riduzione temporanea (ad esempio, i finanziamenti a controllate), occorre distinguere tra erogazioni e rimborsi. Per le erogazioni, le conseguenze per il soggetto che effettua l’esborso sono a questo punto simili a quelle viste per i conferimenti. Se, quindi, la controllante A finanzia la controllata B al termine del 2023, A vede la propria base 2023 ridotta in misura pari al finanziamento effettuato, per cui può essere opportuno posticipare l’erogazione dei fondi, nell’ovvia considerazione per cui ciò non determini pregiudizi alla posizione finanziaria della partecipata. Una attenzione particolare deve invece essere posta ai rimborsi dei finanziamenti infragruppo. Posto, infatti, che la riduzione della base ACE per i crediti da finanziamento è temporanea, e non definitiva, può accadere che in passato A abbia finanziato B, riducendo così la propria base ACE. Se questo finanziamento viene rimborsato entro la fine del 2023, si ha ancora la possibilità di sfruttare una base ACE 2023 “espansa”, in quanto la causa di riduzione è stata rimossa con il rimborso. Le conclusioni sin qui raggiunte valgono anche nel caso in cui la società chiuda il 2023 con un reddito incapiente o in perdita. Come evidenziato in premessa, infatti, in questi casi gli incrementi netti non sono persi, ma generano un’eccedenza ACE che potrà trovare compensazione nei redditi positivi delle annualità dal 2024 in poi, senza limitazioni di carattere temporale.