Rottamazione estesa al 2023, ma solo per liquidazione automatica e controllo formale
Nel Ddl. di bilancio divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 50.000 euro
Come annunciato dal Governo nella conferenza stampa di venerdì, nel disegno di legge di bilancio 2026, è prevista una riedizione della rottamazione dei ruoli, che a questo punto potrà essere denominata “rottamazione quinquies”, che riguarda i carichi consegnati dal 2000 a fine 2023.
Stando alla bozza del provvedimento, la platea dei soggetti che possono fruirne è però limitata rispetto alle precedenti, essendo in sostanza preclusi i ruoli che derivano da accertamento.
Oltre a ciò:
- viene abbassata da 100.000 euro a 50.000 euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo utile a far sì che operi il divieto di compensazione di cui all’art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006 (la compensazione in F24 è vietata anche per l’eccedenza come puntualizzato dalla circ. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2024 n. 16, ferma la possibilità che i ruoli siano pagati mediante compensazione);
- viene introdotta la liquidazione automatica per l’omessa dichiarazione IVA, che si basa sui dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalle LIPE.
Viene in questo caso irrogata la sanzione da omessa dichiarazione del 120% (è possibile applicare quella del 75% solo se la dichiarazione omessa è presentata prima dell’avviso bonario) definibile al terzo e calcolata sugli importi liquidati.
In sede di liquidazione, non viene scomputato il credito IVA derivante dalla precedente dichiarazione presentata.
Tornando alla rottamazione dei ruoli, come anticipato, essa riguarda i carichi 2000-2023 ma solo se derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73, 54-bis e 54-ter del DPR 633/72) o da controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).
Anche gli omessi versamenti di contributi INPS rientrano nella rottamazione, mentre nulla si dice per le Casse di previdenza private.
A differenza di quanto sembrava, non sarebbero esclusi solo i carichi derivanti da omessa dichiarazione, ma tutti quelli che non riguardano le casistiche indicate.
Quindi, salvo mutamenti del testo, non dovrebbero beneficiare della rottamazione gli accertamenti esecutivi e i ruoli derivanti da avviso di recupero dei crediti di imposta, da atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni, da avviso di accertamento o di liquidazione in tema di registro, successioni, donazioni.
Sembra che, di contro, siano rottamabili i carichi per violazioni derivanti dal Codice della strada (ma lo stralcio riguarda solo interessi e somme aggiuntive in questo caso).
Per accedere alla rottamazione bisogna presentare domanda entro il 30 aprile 2026.
Possono beneficiare della rottamazione tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) senza che abbiano rilievo le loro condizioni reddituali.
L’effetto della rottamazione è identico alla rottamazione precedente, determinando lo stralcio di tutte le sanzioni, degli interessi di mora e degli interessi compresi nel carico (tipicamente, si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo).
Vengono meno pure gli aggi di riscossione laddove ancora applicati.
Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (ad esempio dalla rottamazione ex L. 197/2022 o dalla rottamazione ex DL 119/2018). Salvo, per la rottamazione ex L. 197/2022 e per la relativa riammissione ex DL 202/2024, al 30 settembre 2025 risultino versate le rate.
Il pagamento avviene in unica soluzione entro fine luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
A differenza delle rottamazioni precedenti, non qualsiasi inadempimento fa saltare la rottamazione. Questa decade se non viene pagata l’unica rata, due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).
Il pagamento tardivo non dovrebbe quindi pregiudicare la rottamazione.
Sembra che, decaduta la rottamazione, il debitore possa presentare domanda di dilazione ordinaria o riprendere il pagamento delle rate.
Come per le versioni precedenti, tutte le attività cautelari ed esecutive si sospendono con la presentazione della domanda di rottamazione e le procedure esecutive si estinguono quando viene pagata la prima rata.
Presentata la domanda, in poche parole, il debitore è considerato adempiente e, tra l’altro, può ottenere il DURC.
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