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Indeducibilità IRES del contributo contro il caro bollette non illegittima

/ REDAZIONE

Mercoledì, 3 dicembre 2025

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Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 180, depositata ieri, sono state esaminate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37 comma 7 del DL 21/2022, secondo cui il contributo straordinario contro il caro bollette non è deducibile dall’IRES, sollevate dalla C.G.T. di Cagliari in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

Data la “particolare struttura e finalità del contributo solidaristico straordinario – si legge nella pronuncia – la mancata previsione della sua deducibilità, da un lato, si presenta non incoerente con la sua natura e, dall’altro, rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall’IRES dei costi fiscali inerenti, trovando giustificazione nell’interesse fiscale connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai descritti eventi straordinari”.

La sentenza ha anche deciso le questioni sollevate dalla C.G.T. di Roma, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117 Cost., primo comma, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, del medesimo art. 37 del DL 21/2022. Le questioni sono state dichiarate non fondate: anche nel caso di possibili effetti abnormi in termini di incisione sul patrimonio e sul reddito di un’impresa, il sindacato costituzionale, in riferimento ai parametri nazionali “si esaurisce comunque all’interno della verifica, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., della non arbitrarietà dell’indice di capacità contributiva individuato dal legislatore, nonché della ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione, senza che venga in rilievo la tutela della proprietà di cui all’art. 42 Cost.“.

La sentenza ha infine chiarito, che “[u]n’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37, comma 2, del d.l. n. 21 del 2022 richiede, quindi, che, ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neo-costituite, decorra sin dal compimento di operazioni passive finalizzate all’attività di impresa e che, correlativamente, anche il secondo periodo temporale venga, in modo omogeneo, temporalmente ristretto”.

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