Dichiarazione IMU per il 2025 entro il 30 luglio con sanzione ridotta a un terzo
Il termine per il ravvedimento dell’omessa dichiarazione è il 28 settembre
Il 30 giugno 2026 è scaduto il termine per trasmettere le dichiarazioni IMU “ordinarie”, se dovute, e IMU ENC, da presentare ogni anno, riferite al 2025 (si veda “Dichiarazioni IMU e IMU ENC per il 2025 entro il 30 giugno” dell’8 giugno 2026).
Qualora la dichiarazione IMU non sia stata presentata entro tale termine, l’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 prevede una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, configura un’ipotesi di omessa dichiarazione (e non di dichiarazione infedele) anche la mancata indicazione, nella dichiarazione IMU, di un singolo immobile (così, tra le altre, Cass. 3 aprile 2026 n. 8439).
Se la dichiarazione IMU non è stata presentata nei termini ma è stata regolarmente versata l’imposta dovuta, la sanzione è pari a 50 euro.
Invece, se il soggetto passivo ha omesso di presentare la dichiarazione IMU per il 2025 entro il 30 giugno 2026 e ha inoltre mancato di versare (in tutto in parte) l’IMU dovuta riferita a tale annualità, si applica solo la sanzione per l’omessa dichiarazione IMU di cui al citato comma 775, parametrata all’IMU non versata (mentre non si applica la sanzione per omesso versamento dell’IMU di cui al precedente comma 774).
La sanzione per omessa dichiarazione IMU ex art. 1 comma 775 della L. 160/2019 è ridotta a un terzo, ai sensi dell’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97 (nella versione post DLgs. 87/2024) se la dichiarazione per il 2025 viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine, ossia entro il 30 luglio 2026 (così anche il Ministero dell’Economia e delle finanze durante la Videoconferenza del 28 gennaio 2016).
Sull’importo della sanzione minima di cui al citato comma 775 (100% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro), eventualmente ridotto a un terzo se la dichiarazione IMU per il 2025 viene presentata con un ritardo di non oltre 30 giorni, può poi applicarsi la riduzione relativa alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.
In particolare, entro il 28 settembre 2026 è possibile ravvedere l’omessa dichiarazione IMU per l’anno 2025 con un ritardo non superiore a 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, con conseguente riduzione della sanzione minima a un decimo.
Per perfezionare il ravvedimento è necessario che, entro il predetto termine del 28 settembre, sia presentata la dichiarazione IMU riferita all’anno 2025 e venga versata la sanzione minima ridotta a un decimo, unitamente all’eventuale IMU ancora dovuta e ai relativi interessi al tasso legale.
Per quanto riguarda gli interessi legali, questi maturano per ogni giorno di ritardo (da calcolare rispetto ai termini di versamento delle rate dell’IMU per l’anno 2025 ancora dovute) e si applicano all’importo dovuto a titolo di imposta (mentre non decorrono sulle sanzioni). Il tasso di interesse legale per il 2026 è pari all’1,6% in ragione d’anno, mentre quello per il 2025 è pari al 2% in ragione d’anno.
Dunque, se il contribuente perfeziona il ravvedimento presentando l’omessa dichiarazione IMU per il 2025 entro il 30 luglio 2026, la sanzione ridotta è pari al 3,33% dell’IMU non versata (100% x 1/3 x 1/10), con un minimo di 1,67 euro (50 × 1/3 × 1/10); se la dichiarazione IMU tardiva viene presentata dopo il 30 luglio, ma il ravvedimento operoso viene comunque perfezionato entro il 28 settembre 2026, la sanzione ridotta è pari al 10% dell’IMU non versata (100% x 1/10), con un minimo di 5 euro (50 × 1/10).
Dopo il 28 settembre 2026 non è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione IMU per il 2025, in forza dell’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97, inserito dal DLgs. 87/2024), che, per la generalità dei tributi (compresi quelli locali), esclude il ravvedimento se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, i chiarimenti ministeriali parevano invece consentire il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche decorsi 90 giorni di ritardo (si veda “Omessa dichiarazione IMU per il 2023 oltre i 90 giorni con spiragli per il ravvedimento” del 13 settembre 2024).
In ogni caso, per i tributi locali, come l’IMU, il ravvedimento è comunque precluso se viene avviato un controllo fiscale di cui il soggetto passivo ha avuto formale conoscenza (art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97).
Resta da evidenziare che, alla luce dei commi 769 e 770 dell’art. 1 della L. 160/2019, per alcune agevolazioni IMU la Corte di Cassazione ha affermato che è obbligatorio presentare la dichiarazione, a pena di decadenza. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il soggetto passivo perde tali agevolazioni se presenta oltre i termini ordinari la dichiarazione, anche se questa viene trasmessa entro 90 giorni in sede di ravvedimento operoso (così, ad esempio, con riguardo all’esenzione dall’IMU per gli immobili merce, Cass. 18 ottobre 2023 n. 28931; per un approfondimento si veda l’apposita Scheda di aggiornamento).
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