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Comunicazione preventiva per aderire al regime «Special Arrangement» per l’IVA all’importazione

/ REDAZIONE

Giovedì, 10 settembre 2026

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Con un avviso pubblicato ieri, 9 settembre, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito indicazioni agli operatori che intendono avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione (Special Arrangement), tenendo conto delle novità in vigore dal 1° luglio 2026 relative all’abolizione della franchigia dai dazi doganali e all’applicazione del dazio forfetario di 3 euro sulle piccole spedizioni.

In primo luogo si precisa che gli operatori che intendono aderire al regime speciale IVA (art. 70.1 del DPR 633/72) devono inviare preventiva comunicazione a mezzo PEC alla Direzione Dogane (dir.dogane@pec.adm.gov.it).

Si osserva, poi, che per operare correttamente nell’ambito di tale regime, il soggetto interessato deve:
- indicare nelle dichiarazioni doganali (tracciati H1, H6 o H7) il codice di procedura aggiuntiva “F49”;
- possedere od ottenere apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO), ai sensi dell’art. 110 lett. c) del CDU (chi ancora non ne sia titolare deve presentare tempestiva richiesta per gestire le specificità del flusso e-commerce);
- costituire o adeguare una garanzia globale (CGU) a copertura degli oneri doganali (dazio di 3 euro e IVA).

Inoltre, dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate in regime Special Arrangement è obbligatoria la valorizzazione del campo “Data Element 12 10 000 000 (Deferred Payment)”, con il riferimento alla citata dilazione di pagamento (cfr. circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 17/2026, § 3.3).

Si rammenta, infine, che chi si avvale del regime speciale deve includere anche il dazio di 3 euro nella base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione.
La contabilizzazione del debito avviene a seguito della ricezione della notifica dell’IVA riscossa, secondo le tempistiche e modalità stabilite dalla disciplina unionale.

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