La sentenza del Tribunale di Torino del 22 aprile 2025 ha dichiarato l’apertura della liquidazione controllata richiesta da un debitore sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi (CCII), nella sua attuale e vigente versione risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dal DLgs. 136/2024 (c.d. decreto correttivo-ter). La citata sentenza si distingue, nell’oramai vasto panorama giurisprudenziale in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per aver, con scrupolo, affrontato una articolata questione di non poco momento per gli operatori del settore, caratterizzata:
- dall’acquisibilità o meno, nel contesto dell’aperta procedura liquidatoria minore, delle quote di TFR accantonate e maturate al momento della domanda e di quelle maturande mese per mese durante la liquidazione controllata fino all’esdebitazione ex art. 282 del CCII;
- in caso di risposta affermativa al precedente quesito, dalla determinazione della quota e delle condizioni per l’acquisizione alla procedura del suddetto credito. Con riferimento al primo quesito, la sentenza in esame rileva come, sia le quote accantonate alla data della domanda sia quelle da accantonare mese per mese durante la liquidazione fino ad esdebitazione, siano vincolate al soddisfacimento dei creditori, corrispondendo, le prime, ad un diritto, comunque, certo e liquido e, dunque, ad un bene presente del debitore, mentre le seconde ad un bene sopravvenuto, come tale vincolato, poiché soggiacente alla disciplina di cui all’art. 272 comma 3-bis del CCII. Con riferimento, poi, all’individuazione della frazione di TFR assoggettabile al vincolo ed in ipotesi acquisibile una volta esigibile, il Tribunale di Torino, sulla scorta della sussumibilità del credito in questione nell’alveo della disciplina speciale di cui all’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII (che, peraltro, rappresenta “una chiara filiazione” dell’art. 146 comma 1 lett. b) del CCII), ritiene che il TFR, ove divenuto esigibile, debba essere acquisito all’attivo “per la parte eccedente la necessità del mantenimento del debitore e della sua famiglia e al limite per l’intero”. Quanto, infine, alle condizioni per l’acquisizione del TFR, il richiamato provvedimento ritiene che le stesse dipendano, oltre che dalla cessazione del rapporto di lavoro e dai casi di anticipazione ammessi ai sensi dell’art. 2120 comma 8 c.c., anche dalle eventuali “condizioni di miglior favore […] previste dai contratti collettivi o da patti individuali”. Ora, appare interessante osservare come la sentenza in esame si ponga nel solco di un vivace dibattito giurisprudenziale, il quale, se, da un lato, non ha registrato particolari voci dissonanti in ordine all’effettiva acquisibilità all’attivo della procedura del TFR maturato dal debitore al momento della domanda e di quello maturando nel corso della procedura liquidatoria e fino all’esdebitazione, allorché, ovviamente, divenuto esigibile anteriormente o successivamente all’apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. ex multiis Trib. Spoleto 5 aprile 2024 e Trib. Bologna 22 febbraio 2023), si è, dall’altro, al contrario, diviso in ordine al profilo relativo alla frazione di TFR acquisibile, una volta divenuto esigibile. Nello specifico, sul punto, si è sviluppato un orientamento bipartito, diramato tra chi, come il Tribunale di Torino qui in commento, ritiene che la quota maturata o maturanda acquisibile, allorché esigibile, corrisponda, giusto il disposto di cui all’art. 268 comma 4, lett. b) del CCII, alla parte eccedente la necessità del mantenimento del debitore e della sua famiglia e al limite per l’intero, e chi, come il Tribunale di Parma nella sentenza del 22 maggio 2024 e, ancor più di recente, il Tribunale di Rimini con la sentenza del 28 febbraio 2025, opera, al contrario, una distinzione, a seconda che il TFR sia divenuto esigibile prima dell’apertura della procedura (ed in tal caso lo stesso, in quanto parte del patrimonio del debitore, dovrebbe essere integralmente incluso nell’attivo della procedura destinato al soddisfacimento del creditori) ovvero divenga esigibile nel corso del triennio dall’apertura della procedura (ed in tale ipotesi lo stesso potrebbe essere acquisito, giusto il disposto di cui all’art. 268 comma 2 lett. a) del CCII, nei soli limiti di cui all’art. 545 c.p.c.). Rispetto ai menzionati precedenti, vi è certamente da segnalare come il Tribunale di Torino si distingua per aver individuato, tra le condizioni di acquisizione, anche quelle dipendenti dalle eventuali “condizioni di miglior favore […] previste dai contratti collettivi o da patti individuali”.
14 maggio 2025
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI