Particolarmente degni di nota e meritevoli di approfondimento risultano due provvedimenti recentemente pronunciati dal Tribunale di Torino, rispettivamente in data 3 febbraio 2025 e in data 11 marzo 2025, i quali, pur specificatamente riguardando, l’uno una procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 ss. del DLgs. 14/2019, l’altro una procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 del DLgs. 14/2019, consentono, tuttavia, di individuare e porre in luce alcuni principi generali comuni in ordine alla vexata quaestio relativa alla necessità o meno della difesa tecnica per il debitore, nell’ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal DLgs. 14/2019, recante il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di seguito, per brevità, CCII), nella sua vigente ed attuale versione da ultimo risultante dalle modifiche apportate dal DLgs. 136/2024, noto anche come “decreto correttivo-ter”. Sotto un profilo di inquadramento normativo generale, in entrambi i provvedimenti il Tribunale di Torino osserva preliminarmente come l’art. 9 comma 2 del CCII preveda che, fatti salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi sia obbligatorio il patrocinio del difensore. Giusto il disposto della citata norma, si può, pertanto, ben desumere come il principio di obbligatorietà della difesa tecnica si applichi a tutti i casi di procedimento unitario di cui agli artt. 40 ss. del CCII, ad eccezione di quelli per i quali sia la legge a prevedere una espressa deroga: ai fini che qui interessano e restringendo il campo di indagine, per i limiti del presente contributo, alle sole procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, una espressa deroga è prevista, in primis, dall’art. 68 comma 1 ultimo periodo del CCII, che stabilisce che, ai fini della presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non è necessaria l’assistenza di un difensore, nonché, in secundis, dall’art. 269 comma 1 del CCII, che prevede che il ricorso volto ad ottenere l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato possa essere presentato “personalmente” dal debitore, con la sola assistenza dell’OCC e, dunque, senza la necessaria assistenza di un difensore. Ora, a differenza di quanto previsto nel contesto delle due summenzionate procedure (la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 comma 1 ultimo periodo del CCII e la liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 269 comma 1 del CCII), il Tribunale di Torino – nel decreto interlocutorio in data 3 febbraio 2025 – rileva, invece, che “nel concordato minore manca una disposizione che dia facoltà al debitore di stare in giudizio personalmente con la sola assistenza dell’Occ, senza rappresentanza di difensore”. Di tal che, ivi vien così affermato come, nel concordato minore, il ricorso introduttivo non possa essere sottoscritto personalmente dal debitore, bensì dal suo difensore, fornito, al momento della sottoscrizione dell’atto, di una valida procura alle liti, pena la nullità assoluta del ricorso per violazione dell’art. 82 comma 3 c.p.c., non sanabile, né per effetto dell’art. 182 c.p.c., né per effetto dell’art. 125 disp. att. c.p.c. A corollario di ciò – aggiunge il Tribunale di Torino nel medesimo provvedimento – quanto alla figura del difensore tecnico, non può definirsi tale “[…] il Gestore nominato dall’Occ, quand’anche abilitato all’esercizio della professione di avvocato, in ragione della sua necessaria indipendenza rispetto al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o liquidazione (art. 11 D.M. 24.9.2014 n. 202)”. Dal principio di obbligatorietà del patrocinio del difensore nella procedura di concordato minore, discendono, tuttavia, due ulteriori corollari, incidenter tantum evidenziati dal secondo provvedimento in commento, pronunciato, come anticipato in premessa, in data 11 marzo 2025. Detto provvedimento, pur affrontando, nello specifico, il tema relativo alla (non) necessarietà della difesa tecnica nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 del CCII offre, in ogni caso, ad avviso di chi scrive, due spunti particolarmente interessanti, applicabili anche alla fattispecie qui in esame. In primo luogo, vien affermato il riconoscimento della prededuzione – chi scrive ritiene, nel silenzio sul punto da parte del provvedimento citato, nella misura del 75%, giusto il disposto (analogicamente applicabile) di cui all’art. 6 comma 1 lett. c) del CCII – per il credito professionale sorto in funzione della presentazione della domanda di concordato minore nell’interesse del debitore, trattandosi, in verità, di domanda in cui il ricorso al professionista è necessario. In secondo luogo, viene evidenziata la possibilità, per il debitore, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
26 giugno 2025
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI