Il CNDCEC, con nota di ieri indirizzata al Ministero della Giustizia, ha sollevato diverse osservazioni e critiche in merito ai chiarimenti resi con la circolare n. 14359/2023 (si veda “Chiariti gli obblighi formativi per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi” del 21 gennaio 2023). La prima osservazione riguarda il requisito richiesto per il primo popolamento: ai sensi dell’art. 356 comma 2 terzo periodo del DLgs. 14/2019 sono esonerati dalla formazione iniziale, e anche dall’obbligo di tirocinio, i soggetti richiedenti che, nei quattro anni antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 356 del DLgs. 14/2019, dimostrino di esser stati nominati curatori, commissari e liquidatori. Il quadriennio, come chiarito dal Ministero della Giustizia, deve collocarsi inderogabilmente tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019. Sul punto, il CNDCEC rileva come tale finestra temporale appaia non solo anacronistica, in ragione dei continui rinvii dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019, ma anche foriero di gravi disparità di trattamento rispetto a quei professionisti che, dopo tale periodo e sino ad oggi, si sono visti conferire i medesimi incarichi ritenuti, tuttavia, non idonei ai fini dell’iscrizione. Inoltre, il riferimento alle mere nomine pone dubbi sulla sua validità, in termini di garanzia di professionalità ed efficienza del sistema, ove queste, ancorché ricevute nel quadriennio, si siano risolte in due incarichi (fallimenti) c.d. “a zero”. Ciò dovrebbe condurre, pertanto, a valutare un’espunzione di qualsiasi riferimento temporale nell’individuazione degli incarichi “idonei”. Altro tema riguarda l’oggetto della formazione iniziale: questa, secondo il CNDCEC, non appare dissimile dalla formazione acquisita per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento e di quella acquisita per l’iscrizione all’elenco degli esperti della composizione negoziata (art. 13 commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019) e che, per taluni argomenti, verte sulle stesse tematiche. Del resto, deve ritenersi che esista una sostanziale “affinità” tra il profilo professionale del gestore e del liquidatore, nominato in una procedura di sovraindebitamento, e quello del curatore e del commissario giudiziale, nominato nelle procedure maggiori, visto che questi svolgono funzioni analoghe. Ciò appare confermato anche dalla previsione di cui agli artt. 68 e 71 comma 1 del DLgs. 14/2019 ove si prevede che, in assenza di OCC costituiti nel circondario del tribunale competente, i compiti e le funzioni di questi siano svolte da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 del DLgs. 14/2019. Tra gli obblighi formativi iniziali, poi, è particolarmente dibattuto l’obbligo di un periodo, almeno semestrale, di tirocinio per i soggetti richiedenti ma privi dei requisiti per il primo popolamento. Innanzitutto, ci si interroga sulle difficoltà e sulle modalità di verifica, da parte dello stesso Ministero, dell’autenticità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, stante l’assenza allo stato attuale di un registro ovvero di un elenco, tenuto da una Pubblica Amministrazione, dove siano annotati i contenuti, i tempi e lo svolgimento del tirocinio stesso. In secondo luogo, appare controversa la ragione per la quale il tirocinio possa essere svolto presso un gestore della crisi se lo stesso, ai fini del primo popolamento, non può considerare idonei, per sé, gli incarichi in tal senso ricevuti. Non ultimo, si trascura che i professionisti di cui all’art. 358 commi 1 e 2 del DLgs. 14/2019 sono soggetti iscritti ad albi tenuti da Ordini professionali, per il cui accesso è già richiesto lo svolgimento di un tirocinio professionale e su cui si fonda l’esonero riconosciuto ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DM 202/2014. Pertanto, per il CNDCEC, sembra evidente che il Ministero abbia voluto ingiustamente e irragionevolmente uniformare i criteri di accesso all’Albo per tutti i soggetti di cui all’art. 358 del DLgs. 14/2019, trascurando la sostanziale differenza tra quelli non iscritti e quelli iscritti a un Albo professionale. Quest’ultimi, infatti, in ragione della loro appartenenza ad un Albo sono tenuti, ulteriormente, a dimostrare l’assolvimento di un determinato percorso di studi, a rispettare le norme deontologiche previste dal proprio Ordine professionale, a stipulare idonea copertura assicurativa contro eventuali rischi di danni professionali e, non ultimo, a possedere esperienza e competenze tecniche opportunamente certificate, per i dottori commercialisti ed esperti contabili, ai sensi del DLgs. 139/2005. Ragioni per le quali deve ritenersi che il supplemento formativo, ivi compresa la maggiore durata della formazione inziale (di 200 ore anziché 40 ore), sia da rivolgere, esclusivamente, ai c.d. soggetti “laici” ossia a quelli che non sono iscritti ad Albo regolamentato. Analogamente ingiustificata appare la richiesta che il professionista indipendente, ex art. 2 comma 1 lett. n) del DLgs. 14/2019, debba essere iscritto all’Albo dei gestori della crisi di impresa, vista la sostanziale diversità delle funzioni che è chiamato ad assolvere.
27 gennaio 2023
/ Francesco DIANA