Il disegno di legge di riforma del DLgs. 8 giugno 2001 n. 231, elaborato dal Tavolo tecnico del Ministero della Giustizia e approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, riscrive la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tra le molte novità, la soppressione dell’art. 6 e, con esso, del comma 4-bis – che consentiva, nelle società di capitali, di affidare le funzioni dell’Organismo di vigilanza (OdV) al Collegio sindacale, al Consiglio di sorveglianza e al Comitato per il controllo della gestione e che ora vede ridisegnati i requisiti di efficacia del modello all’interno del modificato art. 7 – ha destato un’attenzione forse sproporzionata rispetto al suo peso effettivo, dividendo i primi commenti tra chi vi ha letto la sopravvivenza indenne di quella facoltà e chi ne ha auspicato la reintroduzione espressa. L’una e l’altra lettura, a parere di chi scrive, muovono da un fraintendimento e conviene rimuoverlo prima di stabilire che cosa la soppressione davvero comporti. È opportuno prendere le mosse dal disegno complessivo. Elevando la colpa di organizzazione a elemento costitutivo dell’illecito e rinunciando programmaticamente a una disciplina di dettaglio dell’OdV, il Tavolo tecnico ha inteso alleggerire il modello organizzativo e restituire all’ente la libertà di conformare i propri presidi, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza. I requisiti che il nuovo art. 7 riferisce all’OdV – professionalità dei componenti, autonomi poteri di iniziativa e di controllo, adeguate risorse finanziarie – indicano le caratteristiche che l’Organismo deve possedere; la sua composizione, per contro, resta affidata all’autonomia dell’ente e non a caso la Relazione rinuncia a positivizzare il requisito dell’indipendenza, reputandola ormai “acquisita nella prassi applicativa” e, temendo che “una sua positivizzazione ne irrigidisca l’applicazione”, addirittura valorizza la composizione mista come “archetipo maggiormente sperimentato e funzionale”, alla sola condizione “che il membro interno non operi nell’ambito di funzioni aziendali esposte al rischio-reato”. In questa cornice pare vada letta la mancata riproposizione testuale del comma 4-bis dell’art. 6, che rivela un significato diverso da quello che i primi commenti le attribuiscono. Quel precetto non apparteneva all’impianto originario: introdotto nel 2011, autorizzava espressamente una coincidenza che la regola dell’Organismo autonomo, sin dal 2001, non contemplava. La Relazione di accompagnamento, d’altra parte, congeda il comma 4-bis come “frettolosa innovazione del 2012”, bollandola come incoerente sul piano funzionale e preventivo, sicché a venire meno non è la possibilità di far coincidere i due organi, ma la previsione espressa che quella possibilità sorreggeva. Trova applicazione, del resto, il canone interpretativo per cui, laddove il legislatore prima disponeva e ora tace, la facoltà perde la sua originaria copertura normativa (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). In altre parole, la valutazione non deve essere effettuata rispetto a un nuovo, ipotetico divieto espresso, che il disegno di legge non contiene, bensì al comma 4-bis vigente, che tale facoltà espressamente accorda. In un simile scenario – pur chiaramente secondario nel perimetro della riforma – ciò che cade è l’avallo e la copertura preventivi della norma; occorrerà invece, nell’eventualità di un vaglio ex post del modello organizzativo, dimostrare l’idoneità e la tenuta della scelta organizzativa adottata. Ne discende, in altre parole, che il Collegio sindacale che assuma anche le funzioni dell’OdV, con il Ddl. perderebbe soltanto la legittimazione preventiva della norma: la scelta riguardo la sua composizione pare essere rimessa, come ogni altra scelta organizzativa, all’impresa, salvo, come si è detto, l’eventuale vaglio ex post sull’idoneità del modello e sulla sussistenza di una colpa di organizzazione, se la vigilanza si riveli non idonea. Si chiarisce così l’equivoco che accomuna le due letture prospettate all’inizio: a ben vedere, l’intervento espuntivo ha riguardato specificamente tale dettaglio, in coerenza con un disegno riformatore voluto anche in ottica di semplificazione. La ratio della modifica risiede, infatti, nella chiara volontà del Tavolo tecnico di snellire il dato testuale, eliminando le sovrastrutture normative per favorire anche una maggiore fluidità applicativa. Le due diverse letture condividono lo stesso anacronismo. Chi ravvisa nel silenzio la persistenza intatta della facoltà presuppone un’autorizzazione che era di forma, e che con la forma è venuta meno; chi sollecita il legislatore a confermare per via espressa la coincidenza chiede il ripristino di un aspetto formale, in controtendenza con una riforma che tali aspetti ha inteso rimuovere, per concentrarsi nello sciogliere nodi interpretativi ancora irrisolti e rimuovere criticità applicative. A ben vedere, non occorre né l’uno né l’altro, giacché la coincidenza è comunque praticabile e nessun ripensamento del legislatore va invocato per consentirla. Non giova, del resto, invocare a sostegno della coincidenza dei ruoli la prassi delle imprese e le indicazioni di soft law, ché il quadro reale depone in senso opposto. Le fonti che si vorrebbero citare a difesa della coincidenza (segnatamente Confindustria, Assonime e il Comitato di Corporate Governance), lette per intero, non propendono per l’una o l’altra soluzione; l’una la ridimensiona a eccezione priva di ogni automatismo esimente, l’altra la ammette solo a patto di scongiurare proprio quel conflitto tra controllore e controllato cui si è fatto riferimento. Se ne ricava una conclusione: la coincidenza piena tra i due organi, lungi dal rappresentare un’efficace misura di semplificazione, rimane la forma meno seguita dalle imprese, mentre un organismo a composizione mista, strutturato sui modelli di best practice, svolge la medesima funzione senza le criticità rilevate nel tempo dalla dottrina. Con l’esercizio della facoltà che la Riforma ha inteso rimettere alla scelta responsabile di ciascun ente, l’imprenditore che opti per la sovrapposizione piena dei due organi è opportuno che abbia ben presente, in caso di procedimento, come tale scelta, destinata a essere apprezzata solo a valle, possa incidere sul giudizio di idoneità del modello organizzativo. Se un auspicio è lecito, alla vigilia dell’esame parlamentare, esso riguarda la coerenza del disegno rispetto a uno dei propri principi ispiratori: che si conservi all’ente la libertà di conformare i propri controlli alla sua misura, come il criterio di proporzionalità richiede e che ci si astenga dal reintrodurre, per via normativa, un favore per la concentrazione degli incarichi che non equivale necessariamente a ottimizzazione né a efficienza e che rischia di comprimere quella distanza tra controllore e controllato di cui la funzione, in certi casi, ha bisogno. Pregio della Riforma è aver posto la sostanza davanti alla forma, e restituire alla forma un privilegio sarebbe il modo più sicuro per tradirne il senso. * Testo modificato rispetto alla versione originaria.
21 agosto 2026
/ Enrica PERUSIA