La sentenza con cui il Tribunale di Catania, il 19 luglio 2023, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da due membri della stessa famiglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67 e ss. del DLgs. 14/2019 (recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII, come modificato dal primo e dal secondo correttivo), offre un’interessante interpretazione della, non casualmente, tanto discussa disposizione di cui all’art. 71 comma 4 del CCII e, in linea più generale, della disciplina dei compensi spettanti all’organismo di composizione della crisi (OCC). Dal tenore letterale della menzionata norma, parrebbe che il compenso spettante all’OCC per l’opera prestata nel corso della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ma analoghe considerazioni ben potrebbero svilupparsi anche con riferimento alla procedura di concordato minore; si legga, al riguardo, l’art. 81 comma 4 del CCII) debba, in primo luogo, essere liquidato dal giudice; possa, poi, essere da quest’ultimo liquidato, tenuto sì conto “di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore”, ma esclusivamente “una volta terminata l’esecuzione” del piano e, più precisamente, solo se il piano – sulla scorta delle indicazioni contenute nella “relazione finale” dell’OCC – sia “[…] stato correttamente ed integralmente eseguito” dal debitore; da ultimo, possa esserne “autorizzato il pagamento” solo in un momento successivo alla sua liquidazione, che, come detto, avviene solo una volta che sia stata accertata la corretta e integrale esecuzione del piano. La norma, pertanto, se letteralmente interpretata, parrebbe, de facto, ancorare o meglio subordinare il diritto dell’OCC a ricevere il pagamento del proprio compenso – peraltro, posto e qualificato dallo stesso Codice della crisi tra i “crediti prededucibili” (cfr. art. 6 comma 1 lett. a) del CCII) – alla corretta e integrale esecuzione del piano da parte del debitore. Sempre ricorrendo a un’interpretazione letterale della norma, sembrerebbe, pertanto, da un lato, doversi dubitare dell’effettiva qualificazione, quale credito prededucibile, del compenso per le prestazioni rese dall’OCC, dal momento che la sua liquidazione e l’autorizzazione al pagamento dello stesso e, quindi, il suo pagamento, avverrebbe non tanto in prededuzione, quanto solo una volta “terminata l’esecuzione del piano” omologato e, quindi, solo una volta soddisfatti, nella misura e secondo le tempistiche indicate nel piano, tutti gli altri crediti, muniti di privilegio, pegno e ipoteca, nonché tutti i crediti chirografari. Dall’altro lato, parrebbe doversi, altresì, dubitare dell’effettiva intenzione del CCII di far realmente salvo il DM 202/2014 (cfr. art. 2 comma 1 lett. t) del CCII), dal momento che la creazione di una stretta correlazione, rispettivamente, tra la corretta e integrale esecuzione del piano omologato, da una parte, e il diritto dell’OCC a vedersi liquidato il proprio compenso e vedersene autorizzato il pagamento, dall’altra, lascerebbe intendere una voluntas legis vieppiù orientata nel senso di svuotare di contenuto e significato le norme di cui al citato DM 202/2014 e, segnatamente, la norma di cui all’art. 15 comma 2 del DM, che prevede, quanto alle modalità di pagamento del compenso dell’OCC, la possibile corresponsione di acconti. In tale articolata cornice si inserisce la sentenza in commento, la quale, attraverso una sistematica interpretazione di tutte le disposizioni di riferimento, esprime e, in un certo senso, ripropone – in quanto per la prima volta sviluppati dalle Linee Guida sui compensi del gestore delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento elaborate da CNDCEC e Fondazione ADR Commercialisti nel maggio 2023 – tre principi, utili e valevoli a rendere armonico l’intero impianto normativo. In primo luogo, viene riconosciuta l’effettiva prededucibilità dei compensi e delle spese per le prestazioni rese dall’OCC, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lett. a) del CCII. In secondo luogo, viene ammessa la possibile previsione, in sede di proposta, di accantonamenti periodici di somme da imputarsi a compenso e spese dell’OCC. In terzo luogo, viene, sì, menzionato il fatto che al pagamento del compenso, come accantonato, si possa procedere solo secondo quanto previsto dall’art. 71 comma 4 del CCII, ma viene fatta salva la possibilità dell’OCC di richiedere al giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione. Il che, come già nelle citate Linee guida, rappresenta, ad avviso di chi scrive, un’interpretazione sintonica dell’intero quadro normativo di riferimento.
2 dicembre 2023
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI