Nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione dei compensi spettanti all’OCC è successiva all’integrale e corretta esecuzione del piano, oltre che alla presentazione della relazione finale (art. 70 comma 4 del DLgs. 14/2019). Solo all’avverarsi di queste due condizioni il giudice provvede sulla scorta dei parametri di cui al DM 202/2014 che, in ragione delle modifiche recate dal DLgs. 136/2024, sono espressamente richiamati dalla norma. Pertanto, successivamente all’omologa, il gestore potrà soltanto curare e vigilare sull’accantonamento delle somme ivi spettanti (Trib. Terni 15 novembre 2024 n. 36); posto che la liquidazione del compenso è posticipata al termine della fase esecutiva, è necessario, infatti, che il piano preveda l’accantonamento delle somme necessarie a coprire le spese in prededuzione (Trib. Rimini 5 gennaio 2024), alle scadenze previste e sul conto intestato alla procedura (Trib. Nocera Inferiore 10 gennaio 2024 e Trib. Catania 19 luglio 2023). È possibile, tuttavia, che le parti abbiano concordato la corresponsione anticipata del compenso (eventualmente rateizzata e per fasi), giacché al momento del deposito non residuano quote da accantonare o soltanto una parte. In questo caso, posto che la norma riserva al giudice il potere di determinare il compenso spettante all’OCC, è da ritenere che le somme già corrisposte non possano considerarsi definitivamente acquisite se non all’esito dell’avverarsi delle condizioni previste e, ulteriormente, che sia liquidato un compenso non inferiore a quanto pattuito tra le parti. In tal senso si è espresso il Tribunale di Terni con la sentenza n. 40 del 23 dicembre 2024; si supera così la posizione espressa dal Tribunale di Forlì 13 luglio 2023, secondo cui la previsione di una corresponsione integrale dei compensi comporta l’inammissibilità della proposta. La norma, tuttavia, attribuisce valenza alla pattuizione privatistica intervenuta tra il debitore e l’OCC di cui, ove esistente, il giudice può tener conto, pur nel rispetto della propria autonomia, fino ad autorizzarne il pagamento. In verità, l’accordo tra le parti assume rilevanza, innanzitutto, ai fini della corretta rappresentazione dei costi di procedura: in questo modo il debitore è reso edotto del grado di complessità della prestazione e degli oneri ipotizzabili, dettagliando le singole voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi (art. 10 comma 3 del DM 202/2014). Inoltre, la pattuizione tra le parti consente di ottemperare, ai sensi dell’art. 68 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019, alla richiesta di indicare, nella relazione particolareggiata, i costi presunti della procedura. Per evitare che il gestore debba svolgere il proprio ruolo gratuitamente sino alla fine della procedura (Relazione illustrativa al DLgs. 136/2024), ai sensi dell’art. 71 comma 4 del DLgs. 14/2019, è fatta salva la possibilità di richiedere degli acconti per l’attività parzialmente svolta; l’ammissibilità di acconti sul compenso finale è prevista anche dall’art. 15 dello stesso DM 202/2014. Il legislatore, tuttavia, ne ancora il riconoscimento a un’attività precisa: è necessario che le somme destinate ai creditori siano almeno in parte ripartite e, dunque, sia stato eseguito un progetto di riparto parziale. Il diritto al compenso matura anche nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito ovvero, nonostante le prescrizioni poste dal giudice ai sensi dell’art. 71 comma 5 del DLgs. 14/2019, il debitore non vi abbia provveduto, determinando la revoca dell’omologazione. In tal caso, il compenso è liquidato in ragione dell’attività concretamente svolta dall’OCC, fermo il riferimento ai parametri di cui al DM 202/2014. Ne consegue che nell’ipotesi in cui la procedura abbia un esito negativo, gli acconti eventualmente corrisposti potrebbero essere legittimamente imputati all’attività svolta, da aggiungersi agli eventuali ulteriori importi dovuti (Trib. Napoli 29 ottobre 2024). Tuttavia, ove alla revoca segua l’apertura della liquidazione controllata (art. 73 del DLgs. 14/2019), occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 275 comma 3 del DLgs. 14/2019, il compenso è liquidato in maniera unitaria a opera del giudice al termine della procedura (Trib. Terni 2 dicembre 2024 nn. 37 e 38, Trib. Terni 12 settembre 2024, Trib. Torino 7 maggio 2024, Trib. Milano 4 aprile 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024), non rilevando eventuali indicazioni contrarie contenute nello stato passivo (Trib. Milano 14 novembre 2023). Ciò comporta il rischio, dunque, che l’importo finale liquidato sia difforme da quanto concordato tra le parti, poiché commisurato all’attivo effettivamente liquidato e non a una sua mera stima, posto che la base di calcolo coinciderà con quanto messo a disposizione dei creditori al netto della quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore (Trib. Pescara 6 dicembre 2024). Ne consegue, ulteriormente, che nello stato passivo non dovrà includersi alcun compenso a favore dell’OCC.
26 aprile 2025
/ Francesco DIANA