Ai sensi del previgente comma 1 dell’art. 2467 c.c., “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. L’art. 383 comma 1 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi) ha soppresso da tale comma le parole “e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. Tale precisazione, tuttavia, è transitata nell’art. 164 comma 2 dello stesso DLgs. 14/2019, che dispone: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore. Si applica l’articolo 2467, secondo comma, codice civile”. Rispetto alla previgente disposizione del primo comma dell’art. 2467 c.c., la Suprema Corte, nell’ordinanza n. 82, del 2 gennaio scorso, precisa che, in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l’azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso percepito entro l’anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell’indebito, bensì di revocatoria a carattere speciale, poiché l’art. 2467 comma 1 c.c. delinea un’inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decoctionis. I giudici di legittimità, infatti, condividono la tesi che individua nel suddetto obbligo di restituzione una revocatoria fallimentare ex lege simile, quanto a meccanismo operativo (inefficacia automatica), a quella dei pagamenti di cui all’art. 65 del RD 267/42 (cfr. Cass. n. 15196/2024). Di conseguenza, nel caso in cui il fallimento della società sia dichiarato (come accadeva nel caso specie) dopo la proposizione di una domanda di ammissione al concordato preventivo, il termine di un anno ex art. 2467 comma 1 c.c. è assoggettato agli effetti della consecuzione tra procedure concorsuali e, dunque, alla retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della proposizione delle azioni previste, tra cui quella di inefficacia ex art. 65 del RD 267/42. Con la consecuzione, infatti, le diverse procedure concorsuali che si sono susseguite nel tempo – ove originate dallo stesso stato di crisi o di insolvenza – sono oggetto di una considerazione giuridica unitaria, che, tra l’altro, determina la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per le azioni previste dagli artt. 64 e ss. del RD 267/42 (cfr. Cass. n. 11226/2025 e Cass. n. 11185/2025). Al caso in esame, inoltre, non poteva trovare applicazione il comma 2 dell’art. 69-bis del RD 267/42 – ai sensi del quale, “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese” – essendo tale comma (introdotto dall’art. 33 comma 1 lett. a-bis) n. 2 del DL 83/2012 convertito) entrato in vigore solo dopo la sentenza dichiarativa del fallimento della società che aveva eseguito i rimborsi dei finanziamenti impugnati (e, dunque, anche dopo la precedente domanda che aveva introdotto la procedura di concordato preventivo). La Suprema Corte, inoltre, ricorda come la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. operi già durante la vita della società. Anche in tale fase gli amministratori devono rifiutare al socio il rimborso del finanziamento quando la difficoltà economica-finanziaria della società esista sia nel momento della concessione del finanziamento che in quello della richiesta di rimborso. Circostanze che l’organo gestorio deve monitorare grazie alla predisposizione di adeguati assetti societari in grado di rilevarle (cfr. Cass. n. 12994/2019). Peraltro, ove il finanziamento del socio sia comunque rimborsato, il curatore fallimentare può proporre l’azione volta ad ottenere la restituzione del rimborso ex art. 2467 comma 1 c.c.; azione che, come evidenziato, non ha natura di ripetizione dell’indebito, ma di revocatoria di carattere speciale, trattandosi di un’inefficacia ex lege del rimborso. Di conseguenza, il diritto a tale restituzione, al pari di quello conseguente all’accoglimento della revocatoria fallimentare ex art. 67 del RD 267/42, non è suscettibile di essere compensato, per difetto della necessaria reciprocità, con il credito che il socio vanti nei confronti della società fallita. Infatti, la sentenza che accoglie la richiesta di restituzione del rimborso del finanziamento eseguito nell’anno anteriore al fallimento, al pari di quella che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito in periodo sospetto dalla società poi fallita, fa sorgere un debito nei confronti della massa dei creditori concorsuali che, quindi, non può essere compensato con i crediti che il socio vanti verso la società fallita, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra debiti e crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con la fallita stessa (cfr. Cass. n. 30824/2018).
8 gennaio 2026
/ Maurizio MEOLI