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Martedì, 14 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Provvedimenti cautelari complementari rispetto alle misure protettive

/ Francesco DIANA

Martedì, 14 ottobre 2025

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Per evitare la disgregazione aziendale o patrimoniale del ricorrente e, al contempo, assicurare il successo delle trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale che si pronunci sull’adozione di specifiche misure cautelari.
È richiesto che vi sia una iniziativa propria da parte dell’imprenditore che può farne richiesta contestualmente con il deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive ovvero con successiva istanza; ciò ne evidenzia il carattere autonomo (Trib. Torino 5 dicembre 2023), tale da ammettere la possibilità che il provvedimento cautelare sia adottato anche nel caso di sopravvenuta inefficacia delle misure protettive (App. Bologna 14 aprile 2025).

Diversamente da queste ultime che rappresentano un numerus clausus (Trib. Napoli 15 luglio 2025 e Trib. Avezzano 22 aprile 2025), le misure cautelari si pongono quali tutele selettive, atipiche e dirette nei confronti non solo dei creditori, ma di tutti i terzi che possano pregiudicare il buon esito delle trattative. Inoltre, sembra esservi un rapporto di residualità ovvero di complementarietà rispetto alle misure protettive, consentendo al ricorrente di poter far fronte, in questo modo, a ogni possibile esigenza di tutela non tipizzata ma ugualmente necessaria per il buon esito delle trattative (Trib. Milano 19 giugno 2025).

Tra le tutele atipiche concesse rilevano l’autorizzazione allo svincolo delle somme disponibili sul conto corrente della società (Trib. Pordenone 26 febbraio 2025), la sospensione dei pagamenti derivanti dalla c.d. rottamazione-quater, dei pagamenti rateali dell’IVA e della gestione separata INPS (Trib. Trapani 11 marzo 2025, Trib. Napoli 17 gennaio 2025), nonché l’interruzione dell’ordinanza di esecuzione di rilascio degli immobili in cui la società svolge la propria attività (Trib. Rovigo 9 aprile 2025).

Di contro, non sembra potersi autorizzare lo svincolo delle somme già sottoposte a pignoramento presso terzi né la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria (Trib. Milano 4 luglio 2025) ovvero il ripristino delle linee di credito sospese già prima del deposito dell’istanza di composizione negoziata (Trib. Firenze 28 aprile 2025, contra Trib. Nola 23 gennaio 2025, Trib. Parma 10 gennaio 2025, Trib. Modena 22 giugno 2024, Trib. Verona 22 gennaio 2024).

Non può inibirsi ai creditori, inoltre, di azionare gli ordinari rimedi negoziali nel caso in cui il ricorrente non adempia al pagamento di quanto maturato nel corso delle trattative, salvo diversa pattuizione tra le parti (Trib. Milano 19 giugno 2025).
Tra le misure cautelari particolare rilievo assumono le inibizioni a carico degli istituti di credito, dalla sospensione dell’obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi (Trib. Genova 30 maggio 2025, Trib. Trapani 11 marzo 2025, Trib. Padova 13 gennaio 2025) al divieto di operare compensazioni tra le somme disponibili e i crediti vantati (Trib. Parma 26 maggio 2024) e di modificare la classificazione del credito (Trib. Avezzano 22 aprile 2025).

Il debitore, unitamente alla richiesta di sospensione dei pagamenti a scadere, può chiedere che all’istituto di credito sia inibita anche la segnalazione della posizione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e in CRIF (Trib. Vicenza 23 luglio 2025, Trib. Genova 30 maggio 2025, Trib. Avezzano 22 aprile 2025, Trib. Trapani 11 marzo 2025, Trib. Venezia 13 gennaio 2025, Trib. Padova 13 gennaio 2025, Trib. Crotone 4 gennaio 2025).

Lo scopo è quello di evitare che a seguito della segnalazione l’impresa non riesca a ottenere le risorse finanziarie necessarie per poter realizzare il piano di risanamento.
Tuttavia è possibile che si decida per l’inammissibilità della tutela ove questa sia legata al solo pericolo derivante dalla pubblicità negativa dell’inadempimento, posto che lo stato di crisi è già noto a seguito dell’iscrizione, presso il Registro delle imprese, dell’istanza di applicazione delle misure protettive (Trib. Nola 15 maggio 2025, Trib. Perugia 2 maggio 2025).

Ulteriormente collegata alla sospensione dei pagamenti è la richiesta di inibizione dell’escussione della garanzia pubblica, prestata da Medio Credito Centrale, SACE e dal FEI, che assiste il credito bancario (Trib. Bologna 23 maggio 2025, contra Trib. Pordenone 26 febbraio 2025).
In particolare, l’escussione della garanzia condurrebbe a una modifica della consistenza del passivo, con un aumento delle posizioni privilegiate (Trib. Firenze 28 aprile 2025), oltre a introdurre, nell’ambito delle trattative, un soggetto di natura pubblica avente tempi di decisione e margini di manovra più ristretti rispetto agli altri istituti di credito (Trib. Milano 17 dicembre 2024).

Inoltre, si porrebbe la criticità di dover prevedere un apposito fondo rischi chiamato a coprire la “trasformazione” del credito, chiarendo la percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari in entrambi gli scenari (Trib. Pordenone 26 febbraio 2025), tale da pregiudicare il buon esito delle trattative (Trib. Milano 4 settembre 2024 e 12 maggio 2024, Trib. Gorizia 19 marzo 2024).

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