Più efficienza nelle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri
Il Ministero dell’Interno ha illustrato le novità contenute nel DL 146/2025
A pochi giorni dall’entrata in vigore del DL 146/2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, arrivano le prime indicazioni da parte del Ministero dell’Interno.
Infatti, con la circolare n. 7834/2025 sono state illustrate nel dettaglio le principali novità introdotte con il citato DL 146/2025 e le conseguenze concrete sull’attuale normativa di riferimento.
Va ricordato che il DL 146/2025, attraverso 12 articoli, affronta e modifica numerosi aspetti concernenti la disciplina del lavoro degli stranieri nel nostro Paese.
La finalità è quella di affinare sempre di più la normativa di settore, cercando di semplificare ma nello stesso tempo rendere più efficace il lavoro svolto dagli Sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture, senza dimenticare le parti coinvolte ossia i lavoratori e i datori di lavoro.
Una prima importante novità attiene al termine di decorrenza previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche stagionale, ai sensi dell’art. 22 comma 5 e dell’art. 24 comma 2 del DLgs. 286/98.
Con la modifica introdotta con l’art. 1 comma 1 lett. a) e b) del DL 146/2025, i termini di 60 giorni e di 20 giorni, per il lavoro stagionale, non decorreranno più dalla data di presentazione della richiesta ma direttamente da quando la stessa verrà imputata alle quote di ingresso di cui all’art. 21 comma 1, primo periodo DLgs. 286/98.
In tal modo ci sarà un’istruttoria più ordinata delle domande da parte dei Sportelli unici, in ragione di ciò che gradualmente entra in quota flussi.
Le successive lett. da c) ad h) del medesimo comma 1, facendo tesoro della positiva esperienza maturata con il decreto flussi 2025, intervengono, poi, sugli artt. da 27 a 27-sexies del DLgs. 286/98 (che risultano escluse dalle ordinarie quote flussi), rendendo strutturale le particolari procedure di controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro o dall’ente ospitante, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro.
Le verifiche sulle dichiarazioni avverranno ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e saranno tutte soggette a controlli preventivi automatici non più a campione.
Ciò è reso possibile, come spiega lo stesso Ministero, grazie all’interoperabilità tra il portale informatico del Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione e i servizi di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Dogane.
Semplificazioni sono previste anche con l’art. 2 del DL 146/2025, che stabilisce in modo generalizzato un meccanismo di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato anche stagionale.
In tal senso, la circolare in commento sottolinea che il sistema di precompilazione permetterà un massimo di 3 domande di nulla osta al lavoro subordinato per ciascun anno di applicazione del decreto flussi se chi effettua la domanda telematicamente è un utente privato. Invece, una situazione diversa si prefigura se a operare è l’organizzazione di categoria, così come declinata dall’art. 24-bis del DLgs. 286/98, ovvero il professionista abilitato o autorizzato ai sensi dell’art. 1 della L. 12/79, che assiste l’impresa.
In tali ultimi casi, infatti, non vi saranno limitazioni in quanto, come specificato dal Ministero, saranno i predetti soggetti a dover verificare e garantire la proporzionalità tra il numero di domande presentate e il volume d’affari, ricavi e compensi dichiarati ai fini fiscali, anche in rapporto ai dipendenti e al settore di attività dell’impresa.
Ancora, con la modifica del comma 9-bis dell’art. 5 del DLgs. 286/98 anche nelle ipotesi di richiesta conversione del permesso soggiorno sarà possibile continuare a lavorare nelle more dell’espletamento della procedura, similmente a quanto avviene nei casi di rilascio o rinnovo del permesso a condizione, tra le altre, che lo straniero sia in possesso della relativa ricevuta.
Con l’art. 5 del DL 146/2025 viene estesa anche per il triennio 2026-2028 la particolare modalità, sperimentata nel 2025, di ingresso nel territorio nazionale dei lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di personale con disabilità al di fuori delle quote di cui all’art. 3 comma 4 del DLgs. 286/98 per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità.
Vi è da considerare, infine, anche quanto stabilito in tema di attività di volontariato di interesse generale e utilità sociale, il cui contingente di ingresso, prima stabilito in via annuale, sarà ora fissato in via triennale con decreto del Ministero del Lavoro (art. 6) e l’innalzamento da 90 a 150 giorni (art. 7) del termine entro il quale deve essere rilasciato da parte dello Sportello unico per l’immigrazione il nulla osta al ricongiungimento familiare.
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