Base imponibile dell’imposta di registro limitata dal principio di proporzionalità
Con riferimento ai crediti futuri, bisogna considerare anche gli eventi successivi
Quando, in sede di esecuzione forzata, al creditore vengono assegnati crediti futuri del debitore (nel caso di specie si trattava del credito al trattamento pensionistico, pignorabile nella misura del quinto) l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Tariffa, Parte I, allegata, trattandosi di atto avente effetti traslativi.
Tuttavia, la base imponibile su cui applicare l’imposta proporzionale sul trasferimento (nella misura dello 0,5%, nel caso di specie, trattandosi di assegnazione di crediti), è costituita dal credito effettivamente assegnato e non da quello inizialmente posto in esecuzione.
Così, nel caso di specie, in cui il debitore esecutato era deceduto non molto tempo dopo la sentenza, il giudice avrebbe dovuto tenere conto, nel commisurare l’imposta di registro, di tale evento, in quanto idoneo ad incidere sulla determinazione dell’imposta dovuta.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27265, depositata il 12 ottobre 2025, interessante per le attente considerazioni contenute nella motivazione in merito al principio di capacità contributiva.
La vicenda origina da un grave incidente stradale per cui, in sede giudiziale, viene riconosciuto il diritto ad un risarcimento del danno per una somma molto importante, tanto che viene liquidata un’imposta di registro pari a più di 115.000 euro.
Poiché il responsabile del danno non aveva beni aggredibili, per l’esecuzione della sentenza il contribuente danneggiato/creditore ottiene il pignoramento della pensione del responsabile. Sulla corretta applicazione dell’imposta di registro al provvedimento che, in sede esecutiva, assegna al danneggiato i crediti futuri (quello relativo alla pensione) del debitore esecutato, si instaura una controversia tra contribuente (che ritiene dovuta l’imposta di registro in misura fissa) e l’Agenzia delle Entrate (che invece richiede l’imposta proporzionale).
La questione giunge in Cassazione, la quale, da un lato, conferma la tesi dell’Agenzia delle Entrate per quanto concerne la debenza dell’imposta proporzionale, ma, dall’altro, circoscrive la base imponibile su cui applicare la suddetta imposta.
In primo luogo, la Suprema Corte conferma l’orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 577/2025) secondo cui l’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ove contempla anche i provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione, li equipara a quelli di definizione del giudizio, di modo che gli atti di assegnazione, pur restando atti della procedura esecutiva, sono equiparati ai provvedimenti decisori. Pertanto, il provvedimento di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c., è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e sconta l’imposta proporzionale (dello 0,5% trattandosi di crediti ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), avendo effetti traslativi, in forza dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Tuttavia, nel caso di specie, l’imposta di registro proporzionale non può essere commisurata all’intera somma assegnata con la sentenza, bensì al solo ammontare effettivamente pignorato.
Rileva, infatti, la Cassazione, che considerare quale base imponibile l’intera somma assegnata contrasterebbe con il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost. e dall’art. 1 prot. 1 della Convenzione Cedu.
Nel caso di specie tale aspetto è particolarmente evidente, in quanto il debitore esecutato è deceduto ed è stato possibile accertare che l’ente previdenziale ha materialmente corrisposto ai creditori una somma di 69.000 euro circa, ben inferiore alla somma oggetto di esecuzione.
Alla luce di tali elementi, la Corte afferma che l’imposta deve essere parametrata alla capacità contributiva presente, sussistente al momento in cui si verifica il prelievo e deve, quindi, essere commisurata all’effettivo arricchimento conseguito dal creditore attraverso l’assegnazione e non già nel credito astratto o potenziale che il provvedimento di assegnazione aveva individuato.
Vengono, quindi, sanciti i seguenti principi di diritto, in tema di imposta di registro:
- “l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) della allegata tariffa, parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione”;
- “in presenza di assegnazione di crediti futuri (nella specie, soddisfatti con l’assegnazione del quinto del trattamento pensionistico) il giudice di merito ha il potere-dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell’imposta dovuta (nella specie, la cessazione del trattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato)“.
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