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LAVORO & PREVIDENZA

Sanzioni del codice della strada commisurate solo al numero dei lavoratori

L’INL fornisce due importanti chiarimenti su alcune sanzioni nel settore dell’autotrasporto

/ Mario PAGANO

Lunedì, 8 dicembre 2025

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La sanzione prevista dall’art. 174 comma 14 del codice della strada e relativa alle disposizioni contenute nel regolamento Ce n. 561/2006 ma anche alla corretta tenuta della documentazione è calcolata unicamente in ragione del numero di lavoratori coinvolti e non in rapporto alla quantità delle violazioni commesse e a prescindere dalla tipologia delle stesse.

Inoltre, il conducente che contravviene all’obbligo di corretta utilizzazione giornaliera di dischi cronotachigrafi e della carta dei conducenti compilati secondo le indicazioni prescritte dall’art. 15 §§ 2, 3 e 5 del regolamento Cee n. 3821/85, è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 19 della L. 727/78, commisurata nell’importo da 52 euro a 102 euro.

Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) che, con la nota n. 10252/2025, ha fornito spiegazioni su un settore spesso sottovalutato come quello dell’autotrasporto, il quale, tuttavia, risulta particolarmente sensibile e delicato per quanto concerne non solo la tutela dei lavoratori ma anche in rapporto alla collettività, avendo diretti riflessi sulla circolazione stradale.

Si ricorda che, anche in ragione del DLgs. 149/2015, che ne detta gli ambiti di competenza, l’INL, al pari della Polizia di Stato, svolge controlli specifici in materia di autotrasporto, oltre che, più in generale, ad esercitare e coordinare le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale. Di norma, le verifiche svolte dagli ispettori del lavoro non si svolgono su strada ma vengono effettuate direttamente presso le sedi delle aziende del settore, mediante l’esame della documentazione di lavoro, nell’ambito della quale hanno un ruolo essenziale i cosiddetti cronotachigrafi digitali, che registrano i tempi e la durata delle prestazioni lavorative degli autisti.

Un primo aspetto sul quale si è espresso l’INL, riguarda la corretta individuazione dell’importo sanzionatorio da applicare in rapporto all’art. 19 della L. 727/78. Ciò, in ragione di una differente prassi applicativa tra Polizia di Stato (ma anche gli stessi Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro) e ispettori del lavoro. Rispetto all’art. 19, infatti, la Polizia commina una sanzione tra un minimo di 52 euro ed un massimo di 102 euro, così come specificato nei decreti ministeriali che, ex art. 195 comma 3 del codice della strada, ogni due anni dall’anno 2000 hanno aggiornato gli importi sanzionatori, partendo dall’importo base previsto dal citato art. 19, quadruplicato ad opera dell’art. 8 del DL 16/87, nell’importo di 60.000 Lire e 120.000 Lire. Diversamente, per la medesima condotta e applicando il medesimo art. 19 della citata L. 727/78, la prassi vigente all’interno dell’INL prevede l’applicazione di un importo sanzionatorio pari ad un fisso di 25 euro. Ciò richiamando gli artt. 179 e 195 del codice della strada e sulla scorta di una possibile abrogazione, da parte dell’art. 231 del codice dello stesso DLgs. 285/92, della norma che ha quadruplicato l’importo sanzionatorio base originariamente previsto dall’art. 19.

Tuttavia, l’INL, muovendo dall’opportuna necessità di evitare disparità di trattamento derivanti dalla differente tipologia di controllo su strada o presso i locali delle imprese, sposa la linea della Polizia di Stato, riportandosi ai contenuti della tabella A allegata al DM 31 dicembre 2020 e alla ricognizione dell’importo operata dal Ministero dell’Interno attraverso l’allegato 2 alla propria circolare del 31 dicembre 2020, compresa quindi anche l’ipotesi del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 comma 1 del codice della strada.

Decisamente più lineare la seconda questione affrontata che, di fatto, rappresenta una conferma di quanto già spiegato in merito dallo stesso Ispettorato con nota n. 1076/2022. In questo caso entra in gioco la corretta quantificazione della sanzione contenuta al comma 14 dell’art. 174, che punisce con la somma da 333 euro a 1.331 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, l’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento Ce n. 561/2006, ovvero non ha i documenti prescritti o li conserva scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa. In tal caso, richiamando quanto affermato con l’ordinanza n. 10327/2020 dalla Corte di Cassazione, che a sua volta si riporta agli artt. 10 e 19 del regolamento Ce 561/2006, nella parte in cui prevede che “[…] nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento CEE n. 3821/85 è soggetta a più d’una sanzione o procedura […]“, l’INL esclude una commisurazione basata sul numero e sulla tipologia di violazioni, confermando il criterio moltiplicatore dei soli lavoratori coinvolti.

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