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Primo via libera del Governo al DLgs. che disciplina l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

/ REDAZIONE

Mercoledì, 11 marzo 2026

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Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un DLgs. per il recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva Ue 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Come spiega Palazzo Chigi nel comunicato, il decreto interviene sull’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, per migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust: sono disciplinate in modo sistematico le modalità di consultazione delle informazioni. L’accesso è garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati.

Il decreto disciplina, poi, l’accesso da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, esclusivamente per svolgere le attività di adeguata verifica della clientela. L’accesso avviene con accreditamento alla Camera di commercio competente ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. I soggetti obbligati possono designare delegati per consultare il registro e devono segnalare eventuali incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva.

Si introduce inoltre una nuova disciplina per l’accesso alle informazioni da parte di soggetti diversi da autorità e soggetti obbligati, sulla base del criterio del legittimo interesse. Possono accedere ai dati, tra gli altri, giornalisti, enti del Terzo settore, università e ricercatori, nonché i soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa, qualora dimostrino un interesse connesso alla prevenzione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La verifica del legittimo interesse è affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano, in caso di esito positivo, un certificato di accesso valido per tre anni.

Il provvedimento prevede specifiche garanzie per la tutela dei titolari effettivi, consentendo di limitare o escludere l’accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi come frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d’età o persona incapace. Sono infine disciplinati i diritti di segreteria per la comunicazione e la consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di coprire i costi di gestione del registro.

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