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Mercoledì, 17 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Requisiti per la participation exemption senza deroghe

/ Salvatore SANNA

Mercoledì, 17 giugno 2026

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Il regime della participation exemption è contenuto nell’art. 87 del TUIR, che prevede l’esenzione in caso di realizzo di partecipazioni aventi specifiche caratteristiche. Per i soggetti IRES, tale esenzione è pari al 95% della plusvalenza realizzata.

La ratio della disciplina è quella di eliminare la doppia imposizione economica attraverso il meccanismo dell’esenzione, in luogo del più complesso metodo del credito di imposta in uso nel regime fiscale previgente alla riforma attuata tramite il DLgs. n. 344/2003.

La disciplina che prevede l’esclusione da imposizione dei dividendi non rappresenta una soluzione integrale per evitare la doppia imposizione economica. Gli utili non distribuiti (e gli utili futuri), infatti, riflettendosi evidentemente nel prezzo di cessione della partecipazione, rischierebbero di essere riattratti a tassazione nel momento in cui il socio alienerà la partecipazione.

Per beneficiare del regime pex, l’art. 87 del TUIR richiede che vengano integrati requisiti specifici, ossia:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR);
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (art. 87 comma 1 lett. b) del TUIR);
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli considerati a regime fiscale privilegiato (art. 87 comma 1 lett. c) del TUIR);
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR (art. 87 comma 1 lett. d) del TUIR).

Si considerano escluse dalla possibilità di applicare la pex le c.d. “imprese minori”, in quanto, adottando il regime della contabilità semplificata, non sono tenute alla redazione del bilancio. Tale circostanza rende impossibile verificare uno dei requisiti essenziali richiesto dalla norma, ossia l’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni.
Tuttavia, i soggetti IRPEF possono beneficiare della pex se adottano il regime della contabilità ordinaria (circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005 n. 10).

Sulla tassatività dei requisiti riportati sopra, si segnala l’interessante ordinanza della Corte di Cassazione n. 3463 del 3 febbraio 2023.
Al riguardo, la Suprema Corte ha confermato che l’iscrizione delle partecipazioni nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell’attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione dell’esenzione anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.

Del resto, la cessione dei beni dell’attivo circolante genera ricavi, mentre la dismissione delle immobilizzazioni genera plusvalenze o minusvalenze. Inoltre, si osserva che risultano diversi i criteri di valutazione delle due categorie di beni: i costi di acquisto dei beni inclusi nell’attivo circolante sono immediatamente deducibili, mentre quelli di acquisto delle immobilizzazioni vengono dedotti in più annualità.

I giudici di legittimità hanno sostanzialmente confermato l’interpretazione già espressa dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 4 agosto 2004, ossia il documento di prassi “quadro” della disciplina.
Inoltre, si segnala che secondo la Cassazione 29 aprile 2026 n. 11695, il criterio per l’allocazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni o l’attivo circolante “non è solo quello della durevolezza dell’investimento, ma, soprattutto, della destinazione strategica attribuita dagli amministratori”.

Il corrispettivo percepito dalla cessione di partecipazioni sociali può variare in momenti successivi alla vendita per effetto di clausole nel contratto di compravendita.
Ciò avviene applicando le clausole di “integrazione del prezzo”, le quali rappresentano degli aggiustamenti “fisiologici” della compravendita, in quanto consentono di allineare il corrispettivo di vendita alle modifiche che intervengono negli elementi che sono stati assunti per la formulazione dello stesso.

Dal punto di vista fiscale, l’integrazione del corrispettivo determina:
- in capo al venditore, la modifica della plus/minusvalenza realizzata in sede di cessione onerosa della partecipazione;
- in capo all’acquirente, la rettifica del costo fiscale della partecipazione acquisita.
Tale impostazione risulta condivisa sia dalla dottrina (circ. Assonime n. 13/2006) che dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 184/2009).

Le integrazioni di prezzo percepite di una società di capitali che vende una partecipazione, quindi, concorreranno a formare il reddito imponibile:
- per il 5%, laddove, in sede di cessione, sia emersa una plusvalenza che abbia beneficiato del regime di participation exemption (pex);
- per il 100%, se la partecipazione ceduta non risultava qualificabile per tale istituto.

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