Ricorso valido se notificato nel mese di agosto
I termini per il deposito dovrebbero decorrere dal 1° settembre incluso
I termini processuali, inclusi quelli relativi al processo tributario sono sospesi ogni anno per l’intero mese di agosto ai sensi dell’art. 1 della L. 742/1969, secondo cui:
- “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”;
- “ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Premesso tanto, ci si può chiedere se sia possibile notificare il ricorso o altro atto processuale all’interno del periodo di sospensione feriale.
La risposta sembra dover essere positiva, considerato che l’applicabilità di un periodo di sospensione implica lo slittamento dei termini che cadono o che iniziano a decorrere al suo interno, non la radicale impossibilità che si effettuino attività processuali.
Tra l’altro, una tesi che sostenesse l’illegittimità di atti processuali effettuati nel periodo di sospensione si porrebbe in logico contrasto con il richiamato art. 1 della L. 742/69, nella parte in cui prevede che “ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
In merito alla sospensione dei termini di impugnazione ex DL 119/2018 (introdotta in occasione della relativa definizione delle liti pendenti), la giurisprudenza ha sancito che “la sospensione dei termini prevista dal DL n. 98/2011, così come ogni altra ipotesi di sospensione dei termini processuali, non comporta l’inammissibilità della proposizione dei relativi atti di causa nel periodo di sospensione, ma semplicemente la proroga dei termini per lo svolgimento di attività processuali, per il tempo stabilito dalla sospensione stessa; durante il termine di sospensione, dunque, non risulta inibita l’attività delle parti, ma, semplicemente, i termini per lo svolgimento di tali attività sono sospesi e riprendono a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione stessa, con conseguente loro proroga” (Cass. 5 agosto 2021 n. 22337; più di recente, vedasi la Cass. 23 aprile 2025 n. 10656).
Parte della giurisprudenza si è tuttavia espressa in senso esattamente opposto per l’impugnazione proposta all’interno del periodo di sospensione emergenziale ex art. 83 del DL 18/2020, dichiarando inammissibile il ricorso per Cassazione (Cass. 6 giugno 2023 n. 15842, Cass. 13 luglio 2023 n. 20006).
Considerata anche la natura assolutamente eccezionale della sospensione, non pare che il principio possa avere portata generale.
Ad ogni modo, se si sostiene, sia pure erroneamente, che è inammissibile il ricorso notificato in agosto, allora si dovrebbe nel contempo sostenere l’annullabilità di qualsiasi atto impositivo notificato ad agosto, cosa del pari inaccettabile.
Secondo la tesi da noi sostenuta, comunque il ricorso può essere notificato in agosto e, in questo caso, in applicazione del principio sancito all’art. 1 della L. 742/69, il termine di 30 giorni per il deposito dovrebbe decorrere dal 1° settembre, giorno che va compreso nel termine.
In ugual misura, devono considerarsi valide le controdeduzioni anche con appello incidentale depositate in agosto.
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