L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 152, pubblicata ieri, si è pronunciata in merito alla configurabilità della decadenza dall’esenzione dall’imposta sulle donazioni ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, in relazione a una peculiare fattispecie. L’istante rappresentava di aver conseguito, nel giugno del 2025, il 100% delle azioni costituenti il capitale sociale della società Alfa. La proprietà di tali quote proveniva da plurimi atti di donazione fatti al contribuente, nel corso del tempo, dai genitori, rispetto a una situazione di partenza che vedeva la società partecipata al 93% dal padre, al 2% dalla madre e al 5% dall’istante stesso. Nel 2011, il figlio aveva acquistato dal padre, per donazione, l’ulteriore 23% del capitale della società. Su questo primo trasferimento l’imposta di donazione era stata assorbita dalla franchigia. A quanto sopra avevano fatto seguito: nel 2020, due atti di donazione (30% da parte del padre; 2% da parte della madre) che avevano portato l’istante ad acquistare il 60% del capitale sociale della società e, quindi, il requisito del controllo necessario per l’operatività della fattispecie di esenzione dal tributo donativo ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90; nel 2025, l’acquisto del 5% del capitale sociale della società con patto di riservato dominio e dell’ulteriore 35% a seguito di donazione fatta dal padre, sempre con applicazione dell’agevolazione ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90. Una volta divenuto socio unico della società il contribuente, al fine di non decadere dall’esenzione fruita per l’ultima donazione ricevuta, si è impegnato a detenere il controllo di diritto della società fino a giugno 2030. Tuttavia, avendo maturato l’intenzione di costituire una holding personale mediante il conferimento, nel periodo di osservazione infraquinquennale, di almeno il 70% del capitale sociale della società, in regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del TUIR, il contribuente si è rivolto all’Amministrazione finanziaria per sapere se il predetto conferimento fosse suscettibile di determinare la decadenza dalla goduta esenzione dall’imposta di donazione. L’interpello include, inoltre, una richiesta di chiarimento circa una successiva operazione di cessione a terzi di una partecipazione di minoranza della società (tra il 20 e il 30% del relativo capitale sociale) che il socio unico aveva in animo di realizzare prima del 2030, la quale operazione ingenerava, però, il dubbio della possibile perdita del controllo della società e, così, dell’agevolazione fruita. L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente a entrambi i quesiti prospettati, affermando che le operazioni descritte dall’istante non integrano una causa automatica di decadenza dall’esenzione prevista dall’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, purché quest’ultimo, come da dichiarazione di impegno espressa in sede di ultima donazione del 2025, mantenga il controllo infraquinquennale richiesto dalla legge sia nella holding neocostituita sia, seppure indirettamente, nella società. Più nello specifico, dopo aver richiamato integralmente il testo dell’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sull’interpretazione del requisito del controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. che, nel caso di trasferimento, mortis causa o inter vivos, di azione o di quote di società di capitali deve essere acquistato o rafforzato dall’avente causa per poter godere dell’esenzione dal tributo successorio o donativo, nonché (e soprattutto) della condizione del mantenimento di tale controllo di diritto per almeno cinque anni, a pena di decadenza dal beneficio, con conseguente recupero dell’imposta in misura ordinaria, oltre sanzioni e interessi. A tal proposito, la risposta n. 152/2026 rinvia alle precedenti circolari nn. 3/2008 e 18/2013, ove si è chiarito che “il conferimento (...) della partecipazione in un’altra società non è causa di automatica decadenza dall’agevolazione” e che “per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione, è necessario che sia lo stesso soggetto che ha beneficiato dell’agevolazione a mantenere o integrare una partecipazione di controllo nelle società che partecipano all’operazione straordinaria”. In sostanza, ai fini della spettanza e della conservazione del beneficio ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 è sufficiente che il donatario acquisisca e mantenga “direttamente” o “indirettamente” il controllo di diritto di cui all’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. (inteso come titolarità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) della società partecipata. Il documento in esame segnala, infine, che la prospettata operazione di cessione a terzi del 20% o del 30% delle quote della società, entro i cinque anni successivi alla data dell’ultima donazione ricevuta, ricadrebbe nel perimetro applicativo dell’art. 16 comma 1 della L. 383/2001, rispondente all’intento antielusivo del legislatore di impedire che si compiano operazioni in esenzione dall’imposta di donazione per ridurre, strumentalmente, gli oneri fiscali ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari di cui all’art. 5 del DLgs. 461/97.
1 agosto 2026
/ Carmela NOVELLA