Nella prassi può verificarsi che un cliente, in luogo del pagamento in denaro, proponga l’estinzione del debito relativo a una prestazione professionale mediante attribuzione di beni o diritti. Tale dinamica può essere correlata a situazioni di difficoltà finanziaria del debitore ed è quindi una soluzione da valutare con prudenza, nell’ottica di possibili azioni revocatorie. Ai sensi dell’art. 166 del CCII, infatti, sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore. Le fattispecie concrete possono essere eterogenee: dalla cessione di beni materiali fino, come è accaduto più di recente, alla cessione di crediti fiscali. Sotto il profilo civilistico, tali operazioni sono riconducibili allo schema della datio in solutum, con conseguente estinzione dell’obbligazione mediante una prestazione diversa da quella originariamente dovuta. Sul piano fiscale non vi è dubbio che il credito ricevuto costituisca un provento rilevante ai sensi dell’art. 54 del TUIR e che, in applicazione del principio di cassa, il momento di tassazione è quello in cui si realizza un effettivo arricchimento in capo al percipiente. Allo stesso modo, è pacifico che, per i “compensi comunque denominati”, il sostituto deve operare all’atto del pagamento la ritenuta a titolo d’acconto. La circostanza che si tratti di un compenso in natura, infatti, non incide sull’obbligo di effettuazione della ritenuta, ma pone tutt’al più un problema di modalità di versamento della stessa. Come si è accennato, negli ultimi anni, per effetto della diffusione dei bonus edilizi, in alcuni casi i professionisti hanno accettato in pagamento i crediti fiscali maturati dai propri clienti, soprattutto del comparto edilizio. Sul piano strettamente civilistico, ai sensi dell’art. 1198 c.c., l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. Dal punto di vista fiscale, invece, dovrebbe rilevare comunque la disponibilità del credito, ossia quando lo stesso entra nel compendio patrimoniale del professionista, mediante l’accettazione sul proprio cassetto fiscale. Tale impostazione trova conferma, sia pure indiretta, nella prassi amministrativa che valorizza il momento dell’acquisizione del credito, piuttosto che quello del suo successivo utilizzo o realizzo (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022, § 6.2.1). Alla luce di quanto sopra, si ritiene che i successivi utilizzi del credito risultino fiscalmente irrilevanti, in quanto attengono a una fase meramente realizzativa di un valore già entrato nel patrimonio del percettore. Ove il soggetto erogante rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, si pone un ulteriore problema di coordinamento. Per i compensi corrisposti da tali soggetti, le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello di corresponsione devono essere imputati al periodo in cui sorge, in capo al sostituto, l’obbligo di effettuazione della ritenuta. La disposizione è finalizzata a evitare disallineamenti temporali tra il momento di tassazione del compenso e quello di effettuazione della ritenuta. In quest’ottica, se il credito fiscale è stato reso disponibile nel 2024, ma accettato nel 2025, occorrerebbe imputarlo al percettore nel 2024. Non si ritiene, invece, applicabile al caso di specie quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al differenziale da acquisto di bonus edilizi incassato da titolari di reddito di lavoro (da ultimo, risposta a interpello 16 gennaio 2026 n. 6). Secondo l’Agenzia, l’acquisto di un credito d’imposta originato da interventi di natura edilizia assumerebbe rilievo come costo nel periodo d’imposta del relativo sostenimento, mentre il valore nominale del credito stesso assumerebbe rilievo al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione. In più occasioni, abbiamo osservato come tale impostazione non sia condivisibile in quanto confonde il concetto di spesa con quello di investimento e genera rilevanti effetti distorsivi (si veda “Professionisti con proventi da bonus fiscale tassati a partire dal 2024” del 27 gennaio 2026). In ogni caso, la stessa Agenzia ha in passato affermato che nel caso di sconto in fattura l’intero importo del credito ottenuto, pari al 110% dello sconto, costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, deve essere assoggettato a tassazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022, § 6.2.1), lasciando intendere che anche un eventuale aggio sarebbe comunque incluso nel compenso professionale. Tra l’altro, una diversa impostazione, che tenesse conto anche dell’ultimo orientamento dell’Agenzia, finirebbe per differire la tassazione del compenso, poiché, a fronte del corrispettivo in natura incassato, dovrebbe imputarsi un costo di pari importo, rinviando la tassazione al momento dell’utilizzo del credito fiscale.
11 maggio 2026
/ Alessandro COTTO e Luca FORNERO