Il DL 61/2023 ha previsto diverse facilitazioni per i soggetti che sono stati interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito alcune zone delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana. Risulta quindi fondamentale individuare i soggetti che possono fruire di ciò, quindi, ad esempio, della sospensione dei versamenti tributari e contributivi, della sospensione dei termini processuali e della sospensione degli adempimenti contabili e societari. Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DL 61/2023, “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12”. Per come è formulata la norma e in assenza di chiarimenti espressi, non sembra corretto riferirsi, quanto meno in modo automatico, ai soggetti che avevano la residenza o la sede nei “Comuni” elencati nell’allegato 1, considerato che il DL fa riferimento ai “territori”. Sotto questo ambito, la legislazione emergenziale in oggetto si differenzia rispetto a precedenti interventi normativi come ad esempio il DM 1° settembre 2016, in cui si faceva riferimento al territorio dei Comuni indicati in calce al provvedimento, in poche parole all’intero territorio comunale. L’allegato 1 al DL 61/2023, in alcuni casi, non si riferisce all’intero territorio comunale ma a singole frazioni. Il caso più evidente risulta Bologna, ove gli effetti del decreto sembrano circoscritti alla frazione Paleotto. Lo stesso dicasi, quale ulteriore esempio, per il Comune di Sasso Marconi, ove gli effetti sono circoscritti alle frazioni di Mongardino e Tignano. Questo problema non emerge per i Comuni delle Marche e della Toscana indicati nell’allegato 1, visto che gli effetti riguardano sempre tutto il territorio comunale. Per come è formulato l’art. 1 riportato, è irrilevante che il contribuente sia o meno, in concreto, stato interessato dall’evento alluvionale. Se si ritiene corretta la menzionata conclusione, ne deriva ad esempio che beneficia della sospensione dei versamenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 il contribuente residente in Bologna frazione Paleotto, che si avvale per l’espletamento degli adempimenti fiscali e societari di un dottore commercialista con studio a Bologna o altrove. I versamenti andranno quindi eseguiti, senza sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023. Non beneficia di nessuna proroga chi risiede o ha la sede (legale od operativa) nel capoluogo emiliano (o in una sua frazione che non sia Paleotto). Il versamento eseguito confidando nella proroga al 20 novembre potrà quindi essere sanzionato. I rischi maggiori si corrono tuttavia nel caso del contenzioso tributario: nell’art. 3 del DL 61/2023 si nota che la sospensione dei termini processuali dal 1° maggio al 31 luglio opera solo nella misura in cui almeno una delle parti o un difensore, al 1° maggio 2023, avevano la residenza o comunque la sede nei territori indicati nell’allegato 1. Se si ragiona sul lato del difensore, non causa la proroga il fatto di essersi avvalsi di un dottore commercialista o di un avvocato con studio in Bologna, salvo, come rilevato, lo studio o la residenza di quest’ultimo siano proprio nella frazione Paleotto. Invece, se si ragiona sul lato della parte ricorrente, fruisce della proroga il contribuente che risiede a Lugo, a prescindere dalla sede e/o dalla residenza del difensore, che ben può essere, ad esempio, un dottore commercialista di Milano. Il discorso, circoscrivendo il tema al solo processo tributario, è diverso per la parte pubblica. Nessuna sospensione, ad esempio per l’appello, dovrebbe esserci per la Direzione provinciale di Bologna, salvo (caso più unico che raro) essa si sia avvalsa di un difensore con studio ad esempio a Pesaro. Invece, la sospensione dovrebbe operare per le Direzioni provinciali di Ravenna, Pesaro-Urbino, Forlì-Cesena (in queste ipotesi l’intero territorio comunale figura nell’allegato 1). Il requisito della residenza o della sede deve esserci, ai fini della sospensione dei termini processuali, per una sola parte e non necessariamente per tutte. Quindi, c’è la sospensione per il contribuente residente a Firenzuola (Provincia di Firenze) che ha conferito mandato a un difensore di Ancona ove la controparte sia la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, sebbene sia il Comune di Ancona che il Comune di Firenze non siano indicati nell’allegato 1. In un caso come quello descritto, tutti i termini dovrebbero essere sospesi, anche l’appello erariale a fronte di una sentenza favorevole al contribuente. Individuare a chi si applica la sospensione dei termini processuali è fondamentale, in quanto eventuali errori di interpretazione possono comportare l’inammissibilità del ricorso o dell’appello. Relativamente ai Comuni, nella misura in cui sia interessato, in base all’allegato 1, l’intero territorio comunale, la sospensione dovrebbe operare senza preclusioni.
6 giugno 2023
/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO