L’art. 9 del DL 95/2025 ha introdotto l’aliquota IVA del 5% per la generalità delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione (rispettivamente individuati, dal punto di vista merceologico, nelle Tabella allegate al DL 41/95). L’aliquota ridotta, sinora fissata nella misura del 10%, non è più limitata alle sole importazioni o alle cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere ovvero dai loro eredi o legatari. La possibilità di beneficiare dell’aliquota del 5% – adesso prevista dal n. 1-novies) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72 – è subordinata all’esclusione dei predetti beni dall’applicazione del regime del margine. Lo stabilisce, espressamente, la citata disposizione della Tabella A, parte II-bis, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 98-bis della direttiva 2006/112/Ce (introdotto dalla direttiva 2022/542/Ue). In termini generali, un rivenditore di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato (che abbia acquistato i beni presso privati o soggetti “assimilati”) ha due possibilità alternative tra loro: applicare il regime speciale scorporando dal margine lordo l’imposta nella misura del 22%; ovvero, esercitare l’opzione per il regime ordinario IVA applicando l’aliquota del 5%. Si ricorda che, in linea di principio, in caso di opzione per il regime ordinario, l’emissione della fattura è obbligatoria (art. 38 comma 1 del DL 41/95) e la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto spetta con riferimento al momento di effettuazione della rivendita, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72. Con l’introduzione della nuova aliquota, gli operatori stanno conducendo le prime valutazioni di convenienza in merito al regime IVA di cui avvalersi. Potrebbe, infatti, rivelarsi opportuno disapplicare il regime del margine, già adottato, per beneficiare dell’imposta nella misura del 5%, in base al regime ordinario. Tuttavia, la nuova misura è entrata in vigore in coincidenza del secondo semestre (dal 1° luglio 2025, ossia il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL 95/2025). Nel caso in cui sia stato adottato il regime del margine analitico, il passaggio al regime IVA ordinario (con possibilità di fruire anche dell’aliquota ridotta) è disciplinato dall’art. 36 comma 3 del DL 41/95. La norma citata consente di applicare l’IVA secondo le modalità ordinarie, per singola cessione, secondo il comportamento concludente, fermo l’obbligo di darne comunicazione nella relativa dichiarazione annuale (per le operazioni effettuate nel 2025, dunque, nel prossimo modello IVA, entro il 30 aprile 2026). Meno immediato è il comportamento che dovrebbero, invece, adottare i soggetti passivi che si sono avvalsi del regime del margine con il metodo globale. Tale metodo costituisce quello “naturalmente” applicabile per alcuni beni, come le cessioni di monete o di altri oggetti da collezione, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del DL 41/95. Il regime globale, difatti, non può essere “disapplicato” per singola operazione, avvalendosi delle modalità ordinarie di calcolo dell’IVA, ma richiede un previo passaggio al regime del margine analitico. Solo dopo il passaggio all’analitico, da comunicare sulla dichiarazione annuale (barrando la casella 3 del rigo VO9, secondo l’attuale numerazione), è possibile esercitare l’opzione per il regime IVA ordinario, per ciascuna cessione (singolarmente individuata). A livello generale, l’art. 1 del DPR 442/97 stabilisce che l’esercizio delle opzioni tributarie, ai fini dell’adozione di un regime speciale di determinazione dell’imposta, si desume dal comportamento concludente del soggetto passivo, da adottare sin dall’inizio dell’anno. Lo stesso art. 1 consente, però, “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”. Considerato che la recente modifica normativa di cui al DL 95/2025 è intervenuta a metà anno, potrebbero essere utili chiarimenti ufficiali in merito alle modalità di revoca dell’opzione nel corso del 2025. Il passaggio dal regime globale del margine a quello analitico richiederebbe comunque la rettifica delle liquidazioni IVA effettuate nel primo semestre 2025, rideterminando la base imponibile calcolata con il metodo globale. In particolare, occorrerebbe escludere dal calcolo del margine e dalla relativa contabilità i costi relativi ai beni acquistati nel primo semestre ma ancora non oggetto di rivendita, riversando la differenza d’imposta (eliminando, così, il vantaggio fiscale derivante dal minore versamento IVA). Per i beni ancora invenduti si potrebbe, così, applicare il regime ordinario IVA a partire dal secondo semestre 2025. Tuttavia, alla luce di quanto riscostruito, il passaggio dal metodo globale a quello analitico (e poi al regime ordinario) potrebbe risultare poco conveniente per il 2025, sia per i notevoli oneri a carico del soggetto passivo, sia per le significative complessità gestionali e amministrative, derivanti dalla necessità di individuare analiticamente gli acquisti di beni da collezione per i quali l’IVA è stata determinata con il metodo del margine globale.
7 luglio 2025
/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO