Il DLgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES ha introdotto un nuovo regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili. L’intervento, che opera in una materia di per sé molto complessa, ha un impatto significativo, perché determina la razionalizzazione e la semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei previgenti regimi di riallineamento. In particolare, è introdotta una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie da cui possono derivare divergenze. Vengono, peraltro, disciplinate espressamente specifiche fattispecie, che, nel regime previgente, non erano regolate, colmando le lacune normative esistenti. Il testo definitivo, contenuto negli artt. 10, 11 e 13 del DLgs. 192/2024, è stato oggetto di rilevanti interventi rispetto a quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, recependo in larga parte le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti. In primo luogo, è stata ridefinita la nozione di divergenze strutturali, con riferimento alle quali non si applica la disciplina del riallineamento. In particolare, l’art. 10 comma 7 del DLgs. 192/2024 stabilisce che le divergenze strutturali sono quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio. La Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 ha evidenziato che si tratta delle divergenze che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati in bilancio sin dall’origine i nuovi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione. In altri termini, anche per ragioni di semplificazione, non è consentito l’accesso al regime del riallineamento nei casi in cui la modifica dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, a seguito di una delle fattispecie previste dalla norma, non trovi riconoscimento fiscale. Costituiscono, ad esempio, divergenze strutturali quelle determinate a seguito della riclassificazione di strumenti finanziari da strumenti di capitale a passività finanziarie, qualora si sia in presenza di titoli assimilati alle azioni, ai sensi dell’art. 43 del TUIR e dell’art. 5 del DM 8 giugno 2011, ovvero nel caso di finanziamenti infragruppo a tassi inferiori a quelli di mercato per i quali l’adozione di regole contabili diverse determina l’iscrizione di una riserva di capitale il cui riconoscimento fiscale non è consentito ai sensi dell’art. 5 comma 4-bis del DM 8 giugno 2011. Avuto riguardo al riallineamento attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative (c.d. “metodo del saldo globale”), è stato chiarito che il riallineamento può essere attuato sulle divergenze esistenti all’inizio del periodo d’imposta e verificatesi nel medesimo periodo d’imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Inoltre, è stato stabilito che il saldo negativo delle divergenze è deducibile, per quote costanti, nel periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione per il riallineamento e nei successivi fino a un numero di periodi d’imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d’imposta complessivi. Il periodo di tempo in cui si rende deducibile il saldo negativo è stato, dunque, rimodulato, parametrandolo alla più lunga durata delle operazioni riallineabili, fermo restando il limite minimo dei dieci anni. Con riferimento, invece, al riallineamento attuato con riguardo a singole fattispecie (c.d. “metodo per singola fattispecie”), sono state espressamente escluse dal riallineamento le divergenze che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell’attivo o del passivo dello Stato patrimoniale, per i quali, al termine del periodo d’imposta in cui si realizza una delle fattispecie previste dalla norma, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del TUIR (e, quindi, le divergenze si riassorbono naturalmente). La Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 riporta gli esempi del cambio di criterio di valutazione delle rimanenze ex art. 92 comma 4 del TUIR, dei crediti verso la clientela degli enti finanziari ex art. 106 del TUIR, delle valutazioni delle passività finanziarie ex art. 110 comma 1-ter del TUIR, degli strumenti finanziari derivati detenuti con finalità diversa dalla copertura ex art. 112 del TUIR. Inoltre, sempre con riferimento al riallineamento per singola fattispecie, è stato previsto che l’aliquota (3%) dell’imposta sostitutiva dell’IRAP – cui è assoggettato ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento – deve essere maggiorata della differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’art. 16 comma 1-bis del DLgs. 446/97 e quella di cui all’art. 16 comma 1 del DLgs. 446/97. Ai fini del calcolo, deve, quindi, considerarsi anche la differenza tra l’aliquota IRAP applicata ordinariamente al singolo soggetto che effettua il riallineamento e quella prevista per le imprese industriali. Quanto alla decorrenza, si ricorda che le disposizioni in esame si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e, quindi, dal 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Il Governo non ha, invece, ritenuto di accogliere l’osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in merito alla possibile introduzione di uno specifico regime transitorio che consentisse di applicare le nuove regole anche a tutte le imprese che, a causa della incompletezza e della disorganicità delle previgenti discipline, non hanno potuto in passato effettuare il riallineamento (Relazione illustrativa). Questi temi saranno approfonditi nel corso dell’incontro di studio - alta formazione “Le nuove regole per il riallineamento dei valori contabili (OIC e IFRS) e fiscali” in programma in modalità webinar il 29 gennaio 2025.
18 gennaio 2025
/ Silvia LATORRACA