È soggetto passivo ai fini dell’IMU il coniuge superstite, se lo stesso vanta sulla casa adibita a residenza familiare il diritto di abitazione, ai sensi dell’art. 540 comma 2 c.c.; tale diritto non si configura tuttavia se la casa familiare risulta in comproprietà con un terzo. Questo rilevante principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11095 depositata ieri, 28 aprile 2025. A tale riguardo, giova richiamare anzitutto che sono soggetti passivi dell’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 743 della L. 160/2019, il proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Con la costituzione del diritto reale di godimento sull’immobile, il titolare dello stesso diventa quindi soggetto passivo, mentre cessa di esserlo il nudo proprietario. Tra i diritti reali di godimento per i quali compete la soggettività passiva ai fini dell’IMU, rientra anche, come precisato, il diritto di abitazione, ossia il diritto di abitare la casa di proprietà di un terzo, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.). Con riguardo al coniuge superstite, l’art. 540 comma 2 c.c. dispone che “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”. Il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite sorge dunque, sussistendone i requisiti, sulla “residenza familiare”, ossia l’immobile in cui i coniugi vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare (cfr. anche Cass. 12 giugno 2014 n. 13407). Affinché si costituisca detto diritto, è necessaria l’esistenza, al momento dell’apertura della successione, di un rapporto di coniugio e di effettiva convivenza tra i coniugi. Inoltre, come ribadito dall’ordinanza n. 11095/2025 in commento, il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, ai sensi dell’art. 540 comma 2 c.c., compete solo se la residenza familiare è di proprietà esclusiva del de cuius (ossia del coniuge defunto), oppure in comunione tra questi ed il coniuge superstite. Pertanto, il diritto di abitazione non si costituisce se la casa familiare è in comproprietà tra il coniuge defunto ed un “terzo”, ossia un soggetto diverso dai coniugi (così, tra le altre, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29162 e 28 maggio 2021 n. 15000). Tali principi hanno un’evidente rilevanza pratica, nell’applicazione dell’IMU. Si immagini, ad esempio, che l’abitazione adibita a residenza familiare dai coniugi Caio e Mevia sia interamente in proprietà del marito Caio. In tale abitazione entrambi i coniugi hanno fissato la propria residenza anagrafica e stabilito la dimora abituale. Caio, in quanto proprietario, è soggetto passivo ai fini dell’IMU, ed allo stesso competono le agevolazioni per l’abitazione principale (esenzione dall’IMU oppure, per i fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’aliquota agevolata e la detrazione pari a 200 euro, di cui ai commi 748 e 749 dell’art. 1 della L. 160/2019). Alla morte di Caio, sorge il diritto di abitazione a favore di Mevia, in qualità di coniuge superstite, ex art. 540 comma 2 c.c., tenuto conto che la residenza familiare era di proprietà esclusiva del coniuge defunto. Mevia diviene pertanto soggetto passivo IMU per detto immobile, sia in relazione alle quote di proprietà che riceve in via ereditaria, sia con riguardo alle quote che invece spettano ai coeredi di Caio, sulle quali Mevia comunque vanta il predetto diritto di abitazione. La vedova assume dunque la qualifica di soggetto passivo IMU con riguardo all’intero immobile, in relazione al quale può beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale (avendovi stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale). [CATENACCIO] Al contrario, i coeredi di Caio non sono soggetti passivi IMU per le quote dell’immobile che acquistano in via ereditaria, risultando dei meri nudi proprietari, in considerazione del diritto di abitazione di Mevia. Si ipotizzi, invece, una diversa situazione di partenza, con l’abitazione adibita a residenza familiare di Caio e Mevia che risulta di proprietà in parte di Caio ed in parte di un terzo (ad esempio, il figlio di Caio). In questo caso, come ribadito dall’ordinanza n. 11095/2025, non sorge il diritto di abitazione a favore di Mevia, che diviene soggetto passivo IMU solo con riferimento alla porzione di immobile acquistata in via ereditaria (per la quale, sussistendo i presupposti, può comunque beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale). In questa seconda ipotesi, il terzo comproprietario nonché gli ulteriori coeredi si qualificano come soggetti passivi dell’IMU (ciascuno per la quota di immobile di propria competenza), risultando “pieni proprietari”, in assenza del diritto di abitazione o di altro diritto reale di godimento gravante sulle loro quote.
29 aprile 2025
/ Lorenzo MAGRO