Per la determinazione della base imponibile IMU sono previste delle regole particolari con riguardo ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (ossia immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi), che risultano tuttavia non iscritti in catasto, ed al contempo interamente posseduti da imprese nonché distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019). Il DM 6 marzo 2026, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze ieri, 9 marzo 2026, ha aggiornato gli appositi coefficienti per determinare, con riguardo a tali immobili, l’IMU dovuta per l’anno 2026. Giova infatti ricordare che, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile IMU di detti fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili. Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Ministero dell’Economia e delle finanze 28 marzo 2013 n. 6/DF). Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è poi necessario “attualizzare” detti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (con il quale vengono parametrati ogni anno i coefficienti ai dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone). In particolare, occorre fare riferimento all’anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi. Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2026 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito con riguardo al 2026 dal DM in commento. Per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo (e proprio con riferimento all’esercizio successivo andrà individuato il coefficiente ministeriale da applicare per determinare l’IMU). I coefficienti fissati con il DM 6 marzo 2026, per l’IMU relativa all’anno 2026, sono i seguenti: anno 2026 = 1,01; anno 2025 = 1,03; anno 2024 = 1,02; anno 2023 = 1,00; anno 2022 = 1,15; anno 2021 = 1,25; anno 2020 = 1,25; anno 2019 = 1,25; anno 2018 = 1,28; anno 2017 = 1,31; anno 2016 = 1,29; anno 2015 = 1,28; anno 2014 = 1,27; anno 2013 = 1,27; anno 2012 = 1,29; anno 2011 = 1,35; anno 2010 = 1,37; anno 2009 = 1,38; anno 2008 = 1,44; anno 2007 = 1,48; anno 2006 = 1,52; anno 2005 = 1,57; anno 2004 = 1,66; anno 2003 = 1,72; anno 2002 = 1,78; anno 2001 = 1,82; anno 2000 = 1,88; anno 1999 = 1,91; anno 1998 = 1,93; anno 1997 = 1,98; anno 1996 = 2,05; anno 1995 = 2,11; anno 1994 = 2,17; anno 1993 = 2,22; anno 1992= 2,24; anno 1991 = 2,28; anno 1990 = 2,39; anno 1989 = 2,50; anno 1988 = 2,61; anno 1987 = 2,83; anno 1986 = 3,04; anno 1985 = 3,26; anno 1984 = 3,48; anno 1983 = 3,70 e anno 1982 = 3,91. Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in leasing. In questa ipotesi, il comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”. In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per tale tipologia di fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione su base contabile, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile IMU, prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, e applicando alla rendita così rivalutata i moltiplicatori stabiliti dall’art. 1 comma 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80). [CATENACCIO] Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’IMPi, ossia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ex art. 38 comma 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).
10 marzo 2026
/ Lorenzo MAGRO