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Richiesta delle spese processuali con effetti sui termini di impugnazione

L’allegazione della sentenza nella PEC può rilevare ai fini del termine breve di impugnazione

/ Rebecca AMATO

Martedì, 1 luglio 2025

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Decorre il termine breve di impugnazione anche nel caso in cui la notifica della sentenza sia stata spiegata per chiedere il pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio.
A tale arresto è possibile giungere mediante una lettura approfondita dell’ordinanza n. 5155/2025 della Corte di Cassazione.

Si rammenta che l’impugnazione della sentenza deve avvenire nel termine breve di 60 giorni ex artt. 51 e 38 del DLgs. 546/92, oppure nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c. (senza che abbia rilievo la comunicazione del dispositivo ex art. 37 del DLgs. 546/92, Cass. 6 febbraio 2025 n. 3057), a seconda che questa abbia o meno formato oggetto di notifica alla controparte.

La notifica della sentenza alla controparte produce, in verità, plurimi effetti che si spiegano automaticamente nei confronti sia del notificante che del destinatario della notifica.
Infatti, la PEC con cui la parte processuale notifica la sentenza, oltre a essere funzionale ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, può avvenire per chiedere il rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia tributaria in caso di accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 68 comma 2 del DLgs. 546/92, oppure per chiedere la liquidazione delle spese processuali.

Si osservi che la notifica della sentenza ha effetto nei confronti di tutte le parti processuali.
Se ricorrente e resistente sono entrambi soccombenti, la notifica della sentenza ha effetto bilaterale, nel senso che i termini per l’impugnazione decorrono sia per il notificante, sia per il notificatario (art. 326 c.p.c., così come modificato dal DLgs. 149/2022).
Nei confronti del notificante, il termine breve di impugnazione comincia però a decorrere dal giorno in cui la notifica, nei confronti del destinatario, si è perfezionata (Cass. SS.UU. 4 marzo 2019 n. 6278).

Tornando al caso deciso, a fronte dell’eccepita tardività del ricorso in appello, la controparte rilevava che la notifica non poteva essere idonea al decorso del termine breve per l’impugnazione in quanto volta a ottenere il pagamento delle spese del giudizio e “non rivelava univocamente la finalità di notifica della sentenza d’appello ai fini del decorso del termine per l’impugnazione”.

A latere della questione relativa alle modalità da osservarsi ai fini del decorso del termine breve o lungo di impugnazione ex art. 38 comma 2 del DLgs. 546/92 (si veda “Termine breve di impugnazione anche senza le ricevute di consegna della PEC” del 3 giugno 2025), la Cassazione ha ritenuto ininfluente la ragione che ha giustificato la notifica.

Effetti “involontari” anche per il notificante

I giudici di legittimità, infatti, hanno incidentalmente riferito sul punto che “gli effetti dell’atto che non dipendono da una conforme volontà della parte, ma sono regolati dalla legge e, rispondendo all’interesse di rilievo pubblicistico correlato alla formazione ed alla stabilità del giudicato, si producono comunque una volta che l’atto presenti, come nella specie, i requisiti previsti dalla norma (Cass. n. 18493 del 2014; Cass. n. 20193 del 2009; Cass. n. 11216 del 2008; Cass. n. 10878 del 2007). Né la richiesta di pagamento delle spese liquidate con la sentenza di primo grado, che è immediatamente esecutiva (v. art. 67-bis del DLgs. n. 546/92), poteva escludere o rendere equivoca la funzione notificatoria dell’allegazione della sentenza della CTR”.

Se ne deduce che nel momento in cui la parte allega alla PEC la sentenza, a prescindere dalla ragione sottesa alla medesima, questa vale comunque ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.
Ciò rileva anche per il notificante, che se parzialmente soccombente nel precedente grado di giudizio dovrà, per impugnare la parte della sentenza a sé sfavorevole, farlo nei successivi 60 giorni e non nel termine lungo di sei mesi.

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