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LAVORO & PREVIDENZA

L’Asse.Co. resta una prerogativa dei consulenti del lavoro

Dopo la sentenza del TAR del Lazio, l’Ispettorato del Lavoro ha esaminato l’istanza del CNDCEC

/ Mario PAGANO

Sabato, 23 agosto 2025

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L’ASSE.CO., ossia la certificazione o meglio l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, resta una prerogativa del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro (CNO). Ciò in ragione del protocollo siglato nel marzo del 2023 con l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL).
Lo ha chiarito lo stesso Ispettorato che, con la nota n. 306/2025, ha dato riscontro alle sollecitazioni formulate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza del TAR del Lazio n. 9974/2025.

L’ASSE.CO. costituisce una sorta di certificazione che il CNO rilascia a seguito di determinate verifiche preventive e documentali di regolarità delle ditte in materia di lavoro e legislazione sociale.
Tale certificazione era già stata prevista dal precedente protocollo del 2014 e prevede una specifica procedura.
L’istanza viene rivolta al Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che ha il compito di valutare le condizioni di rilascio dell’asseverazione sulla scorta di due dichiarazioni di responsabilità ex DPR 445/2000: una viene rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che per suo conto gestisce il personale e la seconda dal professionista asseveratore. In entrambi i casi vengono autocertificati determinati requisiti per la cui valutazione è necessario fare riferimento all’allegato tecnico allo stesso protocollo.

Alla luce del protocollo del 2023, siglato dall’INL e dal CNO, nel marzo del 2024 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in ragione delle prerogative attribuite ai propri iscritti relativamente agli adempimenti in materia di lavoro, ha rivolto al Ministero del Lavoro (che aveva siglato il protocollo del 2014) e all’INL (che, di fatto, in ragione delle nuove competenze acquisite, lo aveva rinnovato nel 2023) un’istanza “per conseguire le medesime utilità riconosciute” al CNO dei consulenti del lavoro. Non avendo ricevuto riscontro, il CNDCEC ha rilanciato, nel settembre dello stesso anno, con una formale diffida alla quale, ancora una volta, il Ministero e l’Ispettorato non hanno fatto pervenire alcun riscontro.

Da qui il ricorso al TAR avverso il silenzio-inadempimento delle due amministrazioni, che ha portato il giudice amministrativo del Lazio, con la sentenza n. 9974/2025, a ordinare all’INL di esaminare la proposta di accordo pubblico del CNDCEC, affermando nel contempo, come sottolineato dallo stesso Ispettorato nella nota di riscontro in commento, la presenza di margini di discrezionalità e adempimenti istruttori rimessi all’amministrazione, “in quanto la pretesa del Consiglio si pone in tensione dialogica con l’organizzazione, da parte dell’Ispettorato, dei poteri ispettivi attribuiti all’agenzia dalla legge, nel cui contesto si colloca il sistema di rilascio dell’asseverazione di conformità”.

Tanto premesso, in ottemperanza all’ordine ricevuto dal TAR del Lazio, l’INL ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non modificare l’attuale quadro regolatorio, non sussistendo allo stato esigenze “che possano ritenersi concilianti con l’interesse pubblico primario di una corretta, efficace ed efficiente gestione dell’attività di vigilanza”.

Tra i diversi aspetti evidenziati a sostegno della propria motivazione, l’Ispettorato cita, innanzitutto, alcune prerogative in materia lavoristica che lo stesso legislatore, prima ancora che il Ministero o l’INL, ha inteso affidare in via esclusiva ai soli consulenti del lavoro. In particolare, ci si riferisce: alla certificazione dei contratti di lavoro ex art. 76 comma 1 lett. c-ter) del DLgs. 276/2003, attività peraltro analoga a quella della asseverazione; alla possibilità di istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c. e all’art. 63 comma 1 del DLgs. 165/2001; alla competenza circa la procedura di dimissioni dei lavoratori di cui all’art. 26 comma 4 del DLgs. 151/2015 nonché in materia di attività di intermediazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DLgs. 276/2003.

Senza dimenticare il ruolo che l’INL gioca nell’ambito del rilascio dell’abilitazione per l’esercizio della professione di consulente del lavoro nonché la posizione del Ministero del Lavoro, che vigila sul Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro oltre che sullo stesso INL, a differenza del CNDCEC, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Pur tuttavia, l’Ispettorato si è reso disponibile a esaminare eventuali ulteriori argomentazioni sulla base delle quali svolgere nuovi approfondimenti, valutando anche possibili collaborazioni, su ambiti diversi, che possano rafforzare la sinergia istituzionale nell’interesse dell’efficienza amministrativa e della tutela dei diritti dei lavoratori e della regolarità del mercato del lavoro.

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