Compensi ridotti ai consulenti tecnici della parte col patrocinio a spese delle Stato incostituzionali
La Consulta ha censurato la norma, in ragione del mancato adeguamento delle tariffe agli indici ISTAT
È costituzionalmente illegittimo l’art. 130 del DPR 115/2002 sulle spese di giustizia, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione della parte di un processo civile al patrocinio a spese dello Stato, i compensi del consulente tecnico, liquidati secondo le tariffe indicate dallo stesso DPR, siano ridotti della metà.
Così ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 179, pubblicata ieri, pronunciandosi sulla questione, sollevata dal Tribunale di Torino, relativa all’illegittimità della norma del Testo Unico sulle spese di giustizia che prevede che, in caso di ammissione di una parte del giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il Tribunale, in particolare, evidenziava come il dimezzamento dei valori indicati all’art. 1 del DM Ministro della giustizia 30 maggio 2002 risultasse incongruo rispetto alla qualità e alla tipologia di attività svolta dal consulente, perché calcolato su onorari che non sono mai stati aggiornati (contrariamente a quanto disposto dall’art. 54 del TU spese di giustizia, che impone un adeguamento triennale agli indici ISTAT).
L’art. 130 violerebbe l’art. 3 Cost. anche in relazione al principio di eguaglianza, posto che la sentenza della Corte n. 166/2022 aveva già dichiarato l’illegittimità del dimezzamento per l’ausiliario del giudice, con conseguente disparità di trattamento tra le figure, e l’art. 24 Cost., poiché dalla riduzione del compenso deriverebbe un pregiudizio al diritto di difesa delle parti, consistente nella difficoltà a reperire un consulente disponibile a svolgere la propria attività, a fronte della significativa decurtazione di onorari già inadeguati.
La Corte Costituzionale, nel ritenere fondata la questione, ha rilevato come la disciplina degli onorari degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario sia volta a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell’attività giudiziaria con l’esigenza di non svilire l’impegno garantito dal professionista designato.
Tale finalità di contemperamento è ancora più marcata nei procedimenti in cui una parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei quali occorre individuare un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. Questa esigenza giustifica la decurtazione dei compensi prevista dalla norma censurata con riguardo ai consulenti tecnici di parte nel processo civile, ma presuppone un aggiornamento delle tariffe al costo della vita.
In questa prospettiva, il mancato adeguamento delle tariffe, previsto all’art. 54 DPR 115/2002 mai attuato, ha fatto venire meno la correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, determinando un contrasto dell’art. 130 con l’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza.
L’art. 3 è violato anche in relazione al principio di eguaglianza: la figura del consulente tecnico di parte dev’essere pienamente equiparata, quanto al regime dei compensi, a quella dell’ausiliario del magistrato, pertanto la previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel processo dai due professionisti, pur essendo quest’ultimo sempre determinabile in base alle medesime tabelle, integra una disparità di trattamento non giustificabile.
Infine, risulta violato anche il diritto di difesa (art. 24 Cost.), posto che, tra le ricadute prodotte dall’irragionevole decurtazione censurata, potrebbe esservi quella dell’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità; ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l’ausiliario del magistrato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile (art. 63 c.p.c.), tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte.
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