Niente esenzione IVA per il servizio di lavanderia non funzionale alla gestione della RSA
Il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti di una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) è imponibile IVA con l’aliquota ordinaria, se non è essenziale e funzionale alla gestione globale di tale struttura. Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 4 pubblicata ieri, 3 marzo 2026.
L’art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA con riguardo alle “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
Nel documento di prassi in esame, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, di per sé, i servizi di lavanderia “non assolvono una funzione sociosanitaria o assistenziale né tale configurazione può essere loro attribuita per il solo fatto di essere effettuati nei confronti di strutture destinate alle anzidette finalità” (es. ris. Agenzia delle Entrate n. 151/2007).
Pertanto, tali prestazioni sono esenti IVA solo se riconducibili alla gestione “globale” della RSA. Questa circostanza non ricorre nella fattispecie analizzata, considerato che l’ospite della struttura può acquistare il servizio in via opzionale, qualora non decida di provvedere in altro modo.
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