Entro il 30 giugno la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per il 2025
Deve presentarla il gestore della struttura ricettiva o, per le locazioni brevi, il soggetto che incassa o interviene nel pagamento dei canoni
Entro il 30 giugno 2026 va trasmessa la dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno relativa all’anno 2025.
L’adempimento riguarda le strutture ricettive (alberghi, bed and breakfast, ecc.) e le abitazioni date in locazione breve che si trovano in un Comune dove si applica tale tributo locale. Ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 23/2011, infatti, l’imposta di soggiorno può essere istituita dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni, nonché dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Devono trasmettere la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno i gestori delle strutture ricettive: tali soggetti, inoltre, ai sensi dell’art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011, assumono la qualifica di responsabile d’imposta, e agli stessi compete dunque il versamento dell’imposta di soggiorno a favore del Comune, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ossia coloro che alloggiano nella struttura ricettiva (si veda “Per l’imposta di soggiorno l’albergatore è responsabile d’imposta” del 2 aprile 2026).
Specifiche regole riguardano le locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017, ossia le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (incluse quelle che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali) stipulate da persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, direttamente oppure tramite intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di immobili da locare.
Con riguardo alle locazioni brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che comunque interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, oltre ad essere il responsabile del pagamento tenuto a versare l’imposta di soggiorno al Comune (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), è obbligato alla trasmissione della relativa dichiarazione annuale ed agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Gli intermediari (come le agenzie immobiliari) tenuti a presentare la dichiarazione devono indicarvi tutti gli immobili gestiti (siti nel Comune destinatario della dichiarazione).
Se nello stesso anno, per la medesima abitazione data in locazione breve l’imposta di soggiorno è stata in parte incassata dall’intermediario (o, comunque, con il suo intervento), ed in parte incassata dal proprietario mediante gestione diretta dell’immobile, la dichiarazione annuale va presentata sia dall’intermediario sia dal proprietario, e ciascuno deve indicare in dichiarazione i pernottamenti che ha gestito (così le FAQ del MEF nn. 2, 3 e 7 del 19 settembre 2022).
Con riguardo alle modalità di presentazione, la dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno deve essere predisposta e trasmessa con modalità esclusivamente telematiche, attraverso l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure mediante i canali telematici Entratel/Fisconline. La dichiarazione può essere presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Va adottato il modello dichiarativo di cui al DM 29 aprile 2022, anche con riferimento al contributo di soggiorno che si applica nel Comune di Roma ex art. 14 comma 16 lett. e) del DL 78/2010.
Questa descritta rappresenta l’unica modalità di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, mentre i Comuni non possono istituire modalità e/o modelli dichiarativi alternativi.
Inoltre, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 1527/2026 e Cass. n. 6187/2024) ha confermato, per i gestori delle strutture ricettive, la qualifica di “responsabili d’imposta” (escludendo, invece, quella di “agenti contabili”), tali soggetti non dovrebbero essere tenuti neppure a presentare al Comune il c.d. “modello 21” per il conto giudiziale.
I gestori delle strutture ricettive (o gli intermediari, per le locazioni brevi), sono invece tenuti, oltre alla dichiarazione annuale, a trasmettere in corso d’anno al Comune le comunicazioni periodiche delle presenze (secondo le prescrizioni del regolamento comunale).
Quanto al contenuto della dichiarazione annuale, nella stessa occorre riportare, tra l’altro, il numero di presenze nelle strutture ricettive e negli alloggi siti nel Comune, l’imposta di soggiorno per le stesse dovute, nonché i versamenti periodici del tributo locale effettuati per l’anno di riferimento.
Peraltro, anche se il gestore della struttura ricettiva non ha avuto presenze nell’anno di riferimento, la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno va comunque presentata (cfr. la FAQ n. 27 resa dal MEF il 19 settembre 2022).
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa tributaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
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