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Lunedì, 3 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Misure di riduzione del cuneo fiscale distinte con effetti sulla rinuncia

/ Daniele SILVESTRO

Lunedì, 3 agosto 2026

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Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte diverse misure per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti.
Al trattamento integrativo della retribuzione (TIR), previsto dall’art. 1 del DL 3/2020, si sono affiancate infatti, dal 2025, le due nuove misure (anch’esse strutturali come il TIR) introdotte dall’art. 1 commi 4-9 della L. 207/2024, vale a dire: il bonus per i lavoratori dipendenti (o somma che non concorre alla formazione del reddito) e l’ulteriore detrazione.

Si ricorda che il TIR viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ai titolari di specifici redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 15.000 euro nella misura massima di 1.200 euro annui (fermo restando che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risulti superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, diminuita di 75 euro).
Il TIR è comunque riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda (in tale ipotesi, il TIR è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma di specifiche detrazioni e l’imposta lorda).

Invece, le due nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla L. 207/2024 sono riconosciute ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR. In particolare, per accedere al bonus occorre un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, mentre per accedere all’ulteriore detrazione il reddito complessivo deve essere superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro.

L’applicazione di queste misure comporta una particolare attenzione sia per il datore di lavoro (sostituto di imposta), sia per il lavoratore; infatti, qualora il lavoratore abbia fruito del TIR e/o del bonus o dell’ulteriore detrazione ma l’importo a fine anno si riveli non spettante, il datore di lavoro in sede di conguaglio o il lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi sono tenuti rispettivamente al recupero e alla restituzione di quanto indebitamente fruito.

In sostanza, occorre valutare bene le condizioni di accesso (in particolare il reddito complessivo) e, nel caso in cui queste non dovessero essere rispettate, è consigliabile per il lavoratore procedere con apposita rinuncia scritta, da presentare al proprio datore di lavoro.
Infatti, sia il TIR sia il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dal datore di lavoro, senza la necessità che il lavoratore presenti una richiesta di accesso.

Il datore di lavoro riconosce in via automatica l’importo del TIR e del bonus o dell’ulteriore detrazione, determinando l’importo spettante ed erogandolo in busta paga. Successivamente, in sede di conguaglio fiscale di fine anno il datore di lavoro dovrà verificare la spettanza dell’agevolazione riconosciuta e procedere all’eventuale recupero qualora non spettante. In particolare, il TIR viene recuperato in 8 rate di pari ammontare se l’importo è superiore a 60 euro; invece, il bonus e l’ulteriore detrazione vengono recuperati in 10 rate se l’importo è superiore a 60 euro.

Ciò premesso, considerato che le misure in argomento sono distinte e separate e che pertanto il TIR e il bonus o l’ulteriore detrazione possono essere fruiti contemporaneamente (si pensi a un dipendente con reddito complessivo di 14.000 euro), il lavoratore deve prestare particolare attenzione all’eventuale rinuncia scritta che presenta al proprio datore di lavoro, in particolare modo all’agevolazione a cui rinuncia.

Se il lavoratore ha presentato solo la rinuncia al TIR, ma non anche quella per il bonus o l’ulteriore detrazione, il datore di lavoro:
- non riconoscerà il TIR in busta paga;
- erogherà il bonus o l’ulteriore detrazione, a seconda del reddito complessivo del lavoratore.
Allo stesso modo, se il lavoratore ha presentato solo la rinuncia al bonus o all’ulteriore detrazione, ma non ha fatto la stessa cosa per il TIR, il datore di lavoro sarà tenuto a:
- riconoscere il TIR in busta paga;
- non erogare il bonus o l’ulteriore detrazione.

Per evitare quindi che a fine anno possa esserci il rischio di restituire l’importo indebitamente fruito delle agevolazioni in argomento, il lavoratore deve presentare la rinuncia scritta al proprio datore di lavoro del TIR e del bonus o dell’ulteriore detrazione.
Solo in questo caso – ovverosia in presenza di una rinuncia scritta di tutte le agevolazioni – il datore non erogherà nessuna di esse.

Viceversa, nel caso in cui il lavoratore non ha effettuato alcuna rinuncia, il datore di lavoro provvederà a riconoscere:
- TIR;
- bonus o ulteriore detrazione.

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