Il fallito deve presentare la dichiarazione fiscale per i periodi ricadenti nella propria fase di gestione
Secondo la sentenza della Cassazione n. 33567 depositata ieri, il fallito è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai periodi d’imposta ricadenti nella propria fase di gestione, anche nel caso in cui debba adempiere all’obbligo dichiarativo in un tempo successivo, nell’arco del quale sopraggiunge il fallimento.
Viene così ribadito che compete al fallito la presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 1549/2011), in quanto è il rappresentante legale il soggetto obbligato ad assolvere alla dichiarazione che si riferisce a una situazione passata, coincidente con il periodo precedente allo scadere del termine del periodo di imposta, in ordine al quale l’imprenditore è in possesso di tutti gli elementi utili per redigere la dichiarazione a fini fiscali.
I giudici di legittimità precisano anche che la prova del dolo specifico di evasione, in ipotesi di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale.
Tuttavia è richiesto al giudice un rigoroso vaglio al fine di evitare di identificare tale forma di dolo con la pura e semplice consapevolezza dell’obbligo dichiarativo violato e dell’entità dell’imposta non dichiarata.
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