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Venerdì, 11 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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La mera messa a disposizione della prestazione del rider costituisce tempo lavorato

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 settembre 2026

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Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 3844/2026 ha riconosciuto a un rider il diritto alla retribuzione anche in relazione al tempo trascorso in attesa degli ordini da consegnare.

Il giudice torinese, oltre ad aver annullato il licenziamento irrogato al lavoratore per insussistenza del fatto contestato (con conseguente suo diritto alla reintegrazione), ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, il diritto del lavoratore all’inquadramento nel livello VI del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e alla relativa retribuzione e il diritto alla corresponsione in suo favore delle differenze retributive dovute dalla data di costituzione del rapporto pari alla differenza tra la retribuzione spettante in base all’indicato CCNL e maturata tra l’ora della prima consegna del giorno fino all’ultima consegna della giornata di lavoro, detratti i periodi di inattività uguali o superiori a 60 minuti, e quanto effettivamente percepito nel medesimo arco di tempo.

Nella pronuncia si evidenzia che la semplice messa a disposizione della prestazione lavorativa costituisce “tempo lavorato”, in applicazione dei principi di diritto in tema di lavoro subordinato.

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