A rischio la retroattività della detrazione IVA
Errore di diritto nella sentenza del Tribunale Ue che consente la retro-imputazione
Alla data della sua pubblicazione, era stata accolta da molti con favore, pur se accompagnata da qualche perplessità, la sentenza relativa alla causa T-689/24, con la quale il Tribunale Ue ha affermato che deve essere consentita la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto, anche nel caso in cui il cessionario o committente sia venuto in possesso della fattura di acquisto nell’anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
La pronuncia pareva discostarsi rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia nella nota causa C-152/02 (Terra-Baubedarf-Handel), conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/112/Ce, aveva, infatti, sancito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo in cui si verificano contestualmente il requisito sostanziale dell’effettuazione dell’operazione e quello formale del possesso della fattura.
Dal canto suo, il Tribunale Ue, nella citata causa T-689/24, ha sostenuto che i principi di neutralità e proporzionalità “esigono che la detrazione dell’IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dai soggetti passivi”. In base a tale assunto, potrebbe essere ammessa la facoltà di esercitare la detrazione dell’IVA relativamente al periodo precedente a quello di ricezione della fattura, laddove il soggetto passivo sia in possesso del documento entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale.
La sentenza è al momento oggetto di revisione, in seguito alla richiesta presentata dal primo Avvocato generale, che ha ritenuto esistesse “un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione” (causa C-167/26 RX). Nell’ambito di tale procedimento, sono state presentate ieri le conclusioni dell’Avvocata generale Juliane Kokott, la quale ha evidenziato diverse criticità presenti nella pronuncia.
In primo luogo viene rilevata un’affermazione errata contenuta nella causa T-689/24. Il Tribunale Ue giustifica, infatti, lo scostamento dalla sentenza Terra Baubedarf-Handel (C-152/02) con la circostanza che in tal caso il soggetto passivo non disponeva di una fattura nel momento in cui ha esercitato la detrazione dell’IVA. Tuttavia l’Avvocata generale sottolinea che, nella citata causa C-152/02, il committente aveva beneficiato di prestazioni di servizi nel dicembre 1999 ed era in possesso delle fatture, pervenute “nel gennaio del 2000”. Questo primo errore ha condotto il Tribunale a distinguere i fatti, operando “sia pure inconsapevolmente” un mutamento di indirizzo rispetto alla giurisprudenza pregressa.
Relativamente alla circostanza che la detrazione dell’IVA possa essere concessa se sono soddisfatti i presupposti sostanziali, anche se quelli formali sono stati disattesi, occorre sottolineare che se è vero, da un lato, che la Corte “ha dato prova di indulgenza quanto all’adempimento di talune formalità nel settore dell’IVA”, dall’altro “essa non ha mai rinunciato alla condizione fondamentale del possesso di una fattura” (conclusioni Avv. generale causa C-167/26 RX).
I presupposti sostanziali consentono di individuare il momento in cui è sorto il diritto, mentre quelli formali permettono di stabilire “il momento a partire dal quale” tale diritto può essere esercitato. Ne discende, che se la fattura è “ricevuta in un periodo successivo a quello in cui l’operazione imponibile è stata realizzata, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere esercitato per tale periodo successivo” (conclusioni Avv. generale, punto 56).
Alla luce di quanto sin qui esposto e di ulteriori motivazioni, l’Avvocata Kokott ritiene che la decisione del Tribunale travisi la giurisprudenza pregressa, contenendo un’erronea interpretazione delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione, e propone ai giudici del riesame di prevedere che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte debba essere esercitato “per il periodo in cui sono soddisfatte, per la prima volta, le due condizioni richieste, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi sia stata effettuata e che il soggetto passivo sia in possesso della relativa fattura”.
La decisione finale della Corte potrebbe avere conseguenze anche in ambito nazionale. L’art. 12 del DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus), modificando gli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, oltre a disporre un allungamento dei termini per la detrazione IVA, ha anche statuito la possibilità di retro-imputare l’IVA relativa alle fatture di acquisto infrannuali, in aderenza con quanto deciso dal Tribunale Ue nella causa T-689/24. Se i giudici del riesame dovessero accogliere le tesi dell’Avvocata generale, la normativa interna potrebbe risultare non conforme alla giurisprudenza eurounitaria.
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