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Venerdì, 11 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Limiti al rilascio del DURC nella composizione negoziata

/ Antonio NICOTRA

Venerdì, 11 settembre 2026

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La regolarità contributiva, ai fini del rilascio del DURC ex art. 3 comma 2 lett. b) del DM 30 gennaio 2015, sussiste anche nelle ipotesi in cui la sospensione dei pagamenti sia imposta ex lege.

Se l’impresa è debitrice di contributi il cui pagamento è sospeso ex lege, infatti, conserva il diritto al rilascio del documento in assenza di altri debiti contributivi rispetto a quelli per i quali opera la sospensione dei pagamenti (in altri termini, la presenza di debiti contributivi rispetto ai quali opera la sospensione dei pagamenti non è ostativa al rilascio del DURC).

In caso di deposito di ricorso per concordato c.d. in bianco ex art. 161 comma 6 del RD 267/42 (Trib. La Spezia 18 luglio 2022), l’art. 168 del RD 267/42 (ora artt. 40, 44, 54 commi 2 e 4 del DLgs. 14/2019, CCII) conferma il divieto di pagamento dei debitori anteriori (salve le ipotesi eccezionali e previa autorizzazione dal Tribunale ex art. 67 del RD 267/42, ora art. 100 del CCII).

L’art. 168 del RD 267/42 (ora artt. 40, 44, 54 commi 2 e 4 del CCII) costituisce un’ipotesi legislativa di sospensione dei pagamenti: l’impresa in concordato prenotativo (dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese e sino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale per il deposito del piano concordatario, della proposta concordataria e dell’ulteriore documentazione prevista dagli artt. 161 RD 267/42 e 39 comma 3 del CCII), quindi, ha il diritto al rilascio del DURC da parte degli enti competenti (Trib. La Spezia 18 luglio 2022).

Il mancato pagamento dei contributi riferiti al periodo precedente al deposito della domanda in bianco non è, pertanto, ostativo al rilascio del DURC.

Mentre con il concordato pieno liquidatorio il diritto al DURC sussiste ex art. 3 comma 2 lett. b) del DM 30 gennaio 2015, nel caso di concordato pieno in continuità, il diritto al rilascio del documento permane solo qualora risulti soddisfatta la condizione di cui all’art. 5 comma 1 del decreto, in forza del quale, in caso di concordato con continuità, ex art. 186-bis del RD 267/42 (oggi art. 84 ss. del CCII), l’impresa si considera regolare, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano ex art. 161 del RD 267/42 sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili e dei relativi accessori di legge, con termine finale (nel senso che il rilascio del DURC è possibile in base agli artt. 3 comma 2 lett. b) e 5 comma 1 del DM 30 gennaio 2015) coincidente con il passaggio in giudicato del decreto di omologazione oppure con la pronuncia del provvedimento (anche non passato in giudicato e) ostativo all’omologazione del concordato.

Il rilascio del DURC, ex art. 3 comma 2 lett. b) del DM 30 gennaio 2015, non è previsto per le imprese sottoposte a composizione negoziata (CNC) ex art. 12 ss. del CCII, non costituendo una procedura di regolazione definitiva dell’esposizione debitoria, né preclude il pagamento (libero e senza autorizzazione del Tribunale) dei creditori.
La pendenza della composizione non costituisce un’ipotesi di sospensione dei pagamenti e non consente l’applicabilità dell’art. 3 comma 2 lett. b) del DM 30 gennaio 2015 ai fini del rilascio del DURC.

In forza della lett. f) dell’art. 3 comma 2 del DM, d’altra parte, la presenza di debiti contributivi rispetto ai quali opera la sospensione della riscossione coattiva non è ostativa al rilascio del DURC.
La sospensione, a seguito di ricorso, della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito impedisce all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la riscossione coattiva dei contributi evasi e impedisce agli enti impositori (INPS, INAIL, Casse Edili) la coercizione diretta (tramite l’agente della riscossione) del pagamento dei contributi evasi.
La preclusione alla coercizione diretta del pagamento dei contributi preclude anche il diniego al rilascio del DURC da parte degli enti impositori.

Secondo la decisione del Tribunale di La Spezia del 27 luglio 2026, in particolare, l’art. 3 comma 2 lett. f) del DM 30 gennaio 2015, in concreto, può consentire il rilascio del DURC alle imprese sottoposte alla CNC ex art. 12 ss. del CCII, in ragione del ricorso alle misure protettive e cautelari.

Il Tribunale può ordinare, infatti, agli enti competenti il rilascio del DURC, fermo restando che non si tratta di autonoma misura cautelare, ma di un effetto correlato alla misura protettiva inerente il divieto per i creditori di promuovere azioni esecutive (dalla data del ricorso innanzi al Tribunale e fino alla revoca o perdita di efficacia della misura protettiva).

La possibilità che il debitore utilizzi fraudolentemente (abusivamente) la CNC al fine di ottenere il DURC è ridotta in ragione della possibilità per il Tribunale di revocare in ogni momento le misure protettive e cautelari e tenuto conto, in ogni caso, della loro durata massima di 240 giorni anche non consecutivi (fermo restando che la durata dell’incarico dell’esperto, al termine del quale le misure protettive e cautelari perdono efficacia, è pari a 360 giorni consecutivi).

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