Regime speciale IVA anche se il viaggio è funzionale alla vendita di beni
Non rileva che le operazioni diano costantemente luogo a un margine negativo
Con la sentenza pubblicata ieri, relativa alla causa C-565/24, la Corte di Giustizia Ue ha esaminato il particolare caso di una società di diritto tedesco che organizzava escursioni in autobus (c.d. “viaggi caffé”) con la finalità di promuovere ai propri clienti i beni da essa commercializzati.
Nello specifico, la società acquistava servizi di trasporto per rivenderli in nome proprio ai suoi clienti, ricevendo un prezzo che copriva solo in parte i relativi costi. La formula commerciale era stata concepita in modo che la restante parte dei costi fosse coperta dagli introiti derivanti dalle vendite.
In molti casi, i viaggi venivano offerti gratuitamente, anche in tal caso coprendo i costi con le cessioni effettuate.
Ritenendo applicabile il regime IVA ordinario, la società aveva detratto l’imposta assolta sui servizi di trasporto acquistati. Tuttavia, l’Amministrazione tributaria tedesca ha riconosciuto la detrazione soltanto quando le spese riguardavano servizi offerti gratuitamente. Negli altri casi, invece, ha negato il diritto, ritenendo le operazioni soggette al regime speciale delle agenzie di viaggio.
Nell’ambito di tale regime, infatti, la detrazione è preclusa del tutto, in quanto l’imposta viene applicata secondo il metodo “base da base”, ossia scorporando l’IVA dalla differenza tra l’importo a carico del viaggiatore e il costo effettivo sostenuto dal soggetto passivo per le prestazioni acquisite da terzi ed effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.
Il giudice nazionale ha però ritenuto di adire la Corte Ue per chiedere, in primo luogo, se le escursioni in parola fossero effettivamente riconducibili al regime speciale, considerato che esse avrebbero generato sistematicamente un margine negativo. Trattandosi di operazioni effettuate tra il 1997 e il 1999, la norma di riferimento era l’art. 26 della Sesta Direttiva 77/388/Cee (poi trasfuso negli artt. 306 e ss. della direttiva 2006/112/Ce).
Ora, secondo i giudici unionali, poiché la società acquistava servizi turistici presso terzi per venderli in nome proprio, le operazioni potevano ricondursi in linea di principio al regime speciale.
Non rileva, infatti, che esse siano rese all’interno di un unico Stato membro, né che il soggetto passivo non goda formalmente della qualifica di agenzia di viaggi e di organizzatore di giri turistici, in quanto il regime si applica anche a coloro che svolgono operazioni identiche o quantomeno comparabili a quelle delle agenzie, pur nell’ambito di un’altra attività.
Si esclude, inoltre, che i servizi di trasporto siano accessori alle vendite effettuate durante le escursioni. Si nota, infatti, che sebbene l’escursione avesse la finalità di incentivare i clienti agli acquisti, questi ultimi non erano affatto obbligatori, per cui il viaggio poteva costituire un fine a sé stante e non solo il mezzo per usufruire nelle migliori condizioni dell’offerta dei beni. Peraltro, la valutazione sulla natura “autonoma” dei servizi non può essere inficiata dal fatto che il costo delle prestazioni risultava coperto sistematicamente dalle operazioni di vendita.
In definitiva, i legami tra prestazioni e cessioni non erano tali da impedire l’applicazione del regime speciale, né questo poteva essere limitato in funzione dello scopo del viaggio o dai risultati delle operazioni di cui trattasi.
Neppure poteva essere d’ostacolo, all’applicazione del regime, l’asserita eccezione al principio di neutralità fiscale (per il fatto che l’imposta pagata sull’acquisto dei servizi di trasporto non era coperta dal prezzo pagato dai partecipanti e diventava parte del costo della fornitura di beni, restando comunque non detraibile). Ciò, infatti, sarebbe una diretta conseguenza del meccanismo di deroga previsto dal regime a scopo di semplificazione (cfr. Corte di Giustizia Ue, C-380/16, punto 55).
Infine, la Corte esclude che, in presenza di un margine negativo, il soggetto passivo abbia diritto al rimborso dell’IVA pagata a monte.
La disciplina speciale recata dall’art. 26 §§ 2 e 4 della direttiva 77/388/Cee non prevede alcun diritto al rimborso dell’imposta. Inoltre, a fronte di una simile concessione, lo Stato membro in cui è stabilita l’agenzia di viaggi potrebbe essere tenuto, in caso di prestazioni effettuate in più Stati, a rimborsare un importo corrispondente all’IVA versata in un altro Stato, privando il regime del suo obiettivo di ripartizione equilibrata del gettito IVA. Per di più, ciò contrasterebbe con il divieto di calcolare il margine in modo globale, consentendo una compensazione tra perdite e profitti generati dalla società (il metodo globale è invece ammesso nel regime del margine per i beni d’occasione).
In ultimo, i giudici non mancano di rilevare che la società “ha liberamente scelto il suo modello commerciale, con cognizione di causa quanto al carattere strutturalmente deficitario delle prestazioni di servizi di viaggio che propone”.
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