Nelle fideiussioni bancarie non sempre nulle le clausole ABI censurate da Bankitalia
Il nesso tra clausole contrattuali e intesa anticoncorrenziale «a monte» si presume per le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005
Con la sentenza n. 24825/2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto tre questioni controverse in tema di fideiussioni bancarie, sollevate dal Tribunale di Siracusa con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 1° agosto 2025.
L’intervento chiarificatore in esame affonda le sue radici nel provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d’Italia ha dichiarato illegittime, in quanto espressione di un’intesa anticoncorrenziale, alcune pattuizioni contenute nello schema negoziale “tipo” per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie predisposto dall’ABI nell’ottobre 2002, ossia:
- la clausola di reviviscenza, che fa gravare sul fideiussore l’obbligo di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”;
- la clausola di sopravvivenza, in base alla quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme erogate”.
Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 41994/2021, hanno affermato che i contratti di fideiussione omnibus riproduttivi delle pattuizioni sopraelencate sono parzialmente nulli in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. L’arresto del 2021 ha, inoltre, riconosciuto al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia il valore di “prova privilegiata” del collegamento funzionale tra clausole contrattuali e intesa anticoncorrenziale a monte.
Nel panorama giurisprudenziale successivo si è, tuttavia, registrato un contrasto interpretativo sulle seguenti questioni oggetto del rinvio pregiudiziale che ha dato origine alla sentenza n. 24825/2026, ossia:
- se il nesso funzionale tra fideiussione e intesa restrittiva censurata con il provvedimento n. 55/2005 sussista anche per contratti stipulati fuori dall’arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005 accertato dalla Banca d’Italia;
- se la nullità valga anche per le fideiussioni specifiche (rilasciate a copertura di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione) stipulate a garanzia di operazioni bancarie;
- se, una volta accertata la nullità delle clausole censurate da Banca d’Italia nel 2005 e riprodotte nella fideiussione, la presenza in tale contratto di una clausola di pagamento “a prima richiesta” consenta comunque alla banca di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. tramite semplice richiesta stragiudiziale, senza necessità di azione giudiziale.
Quanto ai primi due interrogativi, le Sezioni Unite hanno sposato la tesi secondo cui il provvedimento n. 55/2005 ha valore di “prova privilegiata” del nesso funzionale tra la fideiussione riproduttiva delle clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia e l’intesa a monte restrittiva della concorrenza limitatamente alle fideiussioni omnibus stipulate entro il periodo oggetto dell’accertamento (2002-2005). Di conseguenza, per le fideiussioni omnibus riproduttive di quelle stesse clausole, ma costituite in un tempo pregresso o successivo al lasso temporale sopraindicato, il giudice di merito deve accertare la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, avvalendosi dell’accertamento recato dal provvedimento n. 55/2005 quale elemento di prova da solo non sufficiente. Analoga verifica dev’essere compiuta allorché la nullità sia invocata rispetto a una fideiussione specifica riproduttiva delle clausole dello schema ABI, posto che il perimetro oggettivo dell’accertamento di cui al provvedimento n. 55/2005 è espressamente circoscritto alle fideiussioni omnibus.
La risoluzione del terzo quesito oggetto del rinvio pregiudiziale è stata, infine, affidata dalla sentenza n. 24825/2026 all’enunciazione del principio di diritto secondo cui se la fideiussione reca una clausola di pagamento “a prima richiesta”, la banca può evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nel termine di sei mesi, “seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”.
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