Nella Gazzetta Ufficiale n. 234 di ieri è stato pubblicato il DLgs. 7 ottobre 2026 n. 179, che, in vista dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2024/1689 (c.d. AI Act), stabilisce “regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”. Si completa, così, l’attuazione delle deleghe recate dall’art. 24 della L. 132/2025, avviata il 15 settembre con la pubblicazione in G.U. del DLgs. 160/2026, che ha, invece, definito le “regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di uso dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale” (si vedano “In Gazzetta Ufficiale i nuovi reati 231 sull’intelligenza artificiale” del 16 settembre e “Dal 30 settembre tutela processuale rafforzata per chi è danneggiato dall’IA” del 17 settembre 2026). Tra le misure contenute nel DLgs. 179/2026, in vigore dal prossimo 23 ottobre, si richiama l’attenzione:
- sulle prescrizioni in tema di formazione dei professionisti rispetto all’uso dei sistemi di IA (art. 47);
- e sulla norma, di carattere programmatico, concernente la possibilità che l’equo compenso di cui alla L. 49/2023 sia modulato anche in base alle responsabilità e ai rischi connessi all’uso, da parte del professionista, di sistemi di IA (art. 49). Quanto al primo profilo, l’art. 47 comma 1 del DLgs. 179/2026 pone a carico degli Ordini professionali l’obbligo di includere nei corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua percorsi di alfabetizzazione e formazione degli iscritti sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Il contenuto minimo di tali percorsi è definito dal successivo comma 2, ove si fa riferimento alla necessità di assicurare al professionista sia una formazione pratica sui sistemi di IA usati nel settore professionale di riferimento (profili tecnici relativi al funzionamento, alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti degli stessi), sia un’adeguata conoscenza teorica della disciplina comunitaria e nazionale in materia di IA, nonché dei profili deontologici inerenti alle responsabilità del professionista nell’uso dei sistemi di IA, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico sancito dalla L. 132/2025; principio, questo, che rappresenta un baluardo della necessaria prevalenza del pensiero critico umano sugli output generati dall’interrogazione dei sistemi di IA, i quali, dunque, non possono mai sfuggire alla supervisione dell’intelligenza umana. Ai sensi dell’art. 47 comma 4, le prescrizioni illustrate si applicano anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni professionali di cui all’art. 3 della L. 4/2013 per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attività e alle peculiarità dell’attività professionale, temi legati all’uso dei sistemi di IA. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs. 179/2026, i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi, ovvero gli organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie, dovranno definire nel dettaglio i contenuti, le modalità di erogazione e la periodicità dei percorsi di formazione sull’IA, adeguando a essi i propri regolamenti o atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua. L’adeguamento dovrà avvenire secondo le procedure previste dalle norme che regolano la formazione professionale per ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l’acquisizione del parere o dell’approvazione dell’autorità vigilante (art. 47 comma 5). In merito ai compensi per l’attività professionale, l’art. 49 comma 1 del DLgs. 179/2026 evidenzia che l’uso di sistemi di IA può determinare una “modulazione dell’equo compenso” di cui alla L. 49/2023, alla luce di parametri che considerino la classificazione di rischio del sistema usato, ai sensi del Regolamento Ue 2024/1689, mentre il successivo comma 2 stabilisce che entro un anno dall’entrata in vigore del DLgs. 179/2026 i decreti recanti i parametri da utilizzare per determinare un compenso equo, ai sensi della citata L. 49/2023, andranno integrati con ulteriori parametri utili a modulare il compenso tenendo conto del livello di rischio attribuito ai sistemi di IA alla luce dell’AI Act. Resta, però, da chiarire quali potrebbero essere, in concreto, le conseguenze dell’uso dell’intelligenza artificiale sulla determinazione del compenso, sebbene il riferimento alla classificazione di rischio del sistema di IA (e non al mero “utilizzo” della nuova tecnologia) induca a ritenere che il legislatore abbia voluto tener conto dei diversi gradi di responsabilità e controllo, oltre che della complessità dei relativi adempimenti, che gravano sul professionista a seconda delle caratteristiche dello strumento, per garantire allo stesso una corretta retribuzione. A ogni modo, per avere la certezza del concreto impatto dell’uso dell’IA sui compensi professionali, si potrà solo attendere l’integrazione dei parametri, che dovrebbe intervenire entro il mese di ottobre 2027, sempre che il termine di un anno previsto per tale integrazione sia effettivamente rispettato.
9 ottobre 2026
/ Carmela NOVELLA e Monica VALINOTTI