Nella seduta di ieri, il Senato ha approvato in prima lettura la legge delega avente a oggetto la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali con riguardo alle professioni elencate nell’allegato A al Ddl. Il provvedimento, quindi, passa ora all’esame della Camera. La riforma dovrà essere attuata dal Governo entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge delega, tramite uno o più decreti legislativi, e riguarderà, tra le altre, le professioni di ingegnere civile, architetto, consulente del lavoro e giornalista. Si forniscono, in primo luogo, criteri direttivi ai fini dell’identificazione delle attività proprie di ciascuna professione; in particolare, si dovranno definire le attività professionali riservate o attribuite, anche in via non esclusiva, a ciascuna professione, prevedendo, tra l’altro, il riconoscimento agli iscritti agli Albi della competenza specifica nelle materie oggetto della professione, nonché per l’attività di consulenza resa nell’ambito delle medesime materie. Sono inoltre inserite una riserva di legge per l’individuazione dell’oggetto delle singole professioni e una disposizione di chiusura in base alla quale tutte le attività che la legge non indica come riservate a una o più professioni dovrebbero essere libere e poter essere svolte da tutti i professionisti. Il Governo è altresì delegato al complessivo riordino, per ciascuna professione, del regime delle incompatibilità con l’esercizio di altre attività. La legge delega fornisce, poi, indicazioni specifiche sulla natura giuridica degli Ordini professionali, stabilendo che, in attuazione della delega, occorrerà prevedere che i singoli Ordini e i relativi organi direttivi, territoriali e nazionali, in qualità di “enti pubblici non economici”, agiscano al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e non esercitino attività sindacale. Nel provvedimento trovano posto anche disposizioni relative all’uso di tecnologie digitali, ai compensi e all’esercizio delle professioni in forma aggregata. Quanto al primo tema, oltre a riservare in via esclusiva ai Consigli nazionali di ciascuna professione la competenza ad adottare e aggiornare i codici deontologici, si prevede che essi debbano essere integrati con l’esplicita previsione, anche a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale medesima, anche se resa con l’ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell’iscritto all’Albo. Il pensiero corre immediatamente all’uso, nell’ambito delle professioni intellettuali, di sistemi di intelligenza artificiale, come disciplinato dall’art. 13 della L. 132/2025. L’IA assume rilevanza anche in materia di formazione; il Ddl. di delega prevede l’adozione di regolamenti di formazione continua che stabiliscano un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di IA e dei limiti, anche deontologici, previsti per il loro utilizzo. In materia di compensi, la delega ribadisce che la relativa pattuizione tra le parti deve essere libera, ancorché proporzionata a quantità, qualità, contenuto specifico e caratteristiche della prestazione professionale. A seguito dell’esame in Commissione Giustizia, in particolare, si è precisato che i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali dovranno essere aggiornati entro 120 giorni dall’entrata in vigore del DLgs. di riferimento, “per il caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale” e ai fini dell’applicazione della L. 49/2023. Con riguardo alla prescrizione della responsabilità professionale, invece, la delega prevede che si stabilisca, per tutte le professioni e per le controversie di responsabilità professionale escluse dall’ambito di applicazione della L. 49/2023, un termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità connessa all’attività professionale. Il Ddl. di delega, infine, affronta il tema dell’esercizio della professione in forma aggregata. Ferme le garanzie di cui all’art. 10 della L. 183/2011, infatti, si dovranno disciplinare:
- modalità di iscrizione agli Albi professionali e al Registro delle imprese;
- partecipazione a società e casi di incompatibilità;
- conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali;
- obblighi informativi nei confronti dei clienti;
- regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e relativa responsabilità sul piano deontologico;
- assolvimento degli obblighi assicurativi;
- regime fiscale e previdenziale proprio delle STP, che dovrebbe essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari da esse adottati. La stessa delega dispone che nelle STP i professionisti iscritti all’Albo di riferimento (ed eventualmente i professionisti iscritti in altri Albi) debbano essere titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale e dei diritti di voto e che la partecipazione agli utili dei soci sia sempre proporzionale alla partecipazione al capitale.
4 agosto 2026
/ Monica VALINOTTI