Comunicazione del Conservatore con impatti sulle relazioni al bilancio d’esercizio
Da CNDCEC e FNC esemplificazioni pratiche per la formulazione del giudizio del revisore e per le osservazioni dei sindaci
La parte finale del documento “Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.”, pubblicato ieri dal CNDCEC e dalla FNC (si veda “Al sindaco unico di srl nominato dal Tribunale anche la revisione legale” di oggi), è dedicata alle relazioni sul bilancio d’esercizio. In particolare, viene evidenziato come qualora il sindaco unico o il revisore legale siano stati nominati dall’assemblea dei soci nel 2025 prima della predisposizione del progetto di bilancio, ad essi competano, per quanto di propria spettanza e nei limiti delle funzioni concretamente svolte, le relazioni formulate ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c. o ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 39/2010.
Nel documento vengono formulate specifiche considerazioni a seconda delle seguenti diverse fattispecie che si possono presentare nella pratica a seguito della comunicazione del Conservatore:
- nomina di un organo di controllo monocratico senza incarico di revisione che viene attribuito ad un soggetto esterno;
- nomina di un soggetto esterno incaricato unicamente della revisione legale;
- nomina di un sindaco unico a cui è attribuito anche l’esercizio della revisione legale.
Nel primo caso il sindaco redigerà unicamente la relazione ex art. 2429 comma 2 c.c. riferendo sui risultati dell’esercizio e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, dal momento in cui ha assunto l’incarico e si è insediato nella società, fino alla data in cui il progetto di bilancio con l’allegata relazione del revisore gli verranno comunicati. Nella propria relazione il professionista dovrà:
- opportunamente evidenziare che l’incarico è stato conferito in corso d’esercizio e che mancano relazioni relative al precedente bilancio d’esercizio;
- formulare il proprio parere in ordine all’approvazione del bilancio, tenendo conto del giudizio sul bilancio espresso dal soggetto incaricato dalla società della revisione legale.
Nel secondo caso, qualora il bilancio dell’esercizio precedente quindi non sia stato sottoposto a revisione, l’auditor deve esplicitare tale circostanza in un apposito paragrafo della propria relazione, intitolato “Altri aspetti”. Nel documento in esame viene riportato il seguente esempio del paragrafo in questione: “Il bilancio della Società Alfa s.r.l. per l’esercizio chiuso al … è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all’art. 2477 c.c. con riferimento ai due esercizi precedenti”.
Inoltre, se il revisore, a seguito dello svolgimento delle verifiche ha riscontrato limitazioni al proprio lavoro, oppure non è stato posto nelle condizioni, anche magari per carenza di tempistiche adeguate per svolgere l’attività, deve inserire un giudizio con modifica (ossia un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio) nella propria relazione di revisione.
Infine, nelle situazioni di nomina di sindaco unico-revisore legale, il professionista può dunque redigere la relazione unitaria al bilancio di esercizio, con una prima parte (sezione A) dedicata alla relazione di revisione e una seconda parte (sezione B) dedicata alla relazione dell’organo di controllo.
Anche in tal caso, sarebbe opportuno inserire nella sezione A della relazione un paragrafo relativo ad “Altri aspetti”. Nella sezione B, il sindaco unico:
- riferisce sui risultati dell’esercizio e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri dal momento in cui ha assunto l’incarico e si è insediato nella società, fino alla data in cui il progetto di bilancio gli verrà comunicato;
- nei casi di nomina giudiziale, dovrà menzionare i presupposti della vicenda attinente alla propria nomina e prestare particolare attenzione all’osservanza dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori nel breve periodo di incarico.
Si precisa, poi, come il professionista, qualora, in ragione delle attività svolte, si trovi a dover esprimere un giudizio con modifica nella sezione A della relazione a causa di limitazioni riscontrate nello svolgimento delle procedure e delle specifiche circostanze riscontrate, nella sezione B della relazione dovrà fornire osservazioni coerenti con il contenuto della relazione di revisione. A tal proposito, nel documento vengono forniti alcuni esempi che possono essere di ausilio ai sindaci-revisori nella redazione del parere e nella formulazione del giudizio.
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