Moratoria biennale con termine iniziale per la ristrutturazione dei debiti del consumatore
Anche il pagamento degli interessi legali rimane sospeso per il medesimo periodo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11676 depositata ieri, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in forza dell’art. 67 comma 4 del DLgs. 14/2019, CCII (modificato dal DLgs. 136/2024), la moratoria fino a due anni dall’omologazione – che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca – deve essere interpretata nel senso che la proposta può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall’omologazione.
Anche il pagamento degli interessi legali rimane sospeso, ove previsto dalla proposta di moratoria e per il medesimo periodo, ferma l’obbligatorietà del loro computo, decorrendo, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio.
Sotto il vigore dell’art. 8 comma 4 della previgente L. 3/2012, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come il legislatore avesse previsto una misura che realizzava una modalità di ristrutturazione del debito (Cass. n. 34150/2024), assoggettandola a un termine, estensibile “fino ad un anno”, che andava inquadrato nel novero dei termini c.d. iniziali e non finali e il cui dies a quo era rappresentato dal provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore.
Si era così ritenuto (Cass. n. 9549/2025) che il termine (massimo) annuale ex art. 8 comma 4 della L. 3/2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individuava il momento a partire dal quale, in attuazione del piano, il debitore era tenuto quantomeno a iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale tali debiti dovevano essere soddisfatti per l’intera misura prevista dal piano (“salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”).
Diversamente operando, precisa la Suprema Corte, sarebbe venuta meno la ratio sottesa all’istituto che intende realizzare un bilanciamento dell’interesse del creditore a essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento.
Tale interpretazione è oggi estensibile alla disposizione dettata dall’art. 67 comma 4 del DLgs. 14/2019 (CCII).
Dal confronto tra l’art. 8 comma 4 della L. 3/2012 e l’art. 67 comma 4 secondo periodo del CCII (che, relativamente ai crediti privilegiati, stabilisce come la proposta possa prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali) emerge una sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, se si esclude il solo profilo dell’allungamento del termine da uno a due anni.
I giudici precisano, altresì, come il termine “moratoria”, in particolare, debba essere inteso come “sospensione” o “dilazione” nell’esecuzione della prestazione; il legislatore, ricorrendo a tale espressione, ha voluto concedere al debitore la possibilità di “mettere in pausa” i pagamenti, fruendo di una sorta di “periodo di grazia”, ossia di un lasso di tempo durante il quale i pagamenti possono essere sospesi o differiti, per poi iniziare secondo le modalità previste dal piano.
Ritenere, invece, che l’intero credito debba essere estinto entro il biennio significherebbe snaturare il concetto di moratoria, trasformandolo in un termine di adempimento accelerato che renderebbe la maggior parte dei piani di ristrutturazione, basati sul reddito del debitore, del tutto inattuabili.
Risulta confermato, in particolare, il principio in ordine alla prorogabilità anche oltre il biennio del pagamento (integrale) dei crediti privilegiati, con termine iniziale fissato almeno al biennio (secondo l’interpretazione proposta sotto l’egida della L. 3/2012 e che trova conferma con il Codice della crisi).
Nel corso del biennio della moratoria, infine, decorrono gli interessi legali: il loro pagamento può essere differito, unitamente al capitale di restituzione, senza che l’estinzione dei medesimi sia imposta con l’omologazione e immediatamente dopo.
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