Attivato il servizio per presentare le domande di ISCRO 2026
I professionisti interessati hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre utilizzando la funzionalità web o telefonando al Contact Center Multicanale
Con il messaggio n. 1987, pubblicato ieri, l’INPS ha comunicato che già da ieri, lunedì 15 giugno 2026, fino al prossimo 31 ottobre, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono presentare la domanda di accesso all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2026.
Si ricorda che l’ISCRO è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’art. 1 comma 386 dalla L. 178/2020 e resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, dall’art. 1 commi 142-155 della L. 213/2023.
Possono beneficiare della misura i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del TUIR, ovverosia i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata.
Inoltre, i predetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari dell’assegno di inclusione;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.749,18 euro (circ. INPS 28 gennaio 2026 n. 4);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
L’ISCRO ha un importo pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, viene erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In ogni caso, per il 2026 l’importo non può superare gli 817,69 euro mensili e non può essere inferiore a 255,53 euro mensili (circ. INPS n. 4/2026).
Operativamente, con il messaggio in parola si rende noto che per presentare la domanda è necessario accedere – muniti di apposita identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE, CNS e eIDAS) – alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile sul sito INPS (www.inps.it) e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”. Successivamente, occorre selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2026 può essere richiesta chiamando gli appositi numeri telefonici del Contact Center Multicanale.
Con l’occasione, l’INPS ricorda che l’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa e che in caso di decadenza dal diritto all’indennità, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le 6 mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’ISCRO decaduta.
La domanda per l’anno 2026 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno fatto richiesta per gli anni 2024 e/o 2025, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché l’istanza è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Si fa presente, inoltre, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2026 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse.
Infine, con specifico riferimento al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, l’INPS evidenzia che, ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento, la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941