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FISCO

Studi associati senza IRAP se l’attività è svolta individualmente

Secondo la Corte Costituzionale, l’esercizio in forma associata va provato dall’Amministrazione finanziaria

/ Luca FORNERO

Sabato, 25 luglio 2026

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Con la sentenza n. 153 di ieri, la Consulta si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla C.G.T. I Firenze (ordinanza n. 363/1/25) con riferimento all’assoggettamento ad IRAP delle associazioni notarili. Secondo i giudici toscani, infatti, la mancata esclusione da IRAP “delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività notarile” sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione.

In proposito, si ricorda che, a partire dal 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 1 comma 8 della L. 234/2021):
- attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Atteso che l’esclusione ex lege dal tributo interessa solo chi esercita l’attività in forma individuale, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 4/2022, § 3) gli studi associati e le associazioni professionali continuano a essere soggetti a IRAP anche dopo il 2021.

Tale impostazione ricalca quella delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 7291/2016), ad avviso della quale gli studi associati e le associazioni professionali sono sempre soggetti al tributo, a prescindere dalla struttura organizzativa utilizzata per l’esercizio dell’attività. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 446/97, “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.

Posto che l’art. 3 comma 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d’imposta, le società semplici esercenti arti e professioni, nonché le associazioni tra professionisti e gli studi associati (ad esse equiparati dall’art. 5 comma 3 lett. c) del TUIR), ne deriva il loro assoggettamento ad IRAP, prescindendo dal requisito dell’autonoma organizzazione.

Peraltro, secondo le successive ordinanze nn. 39578/2021 e 13129/2022, le associazioni professionali e gli studi associati possono sottrarsi al pagamento dell’IRAP, se in concreto è dimostrato che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attività oggetto dell’eventuale imposizione.

Ciò posto, secondo i giudici toscani remittenti, le citate disposizioni violerebbero il principio di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 Cost., disciplinando diversamente “due situazioni invece del tutto equiparabili, l’attività notarile svolta al di fuori di un’associazione professionale e quella svolta nell’ambito di una associazione professionale”. Esse sarebbero in contrasto altresì con l’art. 41 Cost., in quanto “la tassazione IRAP dell’attività professionale svolta in forma associata” inciderebbe “sul libero esercizio dell’attività economica, sfavorendo e, quindi, disincentivando, le aggregazioni professionali”.

Secondo la Consulta, tali questioni sono infondate, “in quanto è possibile un’interpretazione adeguatrice conforme agli evocati parametri costituzionali”.

In particolare, appare erroneo l’assunto secondo cui il combinato disposto delle norme censurate escluderebbe dall’ambito applicativo dell’IRAP le “persone fisiche” esercenti attività professionale e non le “associazioni” tra di esse costituite, indipendentemente dall’esercizio in forma associata della medesima attività.
Infatti, come rilevato anche dalla citata giurisprudenza di legittimità, se l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, l’IRAP non si applica.

Tale circostanza può verificarsi quando lo studio associato non esercita attività professionale in proprio, ma esaurisce la sua funzione a meri fini organizzativi o economici interni all’associazione stessa.
È il caso in cui lo studio associato venga costituito al solo fine di regolare rapporti giuridici non strettamente professionali, benché strumentali all’esercizio della professione (ad esempio, la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio, l’acquisto di beni strumentali, la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario, ecc.), mentre i singoli professionisti esercitano, individualmente e separatamente, la propria attività professionale.

Alla luce di quanto sopra riportato, secondo la Consulta, le associazioni notarili difettano, di regola, del requisito dell’effettivo svolgimento in forma associata della relativa attività e, dunque, non costituiscono un soggetto d’imposta diverso dai singoli notai associati.

Anche se, nei termini in cui si è espressa, non sembra in grado di ridurre i contenziosi in materia, la sentenza della Consulta appare comunque rilevante laddove afferma che l’esercizio in forma associata della professione (requisito che consente l’assimilazione tra le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, da un lato, e le associazioni professionali e gli studi associati, dall’altro) deve essere provato dall’Amministrazione finanziaria.

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