Il diritto alla monetizzazione delle ferie non viene meno con l’elezione parlamentare
Con l’ordinanza n. 24995/2026, la Cassazione si è pronunciata sul diritto alla monetizzazione delle ferie non godute da un dirigente pubblico collocato in aspettativa senza assegni per l’esercizio del mandato parlamentare.
La controversia riguardava un ex direttore sanitario di un presidio ospedaliero, che aveva domandato all’Azienda sanitaria il pagamento di circa 190.000 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Quest’ultimo, dopo essere stato invitato con nota del 16 giugno 2017 a godere delle ferie residue, pari a 634 giornate, era stato collocato d’ufficio in ferie nel dicembre 2017. Dopo la fruizione di sole 65 giornate, tuttavia, il godimento delle ferie residue non era stato più possibile, per effetto della sopravvenuta elezione al Senato della Repubblica e del conseguente collocamento in aspettativa obbligatoria dal 18 aprile 2018 sino alla cessazione dal servizio, avvenuta l’11 maggio 2021, per raggiungimento del limite d’età. La Corte d’Appello aveva tuttavia respinto le ragioni del dirigente, evidenziando come il lavoratore fosse stato concretamente posto nelle condizioni di godere delle ferie maturate e come il mancato utilizzo delle stesse fosse imputabile a una sua scelta.
Tale conclusione non è stata condivisa dalla Cassazione che, investita della vicenda, ha accolto il ricorso del lavoratore.
I giudici di legittimità hanno ribadito in primo luogo che la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva presuppone che il lavoratore sia stato effettivamente posto nelle condizioni di fruirne e che vi abbia consapevolmente rinunciato. Nel caso di specie, tuttavia, l’invito datoriale aveva consentito il godimento di sole 65 delle 634 giornate residue, mentre dal 18 aprile 2018 l’elezione al Senato e il conseguente collocamento in aspettativa obbligatoria avevano determinato una causa oggettiva impeditiva della fruizione delle ferie. In tale prospettiva, la Corte evidenzia come il diritto soggettivo pubblico di accesso alle cariche elettive, garantito dall’art. 51 Cost., non possa tradursi in una penalizzazione dei diritti spettanti al lavoratore. Ne consegue che l’aspettativa senza assegni prevista per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive non determina l’estinzione del diritto alle ferie annuali maturate anteriormente al collocamento in aspettativa, posto che una simile conseguenza risulterebbe incompatibile, da un lato, con la tutela costituzionale del diritto alle ferie e, dall’altro, con l’esigenza di assicurare il pieno esercizio del diritto di accesso alle cariche elettive.
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