Interessi di mora da contabilizzare solo se certi
Per bilanci abbreviati e micro viene meno l’obbligo di stanziare il fondo svalutazione crediti
La bozza del nuovo principio contabile dedicato alle piccole e alle micro imprese, sottoposta a consultazione fino al 28 febbraio 2027, interviene su più fronti anche in riferimento ai crediti.
Il primo aspetto da evidenziare è quello che attiene al criterio del costo ammortizzato e all’attualizzazione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 8 c.c. e dell’art. 2435-ter comma 2 c.c., le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro imprese sono esonerate dall’adozione di tale criterio di valutazione e, quindi, possono iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo.
Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
In coerenza con tale disposizione, nel nuovo principio contabile sono stati eliminati tutti i paragrafi (anche definitori) relativi al costo ammortizzato e all’attualizzazione.
Tale intervento, seppur riportato, nell’allegato B, tra le semplificazioni introdotte dal nuovo principio contabile, è riconducibile agli interventi finalizzati a facilitare la lettura e l’applicazione delle regole contabili da parte delle imprese di minori dimensioni.
Per completezza di argomento, sembra, peraltro, utile sottolineare che, come evidenziato nella premessa, l’applicazione del principio contabile avrà carattere facoltativo e sarà improntata alla massima flessibilità.
L’impresa avrà, infatti, la facoltà di adottare integralmente il principio oppure di avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni ivi previste, applicando, per le restanti voci di bilancio, i trattamenti ordinari previsti dai principi contabili nazionali.
Dovrebbe rimanere ferma, quindi, la possibilità, da parte delle imprese di minori dimensioni, di adottare volontariamente il criterio del costo ammortizzato, dandone menzione (in caso di bilancio abbreviato) nella Nota integrativa, come previsto dal documento OIC 15 (§ 84).
Una nuova semplificazione è, invece, introdotta dal nuovo principio contabile in riferimento agli interessi di mora.
La regola ordinaria prevista dal documento OIC 15 (§ 47) è la seguente: quando la legge prevede l’automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce “C.16 - Altri proventi finanziari” del Conto economico ed, in particolare, alla lettera d) “proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime”. Inoltre, nel caso in cui l’incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.
La bozza del principio contabile per le piccole e micro imprese prevede la rilevazione degli interessi di mora (sempre nella voce C.16.d) “solo se ritenuti ragionevolmente certi”.
L’allegato B spiega che la semplificazione è introdotta “nell’assunto che sia complesso stimare la probabilità di incasso”.
Come conseguenza di quanto riportato, ove non siano ritenuti ragionevolmente certi, gli interessi di mora non dovrebbero essere rilevati e verrebbe meno l’obbligo di effettuare lo stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.
Un altro aspetto da evidenziare, nell’analisi del nuovo principio contabile, attiene alla cancellazione dei crediti dal bilancio.
Nella bozza sono state riportate, senza variazioni, le regole ordinarie previste dal documento OIC 15, salvo per quanto attiene alla classificazione del componente di reddito da rilevare quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi.
Il principio contabile prevede, infatti, la rilevazione della differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile (al netto del fondo svalutazione crediti) del credito al momento della cessione come perdita su crediti nella voce “B.14 - Oneri diversi di gestione” del Conto economico, ma non prospetta (a differenza del documento OIC 15, § 74) la fattispecie in cui il contratto consente di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
Non è chiaro, quindi, in assenza di indicazioni nell’allegato B, se lo standard setter intenda introdurre una semplificazione, escludendo, per le piccole e micro imprese, la valutazione, sulla base delle risultanze contrattuali, della natura del componente di reddito derivante dalla cancellazione del credito.
Si evidenzia, da ultimo, che nel principio contabile non sono stati riportati il trattamento contabile delle principali fattispecie di smobilizzo dei crediti (inserito nell’appendice A del documento OIC 15) e l’esempio di contabilizzazione delle operazioni di cessione dei crediti senza trasferimento sostanziale di tutti i rischi (contenuto nell’appendice B del documento OIC 15).
Si ritiene che tali indicazioni, ove pertinenti, siano comunque applicabili (per rinvio) anche alle piccole e micro imprese.
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